- - • • - .., - 44 - vrebbe ·potuto intralciare i provvedimenti legislativi e amministrativi dei diversi Stati e recar pregiudizio alla lo.rosovranità. Contro il . parere della Francia, dell'Inghilterra e dell '1talia non s'era voluta accettare nemmeno una commissione puramente consultiva temendo che anche questa potesse troppo imporsi. · Oggi le cose sono molto cambiate. Invero quando si vuole attuare una volontà che è comune nei motivi e nei fini, bi.: sogrla pur rinunziare a certe susc~ttibilita tradizionali, tanto piìt pensando eh.~.la maggior garanzia ·internazionale che sta normalmente a tutelare l'adempimento di µn patto, l'adempimento della controprestazione, se risponde bene allo scopo ove si tratti di salvagu_ardare due interessi ppposti, diventa assurda e inattuabile _quando si tratta di dare esecuzione a una volontà comune. Gli Stati che s'accordano per il raggiungimento di uno scopo comune non hanno altra .Q'uarentigiache la volontà comune .di' raggiun~gereeffèttivamente tale ,scopo. La deviazione di ijna sola delle volonta concorrenti frusta il concorso delle altre, e, se ad · una deviazione per ritorsione se ne aggiunge· un'altra, lo scopo comune resta sempre più compromesso. Perciò, se si confrontano le riluttanze del '906 e gli accordi postbellici, si vede quanto cammino ne sia stato percorso e quanto ·ragionevolm.ente, con un'apparente remissività che è invece arditezza, gli Stati si siano decisi, oltrechè ad imporsi reciprocamente certi principi comuni, a cteare organi internazionali che ne sorveglino l'effettiva attuazione. . Abbiamo ·così studiata, a modo di dire, la struttura· anatomica, ossia abbiamo conosciuti gli organi del nuovo ente inte.rnazionale del lavoro. Nella nostra prossima riunione ne studieremo le funzioni. ' - Segue: LA TUTELt~ ·INTERNAZIONADLEI_LJ AVORO • • Dopo aver studiata, come si è fatto, I' organizzazione internazionale del lavoro nella sua statica, conviene ora considerarla nella sua dinamica. Un'idea più viva del nuovo organismo si avrà ·infatti pensando all'attività gia svòlta negli ancor· pochi anni della propria esistenza. L'organizzazione internazionale del lavoro abbraccia oggi i 56 Stati cbe fanno parte cella S. d. N.; più la Germania. Delle annue conferen~e prevedute nell'Art. 344, furono sinora tenute sei rispettivamente a Washington nel 1919, a Genova nel I 920, a Ginevra nel 192-1, 22, 23 e 24 (quest'ultima dal 16 giugno. al 5 · 1 uglio scorso). Le discussioni che si svolsero, i dati che ne formarono le basi, i disegni di convenzioni e le raccomandazioni che vi si approvarono, costituiscono per lo stud.ioso un materiale amplissimo e di ess~ quì possiamo brevemente richiama.re soltanto quelle parti che si riannodano a problemi più gravi e più prossimi a pratiche soluzioni. . Era già lamento vecchio largamente raccolto e discusso, quello che concerne gli effetti disastrosi della grande industria sulla salute dei lavoratori impiegativi, effetti che avrebbero condotto col tempo ad una vera degenerazi.one fisica della razza e a un grave danno economico dell'industria stessa. E quasi tutti gli Stati civili, compresi i più liberisti e- • ' ' rano intervenuti dettando disposizioni limitative nei riguardi dell' era, dei sesso, di certe - modalità di lavoro. Ma naturalmente ogni Stato aveva portato criteri particolari desunti da particolari condizioni della propria popolazione, del territorio, dell'economia nazionale,. e d'altro ancora. Onde, se è orn1ai quasi ge-, nerale la proibizione di impiegare nei lavori industriali persone al di sotto di .una certa età, varia, da paese a paese, il limite proibitivo come pure l'età d'impiego delle donne, il limite della giornata lavorativa, l' obbligatoria interruzione, come variano· altresì i criteri per i guaii un'industria si ritiene ·pericolosa o insalubre, ~variano infine le norme a tutela dell'igiene, della sicurezza e della moralità ·negli stabilimenti industriali. · In tali condizioni del .diritto interno e di fron~e all'odierna rapida _e impon~nte trasmigrazione della mano d'opera, il diritto internazionale assume su di sè un duplice_ufficio: da un lato quello di contribu~re aHa certezza del diritto da applicarsi nei riguardi delle persone, dall'altro quello di eccitare e favorire, fin dove è poss1b1le, l'unificazione sostanziale del -diritto stesso. Quest'ufficio s'è già nettamente rivelato in qualche particolare convenzione conchiusa · · tra Stati che ne avevano reciproco interesse é valgano ad es: i due trattati di lavoro italofrancesi 15 aprile 1904. e 30 s~tternbre 1919 Biblioteca Gino Bianco ,
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