Vita Nova - anno II - n. 4 - aprile 1926

• I BOLOGNA 5 Che cosa fa infatti lo Stato quando pone le norme per regolare i rapporti fra i cittadini? o quando organizza tutti quei servizi pubblici a cui si è già accennato ~ o fa sorgere le istituzìoni per provvedere ai bisogni collettivi ? Esso in primo luogo legifera, cioè emana norme per tutti/ obblisatorie, cr~a _cioè il ' diritto, che è come l'atmosfera che circonda l'ambiente in cui si svolge 1• attività dei singoli e degli enti ; in secondo luogo emana precetti, coi quali ordina o approva, concede o autorizza, permette o vieta qualche .cosa ; in terzo luogo svolge le sue funzioni conf01memente ~ al diritto, perchè lo Stato. moderno non prescinde .affatto dal diritto, anche per ciò che riguarda la propria attività sia giuridica, che sociale, ma ad esso si sottopone e di esso assicura l'osservanza anche in riguardo a sè medesimo (RANELLETTJ). Da tutto ciò deriva che mentre lo Stato, nel dettare le norme regolatrici dei rapporti fra i singoli cittadini e fra questi e sè medesimo, crea un ordina~ento giuridico, a questo ordinamento esso non si sottrae, ma nell'ambito del medesimo si ·muove e agisce, come primo soggetto di diritto, come la massima persona giu1idica, vincolata dal diritto che essa stessa ha creato. . 12. - Dopo questo rapido accenno ai carat~ teri più salienti dello Stato, diamo uno sguardo alle sue funzioni. Esse sono tre : / unzione legislativa, funzione amministrativa, funzione giurisdizionale. . Queste tre• funzioni si riconnettono alla teoria , della divisione dei poteri, alla quale conviene qui accennare brevemente, sebbene alcuni autori, criti- - cando, e a· ragione, codesta famosa triade politica, os;ervino che pa. lare di diversi poteri dello Stato non si può che impropriamente, perchè nello Stato il potere è uno solo, la suprema potestà d'impero, e i così detti tre poteri altro non sono che forme di manifestazione dell'unico potere statuale, I• im- • per,um. 13. - La teoria dei tre po~eri si suole far risalire ad ,Aristotele, il quale nella sua Politica (IV. 11, 1) ragiona di tre elementi destinati ad esercitare la triplice funzione, cioè la deliberante, , l' ammin'istrati1'a, la giudiziaria. Dopo di lui, il Locke distinse nello Stato due poteri : il legislatii,o e l'esecutivo. Ma la famosa divi_sionedei poteri in potere legislati1'o,esecuti1'o e giudiziario è del MONTESQUIEU, secondo il quale la separa- , . ' n CO .zione tra un potere e l•altro dev•essere così netta da evitare assolutamente ogni interferenza fra di essi. Però è evidente la esagerazione di codesta teoria, esagerazione che fu avvertita dallo •stesso autore, allorchè, accorgendosi che la separazione dei poteri, assolutamente e astrattamente intesa, avrebbe condotto ad una stasi pericolosa per la vita dello Stato, pensò che convenisse atttibuire una . preminenza ad uno dei tre e precisamente ·al potere legislativo. Però, anche così corretta, la teoria del celebre scrittore francese, non sembr~ accettabile ; sembra invece più logica la distinzione fra i detti poteri, mentre affatto illogica, per non_ dire assurda, appare l• assoluta separazione. , · Accettando dunque la distinzione, non la separazione, dei poteri, possiamo conclude're col FERRA_RIS che le parole di1Jisionedei poteri significano che ciasc.un potere ha una sua funzione specifica, quello che lo caratterizza e ne giustifica il nome : esse, mentre escludono la separazione e la confusione dei poteri, implicano. la coQperazione di ciascun· potere con ciascun altro· nell'adempimento della funzione -specifica che , a quest •altro . appartiene. \ 14. - Ed ora, tornando alle funzioni dello Stato, prendiamo ad esaminarle separatamente. a) Funzione legislativa. Come abbiamo •già osservato uno dei compiti più essenziali dello Stato è quello di creare il diritto, di porre cioè le norme giuridiche per tutti obbligato1ie, allo scopo di regolare i rapporti che sorgono nella vita dei consociati e di assicurare le condizioni indispensabili, affinchè ciascuno possa conseguire gli scopi ·della propria esistenza. I due· termini diritto e Stato sono inseparabili : si . sarebbe quasi tentati di dire che Stato e diritto sono una cosa sola, perchè lo Stato non può sorgere ·che col diritto e nel diritto, ·mentre questo ci appare come prodotto statuale, come fi~io dello Stato, da poi che il diritto, in • ultima analisi, altro non è ·che I• ordinamento della società, dell'intero gruppo sociale che si· attua in ' . forma coattiva nell'interesse di tutti (FERRARIS). Il diritto poi si manifesta sotto due forme : sotto forma di legge e sotto forma di consuetudi~ ne : le così dette fonti del diritto. Delle due for- ·me o fonti, di ·gran lunga più importante è la l~gge, anzi essa è la fonte p~r eccellenza, a tal segno che in linguaggio non tecnico si scambia indifferentemente legge per diritto. Ora la legge • l I ' /- . ,, , . i ,1 I

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