• ' • - , - 39 - • • sto godimento se sarà ammesso dal governo a stabilire il proprio domicilio in Francia. Però anche qui siamo poi tornati un pò indie-· _tro, e in tempi più_recenti, nel1'89, si è aggiunto che questo godimento cesserà dopo 5 anni se lo straniero non richieda la naturalizzazione oppure la sua do-manda sia respinta. Gli stranieri in Francia sono dunque oggi divisi in due categorie ; quelli non autorizzati a fissare il loro domicilio in Francia, e quelli che hanno l'autorizzazione, e questi ultimi, nei 5 anni dall'autorizzazione, sono in una condizione privilegiata, ossia equiparati ai tittadini, mentre per gli altri la condizione è diversa. Si è discusso in Francia quale sia q~esta condizione, perchè l'espressione di· diritti civili, adoperata dal legislatore francese, ha dato luogo a varie interpretazioni ; ma quella più comune- è quésta : che quando manca l'autorizzazione, lo straniero in Francia è escluso dal godimento dei diritti privati. Perchè, è stato detto, siccome l' espressione di diritti civili è stata adoperata in altri articoli nei q~ali non ci può essere dubbio ch'essa non equivalga ai - diritti privati, cosi anche in questo articolo 11, questa espressione non può avere un significato diverso. Que~ta è dunque la situazione francese ; che, salvo là dichiarazione d_i una legge speciale, o la statuizione di un trattato, (chè allora si tratta semplicemente di eseguire il patto tra la Francia ed un altro Stato) la perfetta uguaglianza non_J;iafferma che per gli stranieri autorizzati, ed entro i limiti dei cinque anni. Sotto questo punto di vista, invece, l'Italia è il paese più liberale. I vari codici dei vecchi Stati italiani e- . rano quasi tutti informati al principio di reciprocità ; ma un passo decisivo lo ha fatto il codice civile del 1865. Noi abbiamo un articolo che non lascia ombra di dubbio : dice infatti l'articolo 3 : « Lo straniero è · ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini. » - Noi non abbia1no dunque chiesto niente _ in compenso ; noi abbiamo posto un principio di giustizia qualunque sia il trattamento che lo Stato estero fa agli italiani : noi trattiamo gli stranieri sul pie_dedi p~rfe!ta u~u_aglian~a, la quale é riconosctuta, qutndt espltc1ta ed incondizionata. - Q-uesto principio non ha trionfato però anche nel 1865 senza qualc~e opposizione_rinnovatasi più tardi. Specialmente in qu~stt ul~ timi tempi, le critiche al nostro a_rt1colos1 sono fatte più vivaci, e più insisten!1. . Bibli t ca Prima di venire alle critiche, constatai:ido la situazione legale degli stranieri (e per tali dobbiamo intendere non soltanto i sudditi e- . steri di Stati riconosciuti, ma tutti i non italiani) non bi~ogna credere che tale situazione sia uguale a quella del suddito italiano. Questa sarebbe una illazione arbitraria, perchè qualche volta il suddito estero può avere delle .restrizioni che derivano dalla legge estera alla quale esso è soggetto almeno in · qualche rapporto, talché, come ci può essere qualche ragione di inferiorità, potrebbe darsi che in altri casi avesse per questo stesso motivo una situazione privilegiata sullo stesso cittadino. Cosi uno straniero in Italia potrebbe avere la capacità contrattuale prima degli anni 21, la capacità testamentaria· prima dei 18 ecc. · In tutti quei rapporti giuridici che per loro natura sono regolati dalla legge italiana (e naturalmen1e solta_ntoa questi si riferisce l'articolo 3 del codice civile) lo straniero gode come il cittadino dei diritti civili, e nessµna incapacita ne impedisce· il libero esercizio. Ora ,questa condizione di cose da qualcuno é stata criticata, perchè è parso appunto' (e si sono ripetute le critiche che i compilatori del codice francese avevano fatto alla generosità del decreto rivoluzionario, al quale ho prima accennato) che questa generosita possa essere pericolosa, e proprio recentissimamente parrebbe che in Italia ci fosse una corrente nel senso di modificare questo arti-. colo del codice civile. . E' sembrato sopratutto che noi ci siamo messi in una condizione di inferiorità, perchè si è detto : dal momento che noi abbia.mo gia concesso l'uguaglianza per legge, ne"suno ha interesse a modificare in meglio l:1 con,Jizione degli italiani all'estero, e q1,1indi ci trovian1G male· quando poi in trattative diplomatiche domandiamo c•'ndizio i di uguaglianza per i nostri conn::i.zionali. Tutta.via io andrei molto adagio, pur ri~ conos\.,endo la serietà di queste obbiezioni, prima di mutar di sistema, perchè certo l' articolo 3· dal punto di vista della giustizia rap- - presenta un grande progre so. L'articolo 3 è certamente una delle affermazioni più originali e più generose che mai ci siano state. D'altronde noi abbiamo già dodici lùstri di esperienza che ci hanno dimostrato che in fondo, anche per gli effetti pratici sulla nostra vita nazionale, . i . vantaggi di questa generosità hanno sorpassato f danni : noi abbiamo fatto sì, con questo sistema, che molti capitali stranieri sono affluiti in Italia, \ • , j I I • • •
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==