• , I BOLOGNA ,. ne morali debbono compiere quel dovere nei limiti del _diritto oggettivo, servirsi dei mezzi pecuniari a loro disposizione soltanto pel raggiungimento degli scopi loro consentiti ed amministrarsi secondo le regole di una buona gestione. Questo corrisponde ad un duplice interesse : all'interesse generale, che • I può essere vulnerato se le persone morali, non compiendo legalmente e bene la funzione loro spettante e della quale sono investiti, incagliano e perturbano l'andamento del servizio a cui partecipano, alterano l'ordinamento economico-sociaie, e .via dicendo, ed inoltre recano danno morale dando malo esempio di cattiva amministrazione ; all'.interesse della persona morale stessa che, se ben am- . . . . . . . ' ' m1n1strata, cresce 1n prest1g10 e 1n prospenta e puo sempre meglio raggiungere i suoi intenti. 23. - Dopo queste sommarie nozioni generali, diamo ora uno sguardo più da vicino a questi enti di diritto pubblico, raggruppandoli in categorie. Riportiamo · la classificazione che in un magnifico saggio, degno di lui, ne ha fatto CARLO FRANCESCO FERRARIS. Que.sto eminente autore divide gli enti di di- ' -ritto pubblico o - com'egli ama denominarli - le persone morali di diritto pubblico in due grandi - categorie, e suddivide quindi la prima in due sottocategorie e la seconda in sei sottocategorie, dando di tutte una cospicua esemplificazione. · Categoria I. Essa comprende : , . , I. sottocategoria Persone morali, costituite da un doppio elemento, un elemento territoriale o geggrafico e un elemento personale o demografico. Questo doppio elemento, che si riscontra pure in altri enti morali, qui si presenta sotto un aspetto speciale, e cioè : a) ognuna di quelle persone morali ha una porzione· delimitata di territorio, una sua circoscrizione geografica che costituisce elemento essenziale per la sua esistenza ; ma esse, prese insieme, abbracciano tutto il territorio .dello Stato, cosicchè ✓ . non vi è porzione . di questo che non sia soggetto a una di essé ; • b) esse comprendono in sè ·-tutti indistintamente gli individui che risiedono sulla parte di territorio rispettivamente loro assegnata; ed oltrechè tale popolazione è elemento essenziale della loro vita, esse, prese insieme, comprendono tutta la popolazione dello Stato senza eccezione alcuna. Brbliote a Gino Si CO Codesti enti pubblici che, al fine di meglio .. rappresentare le loro particolari condizioni e caratteristiche, vengono più propriamente designati col . nome di énti territoriali o enti locali, sono i Comuni e le Provincie. Essi, come abbiamo accennato, hann<? poteri e funzioni ·molto simili a quelli _dello Stato e l'attività loro si svolge nella stessa direzione di quella statuale : l'opera loro conti- · nua ed integra l'opera dello Stato, onde essi appaiono come elementi necessari e come parti integranti del complesso organismo statuale, e la loro vita e il loro funzionamento sono strettamente legati alla vita e al funzionamento dello Stato. 2. sottocategoria - Persone morali, che~ per IJ}eglio raggiungere determinati scopi inerenti alle loro funzioni di utilità pubblica, si riuniscono in consorzio volontariamente· o coattivamente, da soli, o con intervento. dello Stato, o col ·condorso di altri enti pubblici. Sono i così detti consorzi amministratilJi che si costituiscono fra provincie, fra comuni, e fra provincie e comuni. Qui pos~iamo citare i consorzi intercomunali, per costruzione e manutenzione di strade, o per scopi sanitari ; i consorzi interprovinciali per costruzione e man_utenzione di strade, di ponti, di manicomi ; e poi an- . cora i · consorzi un'ilJersitaris,colastici,tranviari, zootecnici, ecc. Altri consorzi speciali, citati dal FERRARIS, sono : il Consorzio, ora Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, il Consorzio Autonomo per il Porto di. GenolJa, ed altri molti che non riporto per evitare una lunga e arida .enumerazione. . · Categoria II. Gli enti che rientrano in questa categoria hanno caratteri fra loro diversi ed è quasi impossibile indicarli tutti con una denominazione complessiva. Tuttavia il FERRARIS ha creduto po- ' terli designare col nome di istituzioni pubbliche o, più specificamente, di istituzioni pubbliche autarchiche, e li ha distribuiti jn sei sottocategorie : , . I. sottocategoria -. Qui rientrano gli enti . , costitt;titi da persone che si trovano · nella stessa condizione sociale o che esercitano la stessa professione : essi tendono, con l'opera personale dei consociati e con le .loro prestazioni pecuniarie, 'a conseguire uno scopo che è personale, cioè strettamente inerente alla condizione personale specifica 'di ciascun, consociato, ma è al tempo stesse sociale e pubblico. Vengono designati col nome 9i corpo- . razioni pubhlichè : tali i Collegi degli avvocati e , -· ' ' I I I • I 'I I ' I I ..
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