Vita Nova - anno II - n. 8 - agosto 1926

I UNIVERSITÀ FASCISTA combe tale dovere verso il Capo d~llo Stato, colui cha sta al vertice della piramide, e che non ha altro superiore gerarchico, pur dovendo egli stesso ubbidire alla legge ed alla propria coscienza. 60. - Si può qui . osservare che il dovere dell'ubbidienza è comune tanto ai funzionari dj · nomina regia, quanto a quelli di origine elettiva, tanto ai funzionari stipendiati, quanto a quelli o.- norari: non nella forma dell'investitura della pubblica funzione, non nella retribuzione del servizio si deve ricercare la · ragione d'essere di quel ·dovere, ma .bensì nel principio della subordinazione, nel oincolo gerarchico, che rappresenta la forza di coesione per upiformare e indirizzare l'.attività del compl~sso organo amministrativo verso il raggiungimento della meta finale· a cui tende l'azione dello Stato.' . . . 61. -. Se il primo dovere, il più i~portante, il più vitale, derivante al funzionario pubblico dal fatto di essere ingranato nella gerarchia ammini-. strativa, è quello dell'ubbidienza, altri doveri . incombono al medesimo _deri~anti dalla sua qualità d'impiegato e dall'esercizio delle funzioni affidategli · nella gerarchia. Ne faccio qui una semplice enu- . meraz1one : 1. tuzioni; 2. • t - Dovere di fedeltà al Re e alle istiDovere dr osservanza delle leggi e dei regolamenti ; · 3. - Dovere di tenere unà condotta irre- . . prensibile in ufficio e nella vita privata ; 4. - Dovere della diligenza e della puntualità; 5. Dovere di mantenere il ~egreto di ufficio. . 6 - Dovere della integrità, della imparzialità, di ri~pond~re per danno arrecato allo Stato o ai terzi nell'esercizio delle proprie mansioni, ecc. Tutti questi doveri, ivi compreso quello più importante e fondamentale - direi quasi, assorbente - della obbedienza, ·si possono compendiare in u·n'unica parola disciplina, la quale si può definire col MEUCCI, il complesso delle prescri-. · . zioni e delle sanzioni amministrative per il buon andamento dei pubblici uffici. 62. - Questo concetto ci porta ad esamitj•are il lato opposto della gerarchia amministrati va, quello cioè che si riferisce alle varie potestà spettanti ai superiori gerarchici sui loro dipendenti. La necessità inderogabile del perfetto funzio- • \ Bib ioteca Gino Bianc namento dell'organismo amministrativo, l~ osservanza inèvitabile, dei doveri cui prima si è accennato, la esistenza, impresèindibile, del vincolo gerarch~co c'induce a riconoscere nell'organo superi~re taluni· diritti di supremazia sull'organo inferiore. Uno di codesti diritti, il più imp~rtante forse, è quello che suole indicarsi con l'espressione potere disciplinare che, in senso largo, ya inteso come j} èomplesso . delle fac_oltà dirette ad assicurare con tutti i mezzi da parte dell'organo dipendente il· retto es.ercizio delle mansioni ad esso affidate. Codesto potere implica per conseguenza la potestà di minacciare, e, ali' occorrenza, di infliggere u~ niale agli ~nferiori che trascurano, o non curano scrupolosamente, i doveri d'ufficio o trasgrediscono la disciplina, tiò che dà luogo all'applicazione di pene o, più precisamente, di punizioni disciplinari. . Ed è opportuno osservare c4e il potere disciplinare non costituisce semplicemente · una faèoltà dell'organo superiore, _di guisa eh~ questo possa, volendo, passar sopra ad una infrazione della di.- sciplina e non infliggere· la relativa punizione: resercizio di codesto potere è, ali' opposto, un dolJere, perchè la mancanza di disciplina nel seno dell'amministrazione si risolverebbe in una· cattiva gestione e, in definiti va, in un danno pubblico ; è appunto perciò che la legge fa obbligo al capo ufficio ·di infliggere, quando è il caso, la punizione di sua competenza. Ecco infatti come la legge si esprime: « In caso di ~nfrazione disciplinare il capo ~i . <~ ufficio ha il dovere di infliggere la punizione di « sua competenza, oppure, qualora ritenga che la « punizione sia di competenza del ministro, di ri- « ferirne ali' ufficio del · personale, ··trasmettendo gli « atti e comunicando gli accertamenti che è tenuto « a ràccogliere diligentemente e con sollecitudine. ~> 63. - Detto ciò, poichè nell'ulteriore svol.- gimento di questo corso non avrò forse più acca- . sione di ritornare sul tema odierno, mi sembra op-- , portuno, sulla sco11adella vigente .legislazione, dare un fuggevo_le sguardo ~i provvedimenti disciplinari che possono essere presi a carico degl'impiegati. Ed anzitutto vediamo di classificare detti provvedi~enti. Il FERRARIS né fa due categorie: 1°-. provvedimenti disciplinari correttivi o d'ordine ; 2° - provvedimenti disciplinari epurativi o di espulsione. I provvedimenti della prima categoria si fondano : a) sul presuppos.to che 'l'impiegato, pur avendo commessa qualche mancanza, non sia in- , . •

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