Vita Nova - anno II - n. 8 - agosto 1926

• I .. • I 36 UNIVERSITÀ FASCISTA ' r Esaminiamo separatamente ciascuno di questi • • • requ1s1t1. a) ·Perchè l'atto sia giuridicamente esistente, esso deve contenere una dichiarazione o mani/ estazione di volontà. Le due parole dichiarazione e mani/estazione non vengono adoperate indifferentemente per •esprimere un identico concetto. La di- • chiarazione precede la esecuzione dell'atto, mentre la manifestazione è concomitante allà esecuzione : talvolta dichiaratione e manifestazione della volontà I si esplicano col)temporaneamente : così nel caso che un agente della forza pubblica dichiara in arresto un malfattore colto in flagrante e provvede immediatamente· all'arresto. Mentre la dichiarazione di volontà non è sempre indispensabile, e può, a se~conda dei casi e delle circostanze, anche man1 care, è invece assolutamente indispensabile la ma- . nifestazione di volontà, la quale deve essere anche ben definita, affinchè si possa, ' senza equivoci e dubbi, stabilire che l'organo amministrativo intende di un requisito essenziale per essere un· atto amministrativo. . c) T-erzo requisito è che l'atto amministrativo abbia un oggettodetermtnato. Per oggetto deve intendersi lo scopo, o rnèglio l' eff et~ogiuridico. che, mediante l'atto, l'amministrazione tende a raggiun- · · gere. Un atto n~n viene compiuto da un agente ~ · amministrativo se non in vista di una finalità che interessa la pubblica amministrazione : nessun atto amministrativo può concepirsi chè non sia rivolto a procurare un vantaggio; diretto o in9iretto, .al~ I ·1, amministrazione; pn atto volutamente inutile o, peggio, dannoso all'amministrazione è una cosa assurda: l'amministrazione non può - come pure . potrebbe il privato cittadino - agire per semplice divertimento: glielo impedisce la. sua dignità e la sua serietà; meno èhe mai essa può agire in modo da èompromettere gli interessi propri (che sono poi ·. ·gl'interessi di tutt'a la collettività) o in modo da urtare la. legge o la moral~. Da ciò dis&ende che agire in una determinata direzione per raggiungere l'oggetto dell'atto amministrativo dev'essere possibile un determinato scopo. e lecito. Inoltre dev'essere certo: per lo più l' e/- . b) Il secondo requisito per la giuridica esi-,. · f etto giuridico che l'atto mira a raggiungere è quello stenza dell'atto è che la dichiarazione o manife- , di imporre obblighi , o di far sorgere diritti: ora è . stazione di volontà . venga fatta da un organo am- ' ministrativo. E troppo evidente che chi non è investito della funzione amministrativa non può compiere un atto amministr~ti vo, essendo questo l'espressione· attiva dell'autorità ✓ dello Stato fatta a .mezzo degli organi esecutivi. Non importa che ta- . . . lora anche organi legislativi o giurisdizionali possano compie~e atti amministrativi, perchè in quei casi codesti organi, senza perdere le loro caratteri,stiche, agiscono come organi amministrativi e i loro atti non differiscono da quelli che norn: alinente compiono gli agenti della pubblica amministrazione. Qualora il preteso atto amministrativo ~mani da un <:>rgano che· non ha funzioni amministrative, potrà magari esser valido come atto giuridico d'indole privato e creare abblighi o im1 plicare responsabilità a carico di colui che l'ha compiuto, ma non potrà avere alcuna conseguenza nei riguardi dell'amministrazione, perchè esso manca evidente che l'atto non può 'genericamente imporre un obbligo, bensì il tale obbligo, come non può genericamente conferire un diritto, b~nsì il tale diritto; onde è chiaro che I'attQ deve considerarsi inesistente quando ingenera assoluta incertezza sul1 'effetto giuridico che esso vuol conseguire. d) Quarto requisito - secondo alcuni scrittori - è la causa, cioè l'intento· ulteriore che si / propone chi emana l'atto. Essa consiste non in una .valutazione soggettiva dell~oggetto dell'atto, sibbene in un momento obbiettivo, di guisa che l'erronea credenza dell'autorità che emana l'atto, circa la· esistenza o meno della causa non influisce sulla gi1:1fidicaesistenz~ dell'atto stesso. La causa· delI'atto è costituita dalla esistenza, nel caso in cui l'atto viene emanato, di un interesse pubblico della specie di quella per cui la norma giuridica premette od impone la emanazione· di quel dato tipo di atti (P~·ESUTTI). La causa, poi, dev'essere lecita. ' Bib ioteca ~ . ino Bi CO

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