Vita Nova - anno II - n. 8 - agosto 1926

I ' . BOLOGNA correggibile e possa emendarsi e riparare alla mancanza con l'ulteriore ~uona condotta; b) sulla persuasione che egli non abbia compromesso il decoro della ·amministrazione, o lo abbia menomato in modo così lieve, che la sua presenza nell'ufficio occupato sia ancora compa_tibile. Questo gruppo di provvedimenti mira perciò a correggere la con~otta de11i'mpiegato e a farla rientrare nell'orbita della ~ disciplina, dopo che ha cercato di allontanarsene. I ·proyvedimenti della seconda categoria si ' fondano : a) sul presupposto che l'impiegato sia incorreggibile ; b) sulla persuasione che abbia così gravemente compromesso il decoro dell'amministrazione da essere incompatibile la sua ulteriore permanenza in essa. Questo gruppo di provvedimenti . mira a stroncare i rami secchi, dirò meglio, ad estirpare le erbe nocive dal campo della pubblica amministrazione ; un impiegato che è divenuto ormai sordo alla voce del dovere, che è riluttante al freno di qualsiasi disciplina, non può che recar .nocumento all'amministrazione, perchè ne intralcia l'azione, ne impedisce il retto. funzionamento e, con la sua condotta incorreggibile, getta il discredito su di quella : egli è dunque un organo che dev'essere reciso dal corpo dell'amministrazione, anche per impedire il propagarsi del male ad· altri . organi. 64. Ed ora passiamo ad esaminare l'ap- . plicazione che di detti principi è st~ta fatta dal patrio legislatore. , , / Norme fondamentali al riguardo sono quelle dettate dagli articoli 55 e 56 del Regio Decreto · legislativo· 30 Dicembre 1923, n. f960, contenente· disposizioni sullo stato giuridico degli impjegati civili dell'amministrazione dello Stato. L'articolo 55 dice : « Agli impiegati che vio- . lino gli obblighi d'ufficio o comunque vengano meno ai propri doveri, sono applicate, _salva I'eventuale azione penale, le punizioni di cui ai seguenti articoli del presente capo, da annotarsi nello stato ·matricolare. Il personale in prova è sottoposto alle stesse norme disciplinari stabilite per gl'impiegati, in quanto ad esso applicabili. » L'articolo 56 dice : Le punizioni sono : 1 ° - la censura ;· , 2~ - la riduzione dello stipendio ; 3°_ - la sospensione dal grado con privazione dello stipendio ; 4° ·- la revoca ; ca Gi o Bianco ,,, 5 ° - la destituzione. · Di queste· punizioni, l 'j prime tre : cénsura, · •riduzione dello stipendio, sospensione dal grado con prilJazione. dello stipendio, rientrano nella• categoria dei provvedimenti correttivi o d'ordine ; le altre due : revoca e destituzione, rientrano nell~ categoria dei provvedimenti epurati~i o· di espulsione. 65. - Vedremo, seguendo la legge, quali, · sono le caratteristiche di ciascuna e per quali · mancanze esse vengono inflitte. ,, . 1 ° - La censura è una dichiarazione di biasimo che il capo ufficio fa all'inferiore, ed è inflitta : ,., a) per negligenza in servizio o p~r lievi mancanze, anche fuori servizio ; h) per assenza dall'ufficio non giustificata ; e) per raccomandazioni procurate (art. 58 del R. D. citato) 2° - La riduzione dello stipendio, eh~ non può superare il quinto, nè avere durata supe- .riore ·a sei mesi, è inflitta : · a). per recidiva néi fatti che ·dettero in precedenza motivo a censura o per maggior gravità di essi ~ h) superi on, pubblico; per contegno non corretto verso i propri colleghi o dipendenti, · ovvero verso il c) per lieve insubordinazione ; · d) per violazione dell'articolo 96 del ,Re- .· gio Decreto (cioè per aver assunto impiego privato o l'esercizio di profe~sioni od occupazioni vietate ·dalla legge) ; e) per irregQlare condotta ; f). per inosservanza del segreto d'ufficio, anche se non abbia p~odotto conseguenze dannose ; g). per tolleranza di irregolarità di servizio o di atti di indisciplina, di scorretto .c~ntegno o di abusi da parte 'di personale dipendente ; . h) per manifestazioni sconvenienti alla com- · pagine amministrativa, politica o sociale dello Stato. La riduzione dello stipendio implica anche l_a riduzione .proporzionale del supplemento. di servizio attivo e il Titardo dell' aument~ periodico di stipendio, · per un periodo di tempo corrispondente alla sua durata (art. 59 R. D.). Queste due punizioni disciplinari vengono inflitte dal capo ufficio che, secondo la ripartizione organica dei servizi e le circoscrizioni locali, _presiede ad un ramo dell'amministrazione. Ai capi di ufficio centrali e a quelli locali' • I J

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