y ... l. - I J , - 52 - e cito per tutti quello più· importante d~l Danubio, almeno per noi europei. · ' _Visono interessi fortis_simpi er i vari Stati che percorre, e ve ne sono anche da parte di . terzi, per quanto ne riguarda la navigazione.. (Per il Mar Nero, infatti, si possono raggiungere i porti interni, ed è recente la crociera di una nostra torpediQierache arrivò a Vienna per via fluviale). Il Danub'io è stato regolato fin dalla con-- ferenza di Parigi del 1856,dove s'erano create due Commissioni internazionali, una detta eu- = ropea, in rappresentanza delle maggiori potenze, anche di quelle che non possiedono nessun tratto delle rive del Danubio, l'altra chiamata Commissione ripuaria, per gli interessi degli Stati che esso percorre successivamente. · Il regime del Danubio è stato completato dai trattati post-bellici, e da una Convenzione di Parigi del 1921 che ne ha fissato il regime vigente. Notevol~ è poi la Conferenzagenerale di Barcellona del 1921, già rammentata, che ha dato un v~ro e proprio statuto internazionale per tutte le vie acquee navigabili. ' Ma un corso d:'acqua internazionale (nel senso dichiarato) non dà luogo soltanto a rapporti di navigazione perchè le sue acque sono anche utilizzabili ad altri scopi. Quando l'Adige era austriaco nel suo corso superiore, era stata chiesta la derivazionedi 50 mc. d'acqua al secondo per convogliarla, attraverso a una galleria sotterranea, fino a Torbole ove sarebbe caduta nel lago di Garda creando una forza di 50000 cavalli dinamici. Disegno grandioso, ma tale da_determinare un depau- .peramento sensibile a danno di tutte le derivazioni di quà del vecchio confine italo-austriaco. Ne sorsero allora fondate proteste J . perchè non si può dire che l'esercizio esclu• sivo della sovranità sia illimitato quando reca un danno allo Stato finitimo. Cosi certi lavori progettati sul lago-Maggiore hanno suscitato proteste svizzere perchè. l'innalzarsi del pelo dell'acqua del Lago, produce inondazioni a monte. Ecco la necessità di conciliare interessi opposti. Ma a torto qualcuno ha parlato a questo proposito di servitù internazionali, come nel diritto privato, perchè la situazione dei luoghi da sola non produce servitù ; un fatto fisico potrà avere conseguenze giuridiche in quanto ci sia un legislatore che le determini : dal momento che, nel diritto internazionale, come già sappiamo, non c'è un legislatore superio • re, non si può parlare di servitù. Tuttavia ciò che non fa la legge può farlo un patto tra gli Stati, ov'essi s'accordino nel disciplinare i loro rispettivi interessi. E quello che ho detto per i fiumi ripeterò anche per i canali, che, in fine, non sono altro che vie di acqua artificiali. Se sono costruiti in collaborazione avranno il loro determinato regime, se sono per· intero nel territo- - rio di un solo Stato, faranno parte di questo, il che non toglie che il diritto internazionale possa sempre porre delle limitazioni a favore degli altri stati, ed un esempio ce lo da il trattato di Versaglia, post-bellico,-_che prevede la costruzione di .una via navigabile a grandi sezioni fra il Reno e il Danubio, e si impegna di applicarvi un determinato iegime. Ecco quanto Jiguarda, per sommi capi, le vie acquee rappresentate dai fiumi. La prossima lezione ci occuperemo delle superfici lacustri e dei mari, che hanno dato _ luogo alle discussioni più importanti nel diritto internazionale. I V - \ , -. • .. , I . ,,,. f ' " ino Bi o t
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