Vita Nova - anno I - n. 6 - 15 giugno 1925

, , - 38 - .. l • . . .,. - . • , ,- • . . anglo-americano, il diritto è· concepito proprio - ·quale un privilegio del cittadino. E' bensì vero che entrano dopo in campo tante c·onsiderazioni : che non ci sia interesse a tenere una 'linea di condotta così rigida, che anzi talvolta urio Stato abbia interesse a richiamare, sopratutto per ragioni commer~iali,gli stranieri, e quindi a dar loro una buona situazione ; che si aggiungano ragioni di cort~sia, e via dicendo, ma intanto il principio non si di-· strugge. · Questo è durique un punto di. vista dal quale unò Stato può vedere la situazione degli stranieri. E si noti c-henei secoli di mezzo c'è •stato un passaggio intermedio per .cui, • pur essendosi attenuato questo concetto, lo straniero restava tuttavia in .una condizione di _grande inferiorita della quale abbiamo due manifestazioni molto imp.ortanti, due istituti che sono famig i i ai ai ritti medioe va r, il 1 diritto di albi aggio, o alb1nato, ed il diritto di naufragio. Il diritto di albinaggio consisteva in questo: che uno s1raniero era colpito nella tra- .-smissione dei b -ni ereditari, e la maggior / l . , parte dei diritti barbarici sanzionano appunto .. tale diritto di albinaggio : c'é ad es. un capitolo dell'Editto di .Rotari, che vieta allo straniero privo di figli legittimi, di alienare le cose sue-senza il permesso del re. In qualche · paese. il patrimonio dello straniero era acquisito, mortis · causa, al'la sovranità locale. E' questo un diritto che è rimasto a lungo, e che in alcuni Stati è ancora in vigore, almeno in forma attenuata, nel senso che nelle -tasse er~ditari~ lo straniero è colpito ·con tasse più forti di quelle che gravano· sul cittadino. · Un'altra di queste manifestaziqni èra il · ·diritto di naufragio per il quale, nella sua forma primitiva, tutte le cose avanzate dal naufragio erano senz'altro sequestrate dal potere locale ; anzi. in alcuni Stati più barbari gli stessi naufraghi. erano ridotti schiavi e la cosa si è conservata (e qualche esempio ne abbiamo ancora) in qualche St1to barbaresco dell'Africa, che non é ancora entrato sotto il dominio diretto o indiretto di potenze europee, (es. i pirati del Riff). · , C' è un'·espressione t..-!descàper questa fortuna che viene dal mare : la si chiama un dono di Dio (Gottesgabe, Gottsendj. A tutto ciò si può oggi contrapporre, inspirato a un senso molto più generoso e più umano, il nostro codice della marina mercan-. tile (Art. 120), il quale non solo non ammette più un diritto di naufragio, ma fa obbligo, çill~n~vi nazionali, del- soeçorso in caso di \ r • • • BibliotecaGino • 1anco r • pericolo, anche se la nave .in perico!o è straniera e persino nemica. Abbiamo avuto pertanto un passaggio graduale fino al diritto odierno il quale qua- . si dappertutto riconosce, almeno in termini generali, ·la capacità giuridica degli stranieri, vale a ·aire, in quanto ai diritti civili, non distingue più tra cittadino e straniero, ma considera l' uomo nella sua natura fondamentale c;li persona. Tuttavia c'è qualche eccezione prudenziale nel senso che la capacità giuridica dello straniero è subordinata in alcuni Stati alla reciprocità, ed il più autorevole esponente di questa riserva è il codice di Napoleone. , Questo cpdice che rappresenta in vero un passo indietro da quello che aveva fatto la rivoluzione francese in un momento di fraternità rivoluzionaria e di entusiasmo (I' assembleà costituente francese aveva già posto lo straniero in una condizione di assoluta eguaglianza, con. un decreto del 7 Agosto 1790) ed a sua giustificazione il legislatore napoleonico aveva osservato che la speranza di vedere. altre nazioni europee rispondere alla generosità francese, era stata completamente delusa. Molti stranieri sul suolò francese erano stati così pareggiati ai cittadini, ·ed al contrario la condizione giuridica dei francesi .all'estero era inferiore a qut Ila dei nazionali, mantenendosi sempre a loro riguardo o un certo residuo del dirjtto di albinato, od altre restrizioni od incapacità cqn le quali le loro leggi colpivano gli stranieri. Allora sf credette necessariq ricorrere al sistema della reciprocità, che è consacrato nell'articolo 11 del codice francese. Lo traduco testualmente : « Lo straniero_godrà in Francia, gli stessi diritti civili di quelli che sono o saranno accordati ai francesi dai trattati della nazione cui quello straniero appartiene ». . Si è scelto questo sistema della reciprocità cosiddetta diplomatiC'a, trascu·randoquello della recipròcità legislativa, per il quale basterebbe constatare che le leggi estere hanno fatto un trattamento di uguaglianza ai francesi, perchè la· Francia facesse lo stesso; ma si è pensato che la reciprocità legislativa non offre garanzie, perchè, essendo la legge un atto interno, lo Stato estero quando vuole la può cambiare, mentre un trattato che è vincolo fra du~ Stati, non· può essere sciolto se , .non d'accordo tra i due Stati stessi. . Noto una cosa·: che il codice di Napoleone, con le modificazioni posteriori, rende facile allo straniero i godi-menti dei diritti civili. Nell'art. 13 si dice infatti che egli avra que- - I • '. ,_ • • ••

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