I I • I . r . ' I , I '. - . . - . 20 UNIVERSITÀ FASCISTA ha tradotto in leggi la volontà dello Stato, ha, si può dire, esaurito il suo compito : il potere legislativo si può paragonare - senzà ombra d'iliriverenza - allo struzzo del Sahara : quando lo struzzo ha deposto le sue uova nel deserto, lascia al sole e alla sabbia ardente la cura di covarle : esso non se ne dà più pensiero. Così il potere legislativo : quando ha fatto le leggi, le affida al potere esecutivo, perchè ne curi _la·esecuzione ; ed il potere ·esecutivo a ciò provvede mediante l'opera dei suoi organi costituiti in pubblici uffici. Ecco come attraverso l'esercizio di questa funzione appare il ca- . ratterè di continuita e di attività che distingue il potere esecutivo. dal potere legislativo. ,, 33. - Ma lo distingue altresì dal potere giurisdizionale. Benchè questo potere abbia più affinità con l'esecutivo, che non abbia il legislativo, ciò nonostante non può dirsi che esso rappresenti l'esercizio attivo e costante dell'autorità • dello Stato. La sua funzione principale consiste nell'accertare e dichiarare la norma di diritto da applicare al caso concreto, per dirimere le controversie fra privati, oppure nell'ir.rogare una pena a color~ che hanno violato la legge penale ; ma tolto ' ' il caso di violazione della legge; nel senso più ampio della frase,. tolto il caso in cui il potere giurisdizionale è chiamato ad accertare . e dichiarare la norma d~ 1 diritto da applicare al caso concreto, esso · non ha altro da f~re : la sua funzione è finita fino a tanto che non sarà riattivata o da una nuova violazione dell'ordine giuridico. o da una nuova istanza d \ . i parte. • . Ecco come bellamente l'autore da noi seguito pone in evidenza i caratteri distintivi fra potere esecutivo e potere giudiziario : a) Il potere gi~diziario agisce soltanto quan~ do si tratta di verificare se gli atti compiuti da una persona fisica o morale sono conformi al diritto oggettivo, · e di reprimere quegli atti, che costituiscono una violazione del diritto oggettivo e recano ~ un dann9 privato o pubblico. Invece il potere ese:.. cutivo o potere amministrativo ha una funzione · ben più .complessa e più larga. Il potere· esecu- . tivo agisce continuamente, permanentemente, spontaneamente, per eseguire le leggi ed i regolamenti - in qualunque caso, .in qualunque evento, indipendentemènte dal fatto che sia intervenuta o no da parte delle persone una violazione della legge stessa, dal fatto che si d~bba applicare la legge ad un caso controverso d'interesse delle persone, o I E neo , dal fatto che l'opera delle persone abbia potuto costituire, colla violazione della norma oggettiva di diritto, un danno pubblico o privato._ b) Il potere giudiziario si muove sempre nei limiti precisi della norma oggettiva di diritto e non applica che questa. La dichiaraziòne del diritto è lo scopo finale della sua attività ; non si cura delle . conseguenze della sua decisione : data questa, è f unctus ufficio. Invece la pubblica amministrazione agisce anche in linea tecnica, ed è costantemente munita di potere discrezionale : agisce anche in casi in cui non esiste una speciale norma di diritto : anzi vi sono perfino atti del potere esecutivo che creano la norma oggettiva di ' diritto, ma questo non rende meno vero quanto abbiamo detto. L'esecuzione del diritto· è quindi per l'amministra~one soltanto mezzo a scopo, e l'amministrazione deve curar~ che scopo della sua attività sia promuovere il bene pubblico. Quindi 'l'opera del potere esecutivo si svolge in modo più vario e complesso ed anche con applicazione del diritto oggettivo assai più larga e adattata alle necessità pratiche, che non quella del potere giudiz1ar10. \ • • . · c) Aggiungasi che, quando il potere giudiziario deve esplicare la sua attività, bisogna che si~ posto in moto o da domanda delle persone, le quali reclamano l'azione sua per la risoluzione delle controversie che sono sorte fra loro, oppure dalI 'azione di quel funzionario che si chiama Pubblico · Ministero, il quale, avendo accertata una violazione della legge penale, richiama l'attenzione del magi. strato sopra quella violazione, affinchè provveda alla eventuale . punizione di ~hi la commise. Cosi il potere giudiziario è in certo- qual modo passivo nella sua azione ; aspetta la richiesta delle persone interessate o quella del Pubblico Ministero per , compiere le sue ·attribuzioni. Ma poi, esplicandola, osserva una solennitA di rito, ammette il contradit: torio, l'oralità del procedimento, ecc. Tutto questo invece non avviene nella pubblica amministrazione! La pubblica amministrazione ·deve provvedere alla sodisfazione dei bisogni collettivi in modo continuo : se si pone in moto talora per domanda delle persone, abitualmente lo fa indipendentemente dalla domanda di quelle. Essa · ha funzioni pubbliche, che deve compiere per prescrizioni delle, leggi e dei regolamenti, che deve assu~~rsi per casi di pubblica necessità, e via di~endo ; e, dov.enèlocon- . t1nuamente operare per la sodisfazione dei bisogni
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