Vita Nova - anno II - n. 1 - dic. 1925-gen. 1926

r LEGISLAZIONE FASCISTA Il fascicolo 2, volume XCIV, dell'Archivio Giuridico « Filippo Serafini >} (ottobre 1925) contiene la relazione del Ministro Rocco al disegno di legge sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche, presentato alla Camera dei Deputati nella seduta del 28 maggio 1925. T aie relazione - come nota la Direzione della massima rivista giuridica - indipendentemente dal1 'aspetto politico, offre un contributo scientifico ragguardevole allo studio della controversa questione sulla facoltà del Governo di emanare per decreto reale norme giuridiche per tutti obbligatorie. Non capita tutti i giorni leggere relazioni o disegni di legge che - come questa del Ministro Rocco - costituiscono documenti scientifici di così alta importanza, da oscurare quasi il lato politico, pure così notevole, del disegno di legge, e da imporsi ali' attenzione degli studiosi, in quanto, attraverso la rassegna minuta e coscienziosa delle moderne _legislazioni e l'esame sereno e completo delle opinioni dottrinali dei principali scrittori di diritto pubblico e delle decisioni giurisprudenziali, è venuto a gettare uno sprazzo di luce su di una questione che tiene in subbuglio, ormai da anni, il campo degli studi. derivando dal contrasto delle opinioni il principio d' inconcussa giuridicità, per cui, allo scopo di soddisfare alle esigenze fondamentali della opera governativa, in relazione alle nuove condizioni sociali e politiche del popolo italiano, il Governo del Re ha facoltà di emanare norme giuridiche per tutti obbligatorie sopra alcune materie, che non possono considerarsi proprie ed essenziali della funzione legislativa del Parlamento e che anzi per questo costituiscono quasi un peso morto, che ne intristiscono l'attività e ne inceppano spesso il retto funzionamento. L'ardito disegno di legge, discusso ed approvato dalla Camera dei Deputati con leggere varianti nella seduta del 20 giugno 1925, non poteva non gettare scalpore fra quelle che il Rocco chiama vestali del diritto costituzionale, le quali scorgevano nella nuova legge non solo una capitis deminutio del Parlamento e un attentato alla sua indipendenza e onnipotenza legislativa, ma addirittura un sovvertimento dell'ordine costituzionale e la pratica soppressione del principio della divisione dei poteri. Il Ministro però ha avuto cura, nella sua relazione, di rimuovere ogni timore al riguardo, assicurando e dimostrando che il disegno di legge, lungi dal menomare la dignità e scemare l'autorità del Parlamento, restituisce al medesimo il pieno esercizio della funzione legislativa, nel campo che a questa è proprio ed essenBiblioteca Gino· Bianco ziale, sfrondandola di tutto ciò ,che eré!-superfluo _o accessorio, e che ne aveva res<? I ad~mpi~en~o pr~t1camente impossibile e,. lungi . dall abo~1re . 11 pr1~- cipio della divisione dei poteri, c?nvalid~ inve~e 11 principio stesso abolendo la confusione dei poten. *** Per rendersi conto della importanza grande che la legge proposta viene ad ~cq1:1istare1:1elcampo del diritto pubblico, è necessario riportarsi a quello che era diventata la funzione legislativa negli ultimi anni. ,., Non crediamo di esagerare affermando che essa era ·presso che la parodia della funzione legislativa! Dalla guerra in poi, la vera attività parlamentare si poteva dire praticamente soppressa, e ciò perchè il Par]amento, con la sua acquiescenza ali' uso, da parte del Governo, dei decreti-legge, aveva come rinunziato a legiferare; di fatto era avvenuto un trapasso della funzione legislativa dal Parlamento al Governo, il quale ultimo, dalla quasi confessata, o per lo meno sperimentata incapacità del primo (acuitasi nel tristo periodo immediatamente successivo alla guerra) e dalla necessità di provvedere alle nuove e sempre più impellenti esigenze della vita sociale, si sentiva incoraggiato e spinto a servirsi di uno strumentogiuridico, come il decretoleg-ge, così pieno d' inconvenientis ma ormai diventato indispensabile; giacchè - come osserva il Rocco - in verità, senza i decreti-legge non sarebbe oggi possibile nonchè go-- vernare, neppure fare la più semplice delle amministrazioni ordinarie. Cosi l'uso dei decreti-legge, ali' infuori di qualunque disciplina giuridica, veniva affermandosi e consolidandosi, invadendo tutti i campi della legislazione, in modo che poche leggi, e non le più importanti, passavano attraverso il vaglio della· discussione parlamentare, e in pari tempo acuivasi il male derivante dalla confusione dei due poteri, legislativo ed esecu!ivo, e dal disagio della magistratura, la quale, cam~iando a volta a volta la propria giurisprudenza, ora riconosceva al potere esecutivo la facoltà di emettere, anche in materia legislativa, decreti reali, dichiarandone la legittimità e insindacabilità ora invece ne subordinava l'applicabilità in materfa civile alla esistenza dei requisiti formali atti a dimostra~e la ur_gen~~ ~ ne dichiarava, in materia penale, la inap-- ph cab1lità assoluta fìno alla loro conversione in legge, ora finalmente, rifacendosi sui propri passi, proclamava « che l~ necessità urgente e improrogab1le è fonte e giustificazione della straordinaria forma di attività legislativa, esplicantesi con decreti-

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