.. ,/ .... I • t ,. 58 ...l. I • altezza~.tutti possono usufruire dell'aria a piacimento! E qui i criteri per determinare l'altezza vincolata sono stati discordi : qualcuno ha proposto soli cinquanta metri, perchè i maggiori edifici non_oltrepassano quell'altezza. Ma allora si è osservato che in Francia esiste la Torre Eiffel, e allora si sono proposti trecento metri, perchè fino a quel punto è arrivata l'attività tecnica umana, nel costruire un edificio stabile. Da altri si è parlato dell'altezza dalla quale si può ·ancora avere un'immagine fotografica molto chiara della superficie, e via dicendo. Ora, la verita a mio avviso è que~ta che non sembra conveniente fare questa distinzione delle due zone. Le due zone si capiscono solo se siano distinte orizzontalmente. Il mare più vicino alle cost_e,resta opportunamente sotto la sovranità dello stato mentre al di la c'è il mare libero, ma la cosa non è uguale in linea verticale. E infatti è impossibile separare anche- concettualmente la superficie terrestre dallo stato soprastante che è in . intimo rapporto con essa. Pensiamo ad una cosa : sul. mare, coll'aumentare della àistanza, gli interessi diminuiscono, quindi si può capire che uno stato dica: io ho interesse di tutelare l'autorità dei privat~, ed in generale i miei interessi entro questa zona più vicina alla terra, ma il ra·gionamento non corre più per lo spazio atmosferico. _ Nello spazio orizzontale ci &onodelle in- . dustrie per le quali è certamente necessaria l'autorità esclusiva dello stato, nell'aria inve- ·ce é perfettamente inutile, distinguere una zona di protezione o di dipendenza da una zona libera, perchè dove arriva l'attività umana, iv.i giunge anche l'attivita dello stato. Prendiamo un esempio pratico, net' mare coll'allontanarsi dalla costa i proiettili diretti da una nave contro la costa non vanno a cadere sulla costa stessa ; se prendiamo invece .un corpo eh.e cada dall'alto~ non è detto che la sua caduta sia meno pericolosa se accade da cento metri di quello che non lo sarebbe • - 1 se la caduta avvenisse da mille metri ! Quindi nell'aria mancano quelle ragioni che avevano giustificato la sorveglianza statuale orizzontalmente. , L'aria territoviale giunge fino al massimo punto di elevazione verticale, quindi ogni distinzione teorica o pratica tra le due eventuali. zone io · credo che sia assolutamente inammissibile. o·obbiamo pertanto riconoscere un' unica iona1 ma piuttosto si può jnvocare la nece$- • Gi o.Bianco , sità di un certo uso dello -spazio.atinosferico, " affinchè tùtte le nuove invenzioni che fanno dello spazio un 'mezzo co~odo d~ p_assag~io e di comunicazione, diano 1 magg1or1frutti e . -vantaggi per tutti. , Qualche cosa che assomigli ad una legislazione di diritto internazionale riguardante gfi spazi atmosferici si ~ falta?,ed_ è. s~àto i! frutto di una collaboraztone dt g1ur1st1e di tecnici della materia, il che è andato assa~ be:1e, perchè ha potuto far conside~are le 9u~- stioni sotto il doppio aspetto tecnico e g1ur1dico. ~ Come _principiogenerale bisogna che notiamo questo : che è ·stata proclamata la so- .. vranità piena ed assoluta di ogni Stato sulla ·zona atmosferica soprastante. Il! diritto positivo si sarebbe deciso pe·r quella teoria della territorialita dello spazio atmosferico, che arriva fino ad evitare il sequestro dell' apparecchio transitando per un paese qualsiasi, naturalmente con garanzie. Oltre a questo la convenzione ha posto alcuni altri principi, che formano un primo nucleo qi un diritto aereonautico, comune, e prima di tutto qui è affermata una cosa che era già un desiderio ed una esigenza fondamentale; quella che non potessero sorgere . dubbi sulla, nazionalità degli apparecchi, come non ne debbono sorgere sulla nazionalità del· _ le navi. · · La prima necessita è quindi quella di determinare l'appartenenza di un aereoplano con criteri molto sicuri, e l'uso che si era introdotto di bandiere e distintivi, non è sem- i brato bastevole. Ora che criteri si dovranno adottare per determinare la nazionalità di un appareccbio? Tra i vari criteri è sembrato doversi mettere da parte quello dedotto dalla costruzione o dal materiale della costruzione stessa, perchè si capisce che col fatto della vendita le responsabilita e gli interessi possono passare in mani diverse da quelle dei privati costruttori: Per le stesse ragioni si è· pensato che non si poteva distinguere secondo il tipo dell'apparecchio o la cittadinanza della ditta costruttrice, mentre é migliore il criterio , della cittadinanza del proprietario. L'aereoplano avrà la cittadinanza di colui che lo pos-:- siede1 con tutti quegli avvedimenti e quelle possibilità di controllo a mezzo di scambi· rispettivi di registri e di matricole da parte di ogni stato, che si é impegnato a costituire un registro dei suoi aereoplani, come per le navi, e questo deve essere scambiato reciproca- "lent~ per ~ controlli dei reciproci stati, ·almeno dJ quelh ~d~renti alla convenzione. Occor~ ,I I
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