Vita Nova - anno I - n. 7 - luglio 1925

r I- • I - 54 -· I del 1882· e del 1887, e poi con altre conven- questo scopo ci sono delle particolariconver:iziòni. zioni tra la Danimarca e gli Stati Uniti per Cosi, mentre, una nave italiana, non ala pesca delle foche nel mar di Bhering. Qui vrebbe il diritto di fare il controllo altro che ci sono degli interessi comuni basati sulla sopra un'altra nave italiana,· o che t~le appa- . considerazione che certi modi di pesca delle risca dalJa bandiera e quindi viceversa, una foche possono portare anche all'esaurimento nave italiana non.. potrebbe essere fermata da di quegli animali, che sono pure tanto utili. una nave inglese, invece il diritto convenzioEcco dunque come anche attività che si nate con.cede che in certe particolari zone masvolgono in una zona libera, possono essere rittime, per l'accertamento di alcuni reati, una qualche volta disciplinate da accordi interna- nave da guerra visiti anche navi che battono / zionali. Però la n~vigazione nel mare libero bandiera estera. deve essere lasciata a tutti pur con le limi_ta- Questo è lo Stato del diritto in ordine zioni assunte per copvenzione. .alla libertà del mare la quale però ha dato Quì però io vorrei fare un'osservazione: origine ad alcune osservazioni di ·più largo la promiscuità che vale per la navigazione non valore politico dopo. la ultima guerra : è parso vale più per la posa dei cavi sottomarini, on- cioè che la situazione che io ora ho sommade abbiamo una convenzione di Parigi del iiamente descritta non offra sufficienti garanzie l 884, che contiene disposizioni dirette a pro- di libertà temendosi, secondo me non ir.ragioteggere i cavi sottomarini al di Jà delle acque nevolmente, ~che essa renda possibile una ta- ' territoriali, ma ciò soltanto in tempo di pace.~ lassocràzia di fatto. Voi capite anche a quale Il principio della libertà marina rigorosa- nazione io faccio allusione. mente applicato richiederebbe pure che nessuno Certamente il pericolo sorge dalla esubeStato potesse esercitare un qualsiasi sindacato, ranza delle forze navali da parte di una posulle navi che non gli appartengono ·per ra- tenza in relazione alle altre, ed anche dal gioni di bandiera. Quindi sul mare libero l'I- possesso di fatto di quei punti strategici che talia continuerà a poter comandare sulle navi dominano le principali linee di navigazione. battenti bandiera italiana, la -Francia su quelle ·· Del resto noi sappiamo che durante la battenti bandiera francese,- e via discorrendo. guerra certe pretese eccessive dei belligeranti ~ / Nessuno Stato potrà imporre comandi o avevano procacciato grave nocumento alle codivieti su navi che non gli appartengono, tanto municazioni marittime degli Stati neutrali, donde · più se sono navi demaniali, ma, anche se è sorta la necessità di un più certocontenuto sono navi private, queste restano sempre sotto al diritto in relazione alla libertà marittima dei . la giurisdizione e sotto la legge dello Stato neutrali. Ma anchè a prescindere dallo stato· del ·quale battono la bandiera. di guerra (perchè la posizione di neutrale non Siccome però è interesse comune di re- - sorge che come un suo riflesso), è venuto primere certi atti dell'attività privata che tutte naturale di pensare che nessun regime dettato le leggi civili considerano come illeciti, e sic- per l'alto mare avrebbe potuto avere un-vero come uno dei sistemi escog~tati per eludere valore internazionale in tal situazione di fatto. queste leggi è precisamente la simulazion~ di Sì capisce che le preoccupazioni sono state bandiera, cosi si è venuto affermando fra gli cavsate· principalmente dalla posizione dell'Io- -Stati più interessati un diritto comune .di ghtlterra, ·per la quale ci si è domandato: ma sindacato su questo punto; ammettendosi cioè pe-rchè deve una potenza avere il predominio che ogni nave da guerra che incontri una nave nella -flotta, e specialmente nella sua flotta da estera, ha il diritto di accertarne I~ nazionatita, guerra? Onde le limitazioni statuite a Washine qùesta inchiesta implica il diritto di visitare gton, che però non sono ancora state ratificate le navi sospette per constatare se esse portino da tutte le nazioni che vi intervennero. L'Italia legittimamente la bandiera che esse palese- · le ha ratificate il 17 agosto e poi rese esecumente battono. C'è anche di più: ci sono al- tive con legge 15 dicembre 1923. ~ cuni particolari reati che si esercitano con la Per quest~accordola protezione delle grandi navigazione. .. . flotte mondiali, almeno quanto al tonnellaggio Quest'anno non ho trattato di un diritto delle corazzate, resta fissata come segue: penale internazionale, ma posso intanto avver- Inghilterra: • tire che ci sono dei delitti -speciali chiamati misura relativa 5 misura assoluta tonnel. 525.000 impropriamente delictajuris gentium, (la pira- Stati Uniti: 5 » » » L 525~00 teria, la tratta degli schiavi) i quali possono, Giappone 3 » » » 315.000 almeno in certi tratti di mare, essere repressi Francia: 1,7 » » » 175.000/ da qualsiasi nave di qualsiasi nazionalità, ed a Italia: 1,7 » » >) 175.000 ... ,,.. s·01iotec Gino Bianco

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