• 1 ,, .. . . I .. . " UNIVERSITA FASCISTA 12 zionale, non a fiduciari delle. parti' nominate volta per volta, ma ad · un ente costituito a priori · il quale, appunto ·per questo, dà· affidamen_to di maggiore indipendenza e di più piena libert~ di pensiero e di azione. lnoltrè vi è ragione di ritenere che l'esperienza e la rr-:'.ti:.1, oc.4:r1isitenell'e- · sercizio delle funzioni giudiziarie, dar~nno al nuovo ente una maggior prontezza e chiarezza di .perce-~ zione, una maggior facilità a scorgere e seguire la via giusta, e che· le decisioni rispecchie~anno l'intendimento di vera giustizia piuttosto che quello di accomodamenti occasionali fatti a base di transazioni, per le quali una parte .di ciò che è giusto rimane pur semp1~esacrificato. . E' stato appunto per usufruire dell'abitudine a giudicare che si sono chiamati a costituire il nocciolo di questa istituzione magistrati da rempo adusati al grave compito e all'aspro travaglio. Questo rappresenta anèh~ un ardito passo verso l'attuazione di un concetto che da tempo si fa strada, per il quale si vogliono abolite- le giurisdizioni ~peciali come quellè che implicano qual- . . cosa tra disprezzo e sfid~cia nella magistratura ordinaria, proprio quando lo stato ricorre ali' opera . , -del magistrato nelle più svariate contingenze perchè nessuno meglio del magistrato offre le più ampie garanzie di illibatezza di coscienza, di . indipen- . <lenza, - in una parola - di giustizia. . Potranno queste parole, pronunciate da un magistrato, sembrare una ·vanagloriosa iattanza, ma quest'impressione svanirà certamente quando a ciò che mi hanno inspirato quarant'anni di servizio nella magistratura io ~ggiunga la . testimonianz~ autorevole del relatore innanzi alla Camera dei de- . putati. . «. La verità è che .tutti i giorni il magistrato deve, nel suo prudente arbitrio, regolare i rapporti giuridici, perchè le leggi non prevedono tutti i , casi : anzi in genere non dànno che le linee di- . rettive generali per la risoluzione delle controversie e nella 11\aggior parte dei casi è il magistrato che .crea ~a norma speciale valevole per il caso c~rtcreto. L 'esp~rienza insegna che il magistrato adem1 · pie magnificamente a questo compito, per quanto , varia e difficile, dal punto di vista tecnico, sia la materia che gli è sottoposta. « Tutti i giorni i nostri tribunali ·decidono questioni di responsabilità civile, di brevetti, di ad~mpimenti di contratti che richiedono cog~izioni tecniche non facili, certo più difficili di quello che . . . richieda la valutazione delle capacità di un'indu-· stria a dare un determinato salario e della corrispondenza di questo salario alla mercede corrente di lavoro ». Questa fiducia, che non è dunque soltanto fiducia mia,· m'induce ad affermare che l'onore reso dal legislatore al magistrato è altissimo ·e che la magistratura. italiana port~rà nèl compito nuovissimo chè le è affidato tutta la sua mente, la sua intelligenza, la comprensione dei problemi che deye risolvere, .conciliando gli . interessi delle parti con quello supremo del~a Nazione e aggiu_ngendo così ' una nuova f rorida alla corona che cinge la fronte di questa nostra gran Madre l'Italia. XVI -. Ultima parte che ri~hiama l'attenzione degli studiosi è quella che si riferisce alla serrata e agli scioperi. -. Con evidente opportunità si è distinta la serrata, che è sempre azione iHegitti111:ae illegale, dalla sospensione o cessazione di lavoro -da parte dei datori di lavoro : si è distinto lo sciopero dalla cessazione o abbandono del lavoro da parte dei lavoratori. La sospensione, temporanea o definitiva, del lavoro da parte così dei datori come dei lavoratori diventa rispettivamente serrata o sciopero quan .. do abbia una di queste caratteristiche :· o sia diretta ad ottenere modificazioni · ai patti di lavoro ·vigenti, ovvero patti. diversi : e dà luogo a sciopero o a serrata economica (art: 18) : o si riferisce a produzione o prestazione q'opera · di pubblica necessità: -~dà luogo a sciopero o serrata in pubblici. servizi : (art.· 19 e 20) o sia diretta a coartare la volontà o ad influire sulle decisioni di un Corpo o collegio . di Stato, delle provincie o dei comuni, ovvero di un pubblico ufficiale : ed è sciopero politico (art. 21). . Per la serrata economica la pena è della multa da L. 10.000 a L. 100.000; pe'r to sciopero economico la pena, così per gli impiegati come per gli-operai, è la multa da L. 100 a L. 1000. Quanto .ai pubblici ser~izi l'a legge prescinde dallo scopo : ogni sospensione, ogni interruzione, ogni turbamento della loro continuità e regolar,ità, se conseguenza di un conce~to fra più ·di due per-. sone, porta la reclusione· da. uno a sei mesi e l'interdizione dai pubblici uffici per sei mesi : ogni serrata è punita con la reclusione. da sei mesi ad un anno e con ·multa da 5 mila a 100 mila lire oltre · l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, - Bi. lioteca G~no ,...
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