Vita Nova - anno II - n. 8 - agosto 1926

I I ... ' - I I I . .. UNIVERSITÀ FASCISTA . N · ·' · che, oltre allo Stato, nel che hanno forma di legge (atto tipico del potere · 01 g1a sappiamo legislativo) o di sentenza (atto tipico del potere quale risiede la somma potestà d'iinpero e di cogiudiziario). mando, esistono altri enti di diritto. pubbli~o, i Però ·questa definizione ha, in sostanza,· gli quali agiscono· per precetto o p~r ·delegazione dello stessi difetti della preceqente, con questo di più Stato e, nei limiti necessari al raggiungimento "degli che ·non è dato rilevare ~a essa quali sianò i ca- scopi d'interesse generale, sono anch'essi rivestiti ratteri e gli element;i costitutivi dell'atto a~mini- del potere d'impero e di . comando ; ora. quanèlo . ' . . . ' strativo. nella definizione si dice eh~ atto amm1n1strat1vo e " Altri definiscono· atto ammiiiistrativo · ogni quellO c~n cui gli organi esecutivi pro~vedono ali' esercizio dell'autorità dello Stato, con le parole . manifestazìone di volontil diretta a produrre effetti pratici, . riconosciuti leciti dal diritto e quindi capaci di diventare giuridici. Ma questa definizione può valeré per qualunque atto o negozio giuridico compiuto· da qualsiasi pri_vato: da essa poi non si rileva che l'atto amministrativo è manifestazione di VQlontà.dello Stato o degli 1altri enti minori di diritto pubblico a mezzo di appositi organi. 74. - Molte altre definiziòni corrono al riguardo, che io tralascio per brevità e perchè le ritengo superflue, per non dire inutili, ai fini pratici ' ✓ del nostro studio. Riporto invece la definizione del . . FERRARIS, che mi sembra più chiara e più completa delle altre. Eccola : L'atto amministrati1'o è quello con cui normalmente gli organi esecuti1'i, ed eccezionalmente gli organi legislativi e giudiziari, pro1'1'èdono all'esercizio attivo del!'autorità dello $tato, specialmente nell'applicazione delle ieggi, in ·ordine alle relazioni di doveri, diritti ed interessi fra le persone fisiche e morali ~d il potere pubblico e alla conser1'azionee all'incremento del pubblico demanio e del patrimonio degli enti pubblici. La definizione è piuttosto lunga e richiede un commento per la sua migliore intell~genza. L'autore ci è, al riguardo, ottima guid~. 75. - Abbiamo già visto çhe anche gli organi legislativi e giudiziari possono talvolta compiere atti amministrativi, ma ciò essi non fanno che eccezionalmente, perchè la loro specifica e normale funzione non è quella di compiere tali atti. Questa funzione è invece normale e costante per gli or- • • gani esecutil}1, perchè questi hanno per compito di provvedere ali' esercizio a!tivo dell'autorità dello Stato, ■ 1anco organi esecutii,i si vuol indicare non soltanto .quel-- I'organo preminente che è l' amministrazio~e go-- vernati va centrale e locale, ma anche tutte le al-- tre. persone amministrative, gli enti Jocali, i con-- sorzi amministrativi, le istituzioni pubbliche autarchiche e fin anche le persone fisiche singole as-- suntrici di pubbliche funzioni. , 76. - L'esercizio attivo dell'autorità dello Stato si esplica specialmente n~ll'applicazione delle leggi, perchè è qui che si compie la maggior parte degli a~ti amministrativi. Ciò non vuol dire che mediante atti amministrativi si applichino esclusi-- vamente leggi : ta,lvolta l ~ atto amministrativo serve- . . ad integrare una legge, tal'altra serve anche a di- , . sciplinare istituti non contemplati dalla legge ; nell'applicazione delle leggi è il campo prevalente degli atti amministrativi, non il solo campo. ' - . 77. - Finalmente l'esercizio dell'autorità dello Stato è detto attivo per due ragioni : una negati1'a, perchè fra gli atti amministrativi non I vanno compresi gli atti giurisdizionali (sentenze o · decisioni) da qualunque giudice emanino (sia da -quelli di giustizia ordinaria, sia da quell~ di giurisdizione speciale, sia da quelli di giustizi~ amministrativa, sia da altri collegi ·che abbiano una funzione giurisdizionale soltanto p~r _casi sp~ciali) giacchè tali atti non · eseguiscono, ma soltanto dichiarano il qiritto ; l'altra ragione è positi1'a, Per- . chè per la esistenza di un atto amministrativo occorre una mét'niefstazione o dichiarazione di volontà da parte dell'organo che c~mpie l'atto. . 78. - Nell'ultima parte della definizione dove è ' . detto che mediante gli atti amministrativi si provvede: -

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