Vita Nova - anno II - n. 5 - maggio 1926

• UN.IVERSITA•FASCIS,.A contemporaneamente affermare la propria personalità giuridica nell'interesse propr~o e di tutti i consociati nei confronti di un'altra collettività : è neces-:- sario che ogni ente acquisti una propria vitalità,. che possa muover~i e agire all'infuori dei componenti. Allora interviene lo Stato, il quale, constatando l'intimità dei rapporti che intercedono fra ente e componenti, e conoscendo l'.opportunità che . . quella unione non . venga spe.zzata, ma venga anzi sempre più cementata,· infonde all'ente, che ha già una vitalità intrinseca, o fisica, o economica, o intellettuale, o morale,· o politica quella che il FERRARIS, con frase moÌto espressiva, chiama 1Jitalità giuridica, la quale poi altro non è che la capacità di essere subbietti di diritto. ,, 21. - Dopo questa applicazione del conèetto di personalità giuridica agli enti minori di diritto pubblico, passiamo ad esaminarne gli elementi. Elementi costitutivi di codesti enti, che si riscontrano in modo costante~ e che formano il presupposto fondamentale per la loro esistenza, sono : a) l' elemen}o personale, corrispon-dente all 'identico ~lemento che abbiamo riscontrato nello Stato ; b) uno scopo da raggiungere ; c) il riconoscimento da . parte dello Stato. Si può aggiungere .un elemento materialè, il patrimonio e, per alcuni enti, come la Provincia e ·il Comune, il territorio. . Riguardo all'elemento personale nulla abbiamo da aggiungere a quanto è stato· detto a proposito dello Stato. . Riguardo allo scopo, esso può essere quanto mai svariato e, s'intende bene, tale che non urti . . contro la legge o la moralè o l'ordine pubblico. Questo principio, risalente alle XII Tavole, vale nei riguardi di · tutte le . associazioni. Ma, t.rattandosi di enti di diritto pubblico, dobbiamo osservare · 1 che lo scopo deve esser~ diretto al conseguimento di una utilità puqblica o· generale. · Per mezzo del riconoscimento lo Stato riunisce e conforma in unico organismo una pluralità di membri, i quali vengono come a fondersi e a con- , centrarsi nell'ente : questo, ottenuto il crisma statuale, è in grado di muoversi in modo autonomo e di agire come una persona sola, perchè - come dicevano i Romani - personae 1'ice fungitur. Per il conseguimento del suo scopo, l'ente di- ·spone per lo _più di un patrimonio proprio, il quale pero non è assolutamente necessario e potrebbe anche mancar.e affatto, bastando, per regola, un patrimonio potenziaJe. T µttavia è difficile che un / Gia • ente di diritto pubblico non abbia nulla d~ ammi..1 ·nistrare : per quanto minuscolo e povero un comune, ad esempio, avrà una casa comunale, u-n ~rchivio i mobili d'ufficio, ecc; - ' ' Per alcuni enti, abbiamo detto,· rientra fra gli elementi costitutivi il territorio. Questi enti rispecchiano più da vicino l'imagine dello Stato, perchè laddove lo Stato esercita la sua potestà sovrana su tutto il territorio nazìonale, gli enti, a cui alludia-, mo, esercitano anch'essi un potere pubblico o imperium su ,.una parte del territorio, che forma la loro circoscrizione territoriale. Questa poi, nel maggior numero di casi, si è formata naturalmente~ secondo la configurazione geografica e gl'istin~ delle popolazioni, e lo Stato, tranne casi eccezionali, l'ha rispettata : così dicasi specialmente dei Comuni. 22. - Dagli elementi, che abbiamo or ora enumerati e illustrati, risalta il carattere degli enti di cui stiamo discorrendo. Si può dire intanto,, in linea generale, che negli enti pubblici, specialmente in quelli c~e hanno potestà d'impero, come la Provincia e il Comune, si riscontrano i due caratteri, etico e giuridic~, che abbiam<?.visto nello Stato. Al pari dello Stato infatti, questi enti volgono la loro attività al conseguimento di sc(?pi di interesse pubblico e provvedono al sodisfacimento di deter,minati bisogni • collettivi : e poichè essi hanno bisogno di mezzi .e · di autorità per procura~seli, anche, ove occ~rra, coattivamente, perciò \o Stato concede ad ·essi potestà di comando e di impero nei limiti necessari ,,. per raggiungere lo scopo ; inoltre nell'ambito -della loro competenza e in relazione alle finalità da conseguire codesti. enti hanno facoltà, e talora obbligo, di fissare le norme· che, riell•attività di amministrazione e, beninteso, entro i limiti del diritto ob- , -biettivo, essi intendono seguire per svolgere quella attività nella direzio~e che gl'interessi collettivi esigono : donde deriva il loro carattere etico e giuridico. , Di. più gli enti pul>blici, inve~titi come sono della iunzione di cooperare allo sviluppo delle condizioni per il miglioramento della -vita civile e· l'aumento del benessere comune,· hanno verso lo Stato il dovere di sodisfare a tali esigenze servendosi dei mezzi a loro disposizione, onde in essi il diritto di organizzare e di esercit~re, in regime di monopolio, servizi pubblici, di riscuotere contribu- • • z1on1, ecc. Però --= osserva il FERRARIS - le perso- • I I

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==