Vita Nova - anno II - n. 4 - aprile 1926

• , . BOLOGNA 7 • • • • • none amm1n1strat1va, ove esiste una norma .che regoli l'attività dello Stato, deve esplicarsi nell 'am- - bito .di detta norma, e qualora una norma regola- . trice · venisse a mancare, lo Stato, che non può arrestarsi nella sua attività, adotterà i mezzi che gli sembreranno più opportuni, per conseguire lo scoP.o a cui tende, informando le sue azioni ali' ideale sommo di giustizia, del quale egli deve in ogni tempo essere vindice e custode. e) Funzione giurisdizionale. Finalment~ la funzione giurisdizionale. Lo Stato, come abbiamo visto, pone le norme obbiettive per regolare i rapporti che gl 'individui hanno con esso e fra loro. Carattere della norma giuridica è la coazione, cioè la possibilità di esser , fatta valere con la forza. In una società, in cui gli uomini obbedissero spontaneamente alle .norme poste a base dell'ordinamento giuridico, la funzione ·giurisdizionale sarebbe. superflua : si potrebbe quindi fare a meno di organi investiti della potestà di far valere e attuare il diritto. Ma è difficile, per non dire impossibile, che una- società sia così bene ordinata, che tutti i suoi componenti conforminp la loro condotta ali' obbedienza delle norme giuridiche e al rispetto ~el diritto altrui. Se gli uomini, seguendo la loro. natura etica, dirigessero costantemente il proprio 1 volere e la propria azione verso la realizzazione. del bene, raggiungerebbero la loro finalità ed at- , I tuerebbero la loro atta destinazione, senza mai trovarsi in contrasto con l'ordinamento giuridico ; ma allora si avrebbe una società di uomini perfetti, ed in tal ·caso non solo si renderebbero inutili gli organi di attuazione del diritto, ma si potrebbe a dirittura fare a meno delle norme giuridiche, perchè sarebbero sufficienti le norme della morale e quelle del costume (che sono le stesse norme etiche in una forma esteriore e sociale) per seguire quei dictamina rectae rationis, che sono i presupposti razionali per il conseguimento del bene e della felicità. Poichè invece gli ·uomini sono esseri jmperfetti e sono un impasto di egoismo, il quale piega la volontà e dirige l'azione di ciascuno verso il raggiungimento dell'utilità e. della felicità propria, anche a cosio di compromettere e di violare gli altrui interessi, ecco la necessità delle norme giuridiche, a cui lo Stato provv~de mediante la sua 'funzione legislativa, ed ecco la necessità d'imporre a tutti, anche ai più riluttanti, l' osseri t ■ ~' o anco • vanza di quelle norme, o ·di reintegrare l'ordiné giuridico violato ; e a ciò lo Stato p1ovvede mediante la sua funzione giurisdizionale . , , La quale funzione si ·esplica per mezzo di atti diversi, a seconda che si tratti di accertare e dichiarare la norma giuridica da applicare al caso concreto, .o di realizzare i così detti diritti potestativi, affìnchè essi possano produrre lo èffetto giuridico a cui tendono, o di reprimere l'azione di agenti criminali, o di costringere all'adempimento di obbligazioni contratte o al risarcimento di danni . . I cag1onab, ecc. • f 15. - . Riepilogando quanto fin qui abbiamo ~ detto, possiamo, a guisa di corollari, fissare le se- . . . . _guent1propos1z1on1: a) L'uom9 è un essete· imperfetto, non solo dal punto di vista etico, ma anche dal punto • di vista naturale, perchè egli ha bisogni che non può sodisfare da sè, prescindendo dalla cooperazione .altrui. Egli quindi è naturalment.e portato a · vivere in società, perèhè associarsi coi suoi simili è per lui condizione essenziale di vita. b) Perchè la convivenza sociale sia possibile, è necessaria l'osservanza di tutte quelle con- . I ' . dizioni che sono essenziali al ~onseguimento e allo \ \ sviluppo del benessere materiale e morale, a cui ogni uomo aspira. Ma poichè ogni uom~ è geloso dei propri diritti e difficilmente si acconcia ad a-. dempiere sempre e volontariamente al proprio dovere, sorge la necessità di un potei·e ordinatore della vita collettiva : questo potere è lo Stato. c) Elementi costitutivi dello Stato sono : 1.) il popolo ( elemento · personale) e il territorio (elemento materiale) : entrambi costituiscono gli e- · lementi esteriori e visibili ; 2.) l' imperium, cioè la j potestà sovrana una e indivisibile e la sua attività diretta a conseguire il bene comune o pubblico : : sono questi gli elementi inferni. · ' d) Due. sono i caratteri precipui deÌlo Sta- _to 1.) carattere etico, in quanto esso si propone la realizzazione del benessere collettivo, · sotto tutte le forme, e al ra:ggiungimento di ~aie scopo informa la sua azione ; 2.) carattere giuridico, in•quanto ,. . pone le norme per regolare i rapporti dei cittadini con esso e fra loro e alla osservanza di dette nor~ me informa anche esso la sua attività. .., e) Tre sono le principali funzioni dello Stato, le quali hanno gli organi corrispondenti nei tradizionali tre poteri : 1.) funzione legislativa, di- • I , ' • I . . I . - '

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