' ' I BOLOGNA / 19 politico-giuridico, deve necessariamente, per mani: . f e~tare ed attuare la sua volontà e per raggiungere i suoi fini, servirsi dell'altrui cooperazione, onde la sua attività risulta dal complesso di una serie di attività affidate ad organi di versi, i quali hanno ciascuno uria propria attribuzione. Ciascun organo , poi, può essere rappresentato da una sola persona fisica, o da un collegio di persone ; può essere rappresentato anche da una per$ona giuridica, la quale, naturalmente, si varrà a sua volta di persone fisiche nell 'e~plicazione della sua attività coordinata ai fini dello Stato, perchè anche la persona giuridica ha bisogno di organi viventi per agire, sia nel suo stesso interesse, sia nell'interesse dello Stato. Da ciò risulta che lo Stato, per compiere le funzioni ad esso spettanti nell'ordine amministrativo, non può fare a men~ dell'opera di persone fisiche e giuridiche, cioè di organi collegati e cordinati allo scopo da raggiungere. 30. -·. Tutti queslj organi, collegati e coordinati al conseguimento dei fini dello Stato, costituiscono i pubblici uffici; perciò nella definizione troviamo detto che la pubblica amministrazione è il sistema degli organi costituiti come pubblici uf ~ fici, i quali dunque si possono considerare., non solo come organi di manifestazione e di attuazione della volontà statale, ma come tramiti, attraverso i · quali lo Stato si pone in relazione coi singoli individui, nell'ambito delle funzioni specifiche a ciascun organo attribuite. Così noi diciamo, per esempio, che il prefetto è un organo dello Stato e che la prefettura è un pubblico ufficio ; nel ,primo caso ci riferiamo specialmente alla persona di colui che lo Stato ha preposto a quell'ufficio per manifestare ed attuare la sua volontà nell'ambito di una provincia e nei limiti dalla legge determinati, e affinchè per suo mezzo gli individui possano trattare con lo Stato nell'ambito e nei limiti ora detti e nell' orbita delle competenze al prefetto attribuite ; nel secondo. caso noi consideriamo specialmente l' ufficio, ·astraendo dalla persona fisica che vi è preposta ; guardiamo insomma alla funzione e, se fosse lecito dire, alla missione che all'ufficio di prefetto è inerente. Tuttavia non è possibile scindere l'organo dall'ufficio pubblico: l'uno è complemento necessa1io dell'altro : non è concepibile un organo del1' amministrazione pubblica, che non c.ostituisc:a in pari tempo un pubblico ufficio, come sarebbe assurdo pensare ad un pubblico ufficio, prescindendo da un organo per il suo funzionamento. - s·broteca -Gino Bian o ( • I Grave errore però .sarebbe identificare l' or- , gano con una determinata persona : il prefetto è organo delI' amministrazione · dello Stato : ma esso non ha un nome che corrisponde al nome di una persona : si può dire che l'organo si concreta in una persona, ma mentre questa può venir meno, l'organo continua 'e non finisce mai, perchè esso è legato alle vicende e alla vita dello Stato, non alle vicende e alla vita di un 'individuo. 31. ,- Riprendendo l'es~me della definjzÌone, troviamo in essa che, mediante il sistema degli organi costituiti come pubblici uffici, cioè mediante la pubblica amministrazione, lo Stato « provvede · permanentemente ali' esercizio attivo della sua autorità ». Abbiamo sottolineato le parole permanentemente ed esercizio atfivo, perchè esse ci dànno la chiave per scoprire due_ caratteri distiµti,i della pubblica amministrazione. ' Quando prima abbiam~ parlato di organi di manifestazione e di attuazione della volontà statale, ·benchè ci siamo riferiti specialmente al pot~re esecutivo,· non abbiamo inteso escludere, e non potevamo, del resto, escludere, gli altri due poteri , dello Stato, anche es&i sono costituiti in pubblici uffici sistematicamente disposti, allo scopo di adem- · piere alle loro funzioni specifiche di formazione del diritto e di dichiarazione del diritto.Pure, sebbene il potere legislativo e il potere giurisdizionale concorrano alla ~ manifestazione della volontà dello Stato e all'esercizio della sua sovranità, - essi non esercitano in modo atti-vo, e non esescitano sopratutto in modo permanente l'autorità dello Stato. ' 32. - Sappiamo che l'attività ~el ,potere legislativo è volta specialmente a tradurre in norme giuridiche, cioè in leggi, la volontà dello Stato ; ma per provvedere a questa bisogna il Parlamento non siede in permanenza, non esplica in modo continuativo la sua opera. L'organo, secondo il concetto poco prima esposto, esiste in modo perma- , nente, ma non ·funziona permanentemente : non è ·neanche necessaria (e non sarebbe, forse, neanche utile) una continuità ininterrotta nella funzione legislativa ; invece il potere esecutivo - scrive il FERRARIS -- svolge la sua azione sempre, continuamente, e non vi è, nè vi deve essere, nè un momento del tempo, nè un punto dello spazio, cioè del territorio nazionale, in cui non esista l' azione del potere esecutivo, perchè la mancanza, sia purè temporanea, di esso vorrebbe dire l'anarchia del paese. Di più il potere legislativo, quando , ' I
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