/. '..- • - ' • I PROF. SCIPIONE GEMMA I • -.. LA TUTELA INTERNA-ZIONADLEELLAVORO. SERA DEL 4 APRILE 1925 .. ' ·NON potrei chiudere l'argomento dell' attività degli Stati nei rapporti con gli individui se non toccassi, sia pure in breve, della tutela internazionale del lavoro, com'essa si è manifestata nei' piu notevoli atti diplomatici. Dal lavoro prende titolo e al lavoro è dedicata la parte XIII del trattato di Versaglia, -ad un elemento cioè della ··vita internazionale che non poteva più ·essere ignorato in·un grande atto diplomatico dopochè, negli ultimi decenni, aveva ·tanto affaticato tutti i legislatori e formato oggetto tra i singoli Stati di speciali convenziùni. Forse anzi, se si pensa che è del 1890 queJla conferenza di Berlìno dove i problemi del lavoro vennero per la prima volta prospettati nel loro aspetto internazionale, se si pensa, sopratutto, che nessuno Sté,ito può risolverli da solo senza esporsi a rischi troppo gravi, vien fatto piuttosto di chiedersi perchè un'affermazione positiva su questo terreno abbia tanto tardato. La grande guerra con le sue incombenti preoccupazioni fu bensl una necessaria parentesi, ma fu poi anche l'oc:casione che, in una radunanza mondiale, la necessita di tener conto di tutti gli el_ementiatti ad assicurare una pace durevole e la stessa molla di comuni interessi, facessero riprendere il cammino con ritmo accelerato. Il trattato istituisce una « Organizzazione permanente del lavoro » che comprende una- « Conferenza generale » e un « Ufficio internazionale del lavoro ». La prima si riunisce almeno una volta all'anno ed è composta cJi delegati dei membri dell'organizzazione, che sono poi i membri stessi della Società delle Nazioni, il secondo ha sede stabile pr~sso 1~ • Bia-nco S. d. N. e funziona permanentemente sotto la direzione di un Consiglio di amministrazjone di ventiquattro persone. Il primo si può in certo modo considerare. un organo legislati~o, il secondo in lato senso amministrativo. · E qui, prima di proseguire, non sara inutjle di~sipar subito un se,nso di diffidenza che probabilmente sorge spontaneo in chiunque senta parlare di nuovi organismi dopo le infelici prove fatte dai troppi artificiosamente eretti durante la guerra e a guerra finita.·« L'organo crea la funzione », si disse giustamente per molti di essi, ma non potrebbe co·n verità ripetersi in questo caso, poichè qui le funzioni erano già, richiamate da quella vasta attività statuale in materia di lavoro· che si svolgeva da decenni e che aspettava soltanto un'azione internazionale coordinatrice. Non con- •viene nemmeno dimenticare che le cosidette Unioni internazionali amministrative (la telegrafica, la postale ecc.) ci avevano già dato , l'esempio di un'azione collaborativa degli Stati su particolari oggetti e non può q.uindi giudicarsi avventato o superfluo uri passo sulla stessa via per un interesse, sotto parecchi aspetti, più largo e fondamentale. Si è detto che il primo dei .due organi, la Conferenza generale, può in certo modo considerarsi lt!gislativo, e la riserva era .ne- • • • • cessar1a per non incorrere 1n un eq.u1vocò sulla precisa natura giuridica delle sue attribuzioni. Premesso che assembl~~ legislative in senso vero e proprio il diritto internazionale odierno non ne conosce, non ammettendosi che vi siano norme obbligatorie per uno Stato che non é concorso a formarle, né che in un'accolta di Stati, la volontà del maggior nupiero vincoJi la volont~ dei dissenzienti, la, • • I • , . '
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