I • I - 42-- I• - . Conferenza generale del lavoro avrebbe acquistato un carattere veramente legislativo se ·si fosse riconosciuto che le sue deliberazioni avessero efficacia ·vincolativa di fronte a tutti gli Stati in essa rappresentati. Ciò si era per vero propugnato, ma la novità dov~va · sen1brare troppo ardita, come quella che urtava contro la concezione·tradizionale della sovranità, e tanto ·più pericolosa in quanto dei quattro delegati che ciascuno Stato ha diritto · di inviar·e alla- Conferenza, solo due sono rappresentanti. di governi, mentre gli . altri due rappresentano rispettivamente· i padroni e i lavoratori. Con tutto ciò resta sempre alla Conferenza una certa ·analogia con la funzio·ne legislativa nel sènso che nelle sue periodiche assemblee si discutono pubblicamente e si vo- · tano (a maggioranza) -proposte e disegni che hanno in sè la possibilità, con· ulteriori inte- . graziani, di diventare norme obb"ligatorie per· gli Stati. -E, sempre con prudente analogia, si può osservare che, di solito, nemmenoda un'assemblea parlamentare interna esce immediatamente una legge alla cui creazione è poi necessario il concorso di qualche altro fattore.· Lo stesso ordinamento e procedimento della Conferenza la riavvicina ad un'assemblea legislativa ordinaria. Vi è infatti un ufficio di presidenza' ed uno di segreteria, vi è un procedimento per l'iscrizione all'ordine del giorno degli· argomenti proposti e per lo studio e la discussionP. di essi. Questa può m·ettere capo a. una · raccomandazione, opp~re a un disegno di convenzione. internazionale, e nell'un caso e nell'altro, i membri .partecipanti all'organizzazione assumono alcunj obblighi. Un ob_bligo,intanto, è comune: quello di , sottoporre, entro un anno (e in circostanze eccezi'onali non oltre diciotto mesi) dalla chiusura delJa sessione della Conferenza, la raccomandaz1oneo il progetto di convenzione all'autorità o all~ autorità competenti. Ma di qui i doveri degli Stati si differenziano. La raccomandazione infatti presuppone che per l'attuazione del suo contenuto non occorrano atti internazionali, chè allora si sarebbe .proposta -una convenzione. Bastando atti interni, questi potranno consistere i.nsoli provvedimenti amministrativi, e allora l'autorita co~petente sarà lo stesso governo il quale giudicherà con criterio autonomo se e in quanto sia da tener conto- della raccomandazione. Questa ha· dunque, sopratutto, il valore di un consiglio particolarmente autorevole. Potranno invece rend_ersinecessari provvedimenti legi- _slativi(e ciò accadrà- ogniqualvolta il conte- -BibliotecaGino Bianco nuto della raccomandazione implichi un mutamento nel diritto statuale vigente) e allora sarà necessario l'intervento delle Camere in conformità delle rispettive ·costituzioni. In ogni. ·modo é obbligo di ogni Stato informare delle disposizioni prese. Il progetto di convenzione, inv-ece, se vuol rendersi operativo, deve trasformarsi in un atto internazionale, in un trattato, çhe più spesso, per la concorrenza degli intenti oltrechè per il·gran numero dei partecipanti, acquisterà i caratteri specifici dell'accordo. (Scrive testualmente I'art. 350: « Il membro che avrà ottenuto il consenso dell'autorità o delle autor:tà competenti, comunicherà la propria ratifica formale della convenzione al segretario generale e prenderà i provvedimenti necessari per dare effetto alle disposizioni di essa » ). Quì., per \Tero, il li_nguaggionon è esattissimo, poiché un membro dell' organizzaziòne, cioè uno Stato considerato nella sua espressior.e unitaria, se non abbia limitazioni di capacità internazionale, non ha bisogno di alcun corisenso per ob.bligarsi validamente. La frase adoperata va dunque intesa solo in riferimento al diritto interno e non· altro può significare se non che la dichiarazione di volontà statuale atta a produrre effetti internazionali va compiuta dagli organi e sécondo le competenze designate. da ogni singola cost!tuzione. Non sarebbe perciòneancheesatto ritenere che uno Stato costituzionale e parlamentare ·abbia assunto l'obbligo di sottoporre il disegno di conv.enzionealle rispettive Camere·: il di- $egno dovrà, è vero, essere approvato dalle Camere se e quando il consenso di esse sia un elen1ento necessario alla formazione della v.o_lontàstatuale diretta a stipulare accordi internazionali, ma questo dovere si esaurisce nell'ordinamento interno e non si riferisce ai rapporti internazionali. Talchè errerebbe chi credesse che uno Stato, la cui costituzione non richiede l'intervento delle Camere per la stipulazione di una convenzione di lavoro, fosse per ciò solo tenuto a ·ratificare il disegno presentatogli : esso è soltanto tenuto a prenderlo in considerazione e_a prendete una. decisione intorno ad esso. La decisione affermativa, ossia la volontà di obbligarsi, è significata mediante la ratifica con.la differenzache, mentre di solito le ratifiche si scambiano, qui basta che ciascun membro comunichi la propria al segretario generale. _ Ci sémbra cosi chiarito in qual modo, sebbene meno proprio, ma non rneno efficace, la Conferenza agisca quale organo legislativo ·internazionale, sia c.ol provocare, mediante le· • • . . ...
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