..... I BOLOGNA • , scindendo dal diritto, come è impossibile concepire il diritto, prescindendo dai soggetti a cui esso si dirige e perchè, dove mancano persone, non si possono dare rapporti giuridici e non può sorgere il ~iritto. · La personalità giuridi~a è dunque il fondamento e la condizione prima di ogni diritto, ed essa è, per principio, generale. Pure, riguardo ad alcune categorie di diritti e ad aicune peculiari co~dizioni di soggetti, può subire da parte dell 'ordinamento _giuridico speciali limitazioni : così, per esempio, i diritti politici non possono essere esercitati da chi non gode della cittadinanza, non perchè lo straniero non abbia la capacità di essere soggetto di codesti diritti, ma perchè, rispetto allo Stato di cui non è cittadino, subisce una limitazione nella capacità dei diritti politici ; così il condannato all'ergastolo è incapace della patria potestà, dell'autorità maritale e di far testamento, non pérchè, come persona, non abbia tale capacità, ma , perchè la condanna da lui subìta · lo pone in istato d'interdizione legale e produce quegli effetti. Tolte queste ed altre limitazioni, espressamente dichiarate nella legge, si può stabilire il principio che ogni uomo è soggetto di diritto, dotato di personalità giuridica, cioè di capacità giuridica generale, ossia tale che abbraccia ogni effetto giuridico, ond'egli, sul fondamento di tale capacità, che gli è, non concessa, ma riconosciuta dallo Stato, si pone di fronte a questo come soggetto di diritto e può ad ogni .istante reclamare che come subiectum iuris egli venga riconosciuto e trattato. 19. - Quanto fin qui abbiamo detto riguarda la personalità o capacità giuridica delle persone fisiche. Ma noi conosciamo un ente, nel quale abbiamo visto che risiede il summum imperium, che è il potere ordinato~e della vita interna e l'organo . della azione collettiva del popolo stabilito sopra un determinato territorio ; codesto ente, che è lo Stato, ed è l'organo massimo creatore del diritto, è in pari tempo il primo soggetto di diritti e la massima persona giuridica, da ogni altra in.dipendente. Esso infatti, come creatore del diritto, non ha bisogno del · riconoscimento di chichessia per affermarsi come soggetto di diritto, giacchè la persona- · lità giuridica dello Stato è implicita nella formazione istintiva del consorzio umano, e non v'è bisogno di alcun atto di erezione, nè di qualsiasi riconoscimento. "A riguardo dello Stato - scrjve il .GIORGI - l'atto di erezione è per necessità I it)li te ., o .. I implicato negli elementi intrinseci di questo ente morale, politico e giuridico nel medesimo tempo ~ e l'erezione in· p,ersona giuridica vi si compenetra ~ con la sua costituzione politica. Come infatti si può supporre che lo Stato, dal qual~ nasce il potere sovrano, abbia avuto bisogno di essere riconosciuto e che il popolo, dal quale deriva fontalmente ogni diritto civile, abbia potuto per qualche tempo essere privo del godimento dei diritti civili ? Nello stesso modo adunque che nacque persona politica, medesimamente lo Stato nacque e fu sempre persona giuridica,,. . 20. - Applicato così all'individuo e allo Stato il concetto di personalità giuridica, vediamo ora quale applicazione possiamo farne a quei tali enti inte~medi, a quelle collettività che abbiamo visto denominate in diversi modi e che io mi 1 contento di chiamare col nome di enti minori di diritto pubblico. Questi enti, a somiglianza dello Stato, sono il portato dell'istinto socievole dell'uomo, il quale per vivere e perfezionarsi ha bisogno di mettersi in relazione coi propri simili~ In un primo tempo gli è sufficiente l'ambiente famigliare ; poi questo ambiente diviene troppo ristretto e l'uomo avverte il· bisogno di spaziare in campo più vasto : perciò si formano raggruppamenti di uomini appartenenti a diverse famiglie, sorgono varie forme di associazione, i cui componenti si propongono di raggiungere scopi di comune interesse. Codeste associazioni si allargano, il loro numero si moltiplica, aumenta anche la serie e l'importanza degli scopi da conseguire : il movimento as5ociativo si manifesta in modo sempre più evidente come generatore di utilità e propulsore di civiltà ; e mentre prima lo , Stato si disinteressava quasi del sorgere e dell' affermarsi di tali associazioni, ora esso stesso se ne ' fa promotore, ne incoraggia, e giunge fino ad imporne, la costituzione. Così sorge una molteplicità di entt ciascuno con elementi, con funzioni, con • • scopi propri. Alcuni elementi, alcune funzioni, al- , cuni scopi sono comuni a tutti, perchè corrispondono a bisogni universalmente sentiti in misura più o meno intensa, onde gli enti hanno necessità di muoversi e di agire contemporaneamente e non sempre nella stessa direzione : fra gli uni e gli al- · tri si riscontrano zone d'interferenze, si delineano motivi di rivalità : occorre che i rapporti fra essi sorgenti vengano regolati. Ma in che modo ? I componenti son tanti : ciascuno di essi non può '
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