VITA NOVA legge; che i motivi di necessità e di urgenza non pòssono essere sindacati dall'autorità giudiziaria, ma solo dal Parlamento, essendo essi informa ti a criteri ed apprezzamenti discrezionali di ordine politico; che i decreti-legge hanno forza di legge fino a che non ne avvenga la revoca o la modifica da parte del Parlamento e l'autorità giudiziaria non può rifiutarsi di applicare le sanzioni penali dirette a reprimere le trasgressioni a disposizioni in essi decreti contenute; che spetta esclusivamente al Governo di scegliere la circostanza e i] momento opportuno per la conversione in legge dei d~creti che ha emanati e non può l'autorità giudiziaria entro qual termine debba avvenire la presentazione al Parlamento per la ratifica>' (Relazione Rocco, nell'Archivio Giur., fase. citato, ,pag. 200). · *** In mezzo a tanta incertezza e a tanta confusione, si era venuta ·a determinare una specie di anarchia legislativa che non solamente metteva in contrasto opposte teorie dottrinali e determinava l'ondeggiamento, a cui si è accennato, della giurisprudenza, ma si ripercuoteva sulla certezza e stabilità del diritto, turbando anche il normale svolgimento dei rapporti giuridici. Onde si avverti imperioso il bisogno di disciplinare legislativamente la complessa materia. iE giova qui richiamare il precedente della proposta di legge svolta dinanzi al Senato nella tornata del 15 marzo 1922 del Senatore Scialoja, il quale, dopo avere nella sua magistrale relazione affermato che la magistratura aveva per decenni attribuito valore di legge a codesti atti del Governo e confessato essere sorta una consuetudine che non era possibile ridurre nel nulla, perchè ogni tentativo di sopprimere assolutamente la potestà del Governo di emanare decreti legge, sarebbe riuscito soltanto al cattivo risultato di rendere codesta potestà illimitata, si proponeva di fissarne i giusti limiti. Si comprese sin d'allora che non sarebbe stato possibile, senza abolire di fatto il Parlamento, andare avanti col _sistema di decreti-legge emanati. senza alcun freno e senza alcuna disciplina, su tutti i campi possibili della legislazione. E poichè la proposta Scialoja non potè divenir legge per lo scioglimento della Camera dei Deputati, e poichè d'altra parte la necessità di servirsi dei decreti-legge, nonchè venir meno, si faceva sempre più impellente, sia perchè lo Stato s' ingigantiva nella sua struttura, sia perchè l'azione del medesimo diveniva ogni giorno più vasta e più complessa, provvidamente il Governo proponeva risolvere legislativamente il problema e di delimitare in pari tempo la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche. *** Sorse quindi il disegno di legge Rocco, che, presentato il 17 giugno 1925, venne con rapidità straordinaria discusso, come già si è detto, nella seduta del 20 giugno ed approvato con leggere varianti, che riguardano : BibliotecaGino Bianco . a) la elencazione delle materie intorno alle quali il Governo ha facoltà di emanare decreti-legge (soppressanel testo approvato); b) il principio che il disegno di legge per la conversione del decreto in legge è considerato di urgenza (introdotto nel testo approvato); e) la facoltà di dar vigore nel Regno, con decreti-legge, a trattati o a convenzioni internazionali , (scomparsanel testo approvato). Rimase cosi stabilito nella legge che il Governo ha facoltà di emanare per decreto reale le norme giuridiche necessarie per disciplinare: 1 °) l'esecuzione delle leggi (regolamenti esecutivi); 2°) l'uso delle facoltà spettanti al potere esecutivo (regolamentiindipendenti); 3°) l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni dello Stato e degli Enti autarchici, eccettuati gli enti autarchici maggiori, come i comuni, le provincie, le istituzioni pubbliche di benefic1enza (regolamentidi organizzazione); 4°) l'approvazione dei contratti stipulati dallo Stato, nei casi pei quali era _richiesta una legge. Inoltre possono per decreto reale emanarsi norme aventi forza di legge: a) quando il Governo sia a ciò delegato per una legge ed entro i limiti della delegazione (decreti legislativi); b) nei casi straordinari nei quali ragioni di urgente ed assoluta necessità lo richiedano, in base al principio: salus publica suprema lex esto. Nella legge poi è ribadito il principio che il giudizio sulla necessità e sull'urgenza non è soggetto ad altro controllo che a quello politico del Parlamento; è affermato l'altro principio per cui in caso di chiusura della sessione, all'apertura della nuova sessione, il disegno di legge, per la conversione del decreto in legge, si ritiene ripresentato dinanzi alla Camera, presso cui era pendente, assicurando in questo modo - come rileva il Ministro - che ogni decreto-legge sarà in tutti i modi sottoposto all'esame del Parlamento indipendentemente dalla volontà del Governo e delle vicende parlamentari ; preveduto il caso che una delle due Camere rifiuti la conversione in legge, e per questo caso è stabilito che il Presidente ne dia notizia nella Gazzetta Ufficiale e che il decreto cessi di avere vigore dal giorno della pubblicazione della notizia; finalmente è stabilito che se, entro due anni dalla sua pubblicazione, il decreto non sia stato convertito in legge, esso cessi di aver vigore dal giorno della scadenza di questo termine. *** . I_n. questo modo sono state eliminate quelle che 11 M1n1stro Rocco nella sua magnifica relazione, chiama scorie legislative, restando di esclusiva competenza del Parlamento le sole materie essenziali, le materie veramente legislative, quali la tutela delle libertà individuali, la imposizione dei tributi, gli stanziamenti di spese, la coscrizione militare, la disciplina
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