Vita Nova - anno I - n. 7 - luglio 1925

, • ; I .. I ' r l .... - 50 -, r ' . no indirizzoha rilevato che il territorio fa parte degli elementi costitutivi dello Stato ed ha perciò sostituito al .concetto di appartenenza il concetto di essenza. ]I diritto dello Stato sul territorio diverrebbe allora un diritto sulla propria persona, ma nei crediamo che la persona non possa mai formare oggetto di diritti. Qualche altro scrittore, poi, l~haconcepito come un limite di spazio, semplicemente; qualche altro infine ha detto che la sovranita territoriale non è che un riflesso della sovranità sulle persone, e che l'impero in realtà non si esercita che sulle persone. Ma questo concetto è, quanto meno, incompleto, perchè se cosi fosse non si potrebbe mai spiegare come lo Stato potesse avere anche una•sovranità su tetritori disabitati o popolati da selvaggi. Dobbiamo dire piuttosto per quello che -'più ci interessa, che si. è già sorpassato complet~mente il ,vecchio concetto patrimoniale per il quale il territorio stava rispetto allo Stato (o meglio al principe), come il fondo rispetto al proprietario; per.chèil principe si riteneva anche padrone del territorio statuale, , il quale perciò era trasmissi·bileper eredità, vendita, donazione e via dicendo. Oggi non si pensa più cosi e per buonissime ragioni dedotte dai fini del dominio territoriale : il proprietario sfrutta il suo fondo, lo Stato invece governa : scopo economiconel primo caso, finalità etica nel secondo. Resta però sempre un'analogia molto importante col diritto privato, in qu~nto sia il diritto di propr.ietà sul fondo, quanto i~ .diritto dello Stato sul territorio, sono diritti assolµti e ciò trova applicazione anche .riguardo al diritto internazionale. E' noto infatti che i diritti assoluti (mas- . ·.,, simo quello di proprietà) si contrappongono a quelli detti . di obbligazione perchè, mentre in questi ultimi di fronte al titolare della pretesa apparisce subito l'altro soggetto, l'obbli- . gato, colui al quale la pretesa si riferisce,nei · - primi invece non si ·.'7ede un soggetto determinato. Questa stessa posizione si riproduce nel diritto internazionale. La pretesa di uno Stato all'esclusività •di dominio territoriale agisce erga omnes, ossia non trova il suo riscontro nell'obbligo di uno Stato determinato, ma in quello di tutti gli altri Stati a rispettare cotale esclusività. Detto questo occupiamoci senz'altro del territorio considerato nella sua superficieorizzontale ; e sotto questo punto di vista lo pos- - , siamo distinguere in territorie propriamente ·- I . detto in contrapposto ali' estensione acquea. . i1 primo è terrestre, (L'universitaasgrorum intra fines cuiusquecivitatis) e non offre per , ~noiparticolari considerazi~ni. So_ltanto.osser: viamo che non essendo necessaria, agli effetti della sovranita, la ccntiguità del territorio sta- .,tuale, ne fanno parte anche dei -pezzistaccati, per esempio delle isole, o dei territori di tet~a ferma separati dal corpo principale (noi ne abbiamo un esempio con la nostra Zara). · Fanno parte inoltre del territorio statuale quelle éhe con una parola francese si chiamano ''enclaves,, cioè brevi estensioni di ter~ ritorio statuale che sono tutte quante circon- - date da territorio di un altro Stato. Abbiamo . per esempio in Italia, questa curiosita, che il · piccolo Comune di Campi.ano,ai confini della Lombardia con la Svizzera, è parte del territorio svizzero, _ma è tutto. chiuso da territorio nostro. In quanto poi alla cofonie che di solito sono molto lontane dalla madre patria, non si possono distinguere, dal punto di vista if!-·. ternazionale, dal territorio metropolitano, p~rchè sono egualmente soggette alla sovranita dello Stato qualunque ne sia il règime giuri- . dico. Cosi, se nelle colonie avviene un turbamento del diritto dei terzi, le responsabi.lità_ dello Stato sono. eguali come se il fatto fosse avvenuto sul ter,ritoriodella madre patria. In tempo di guerra, poi, il nemico può colpire indifferentementeil territorio ·dello Stato propriamente detto o le colonie dello Stato contro-il quale esso si trova in guerra. ... · Si è discusso se una particolare situazione geografica dia un diritto al o sul·territorio · altrui e, in questo senso, parecchi Stati hanno· /' invocata la necessità di uno sbocco al maré, e, non avendolo, il diritto di ottenerlo. Anche la Juioslavia l'ha invocato a. proposito di Fiume. ~ . . Non si può certamente riconoscere, nè il diritto internazionale riconosce, in tesi generale almeno, l'esistenza di un diritto di app,opriazione, o · d'uso, di cosa altrui fondato . su pretese necessi-tàsubbiettive, ma possiamo invece ammettere che si tenga ragionevole conto dei risp~ttivi interessi. , Si sono fatte, nello stesso ordine di idee, delle osservazioni circa qualche territorio che talora è una via indispensabile di èomunicazione internazionale. Nel Medio Ev:o, ad esempio, i signori feudali mettevano dei pedaggi sowa quelle strade per le quali il passaggio era obbligatorio, e oggidl si può ancora osservare, in forma ~iversa s'intende, un certo .. -

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