Vita Nova - anno I - n. 6 - 15 giugno 1925

• • • • • Diritto Internazionale . - • • • PROF. SCIPIONE GEMMA . . , LA CAPACITÀGIURIDICDAEGl.,lSTRANIERI SERA DEL 28 MARZO 1925 NELL'ULTIMA lezione abbiamo veduto le difficoltà che si trovano nel diritto internazionale, per determinare la cittadinanza dellè persone. Posto che uno Stato deve pur sapere chi gli è straniero e chi gli appartiene e poichè, per questa determinazione, ogni Stato ha criteri propri e li fa applicare, c' è . sempre la possibilità che le divergenze internazionali, circa questi criteri, portino alla. perplessità sulla cittadinanza di un individuo. Ritenuto, ad ogni modo, che ogni Stato sappia chi gli appàrtiene, e chi non gli appartiene, subentra subito un'altra questione, che è quella di vedere come uno Stato deve . trattare chi· non gli appartiene. Dirò intanto che ci sono due punti di vista, che chiamerò estremi, a questo proposito: · l'uno che era predominante nei diritti ormai sorpassati, e l'altro che tende a diventare predominante nel diritto · moderno. In tutto il mondo antico, ed in qualche parte dell' odier- , no, il diritto ha un carattere nazionale, esclu- _ sivo ; tutto il diritto, intendiamoci bene, non sol~anto il pubblico (perchè tutto ·ciò c_h: appartiene all'ordinamento dello Stato ed a1 rapporti tra i cittadini e lo ~tato, rientra nell'am: bito esclusivamente nazionale e sono tutt1. d'accordo nell' ammettere che lo straniero· ne resta escluso). • inoBia · ca ,I I Quindi per tutto quello che riguarda i diritti politici, ad esempio, noi sappiamo che lo straniero non vi è partecipe e si• capisce bene il perchè : esso non è socio, esso può avere interessi diversi dai nostri non appartenendo al nostro gruppo nazionale. ' In quanto al diritto privato, la cosa è diversa ; · la concezione antica era questa : che, senza distinguersi, tutto il diritto in blocco .era un privilegio del cittadino e quindi, anche, nei rapporti privati, soltanto · i cittadini erano ammessi alla partecipazione del diritto. .Non voglio dire con ciò che lo stran.iero fosse proprio privo di tutela; ma questa rappresentava esclusivamentè una benevolenza . dello Stato nazionale, e niente altro : lo Stato non si riten~va cioè obbligato da nessun dovere internazionale. Questo ci spiega pure ccme l'esilio, nel diritto antico, fosse una pena terribile, che nella tragedia greca è descritta persino peggiore della morte. Dicevo che questa è 1=1ncaoncezione sorpassata, .ma forse l'affermazione è inesatta perchè, teoricamente almeno, in qualche paese questa concezione che H diritto, anche privato, sia un priv•ilegio del cittadino, permane. Prendiamo per esempio il diritto anglo-americano, o meglio quella parte di esso che sotto il nome di common law comprende il diritto consuetudinario. Pel ctiritto comune , • • • ., I . , • . -

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