Vita Nova - anno I - n. 6 - 15 giugno 1925

, I .... PROF. SCIPIONE GEMMA STATIE INDIVIDU: IATTRIBUZIONDEI CITTADINANZA , SERA DEL 7 MARZO 1925 ABBIAMO stuJiato sinora la posizione rispettiva degli Stati considerati quali persone di diritto internazionale. Se essi soli sono persone per il diritto internazionale, è chiaro che le persone singole (gli individui) non possono essere che un oggetto della loro attività, ma un oggetto però di una particolarissima natura, che sotto molti aspetti si stacca dagli oggetti del diritto come li considera il diritto privato, perchè voi capite subito che ·l'individuo non lo possiamo paragonare ad una cosa. Esso è alcunchè di differente da quello che sono gli oggetti materiali nei riguardi dell'attività individuale, perchè è alla sua. volta un soggetto di diritto. Perciò l' individuo, sia ,considerato particolarmente, sia collettivamente, nei riguardi dello stato si trova in una posizione speciale, tracciata appun- . · to dalla natura fondamentale dell'uomo e dalla sua subbiettività giuridica. Ogni Stato può trovarsi di fronte ali' individuo in una posizione diversa secondochè l'individuo gli appartenga o per sudditanza permanente (per vincolo di cittadinanza) o gli sia soggetto per sola sudditanza temporanea. In altri termini, diversa è la posizione dello Stato verso i suoi cittadini da quella verso gli stranieri che pure sono nel suo territorio. . E' certo che uno Stato può imporre ai suoi cittadini dei comandi e dei divieti, anche se essi si trovano al di fuori dei suoi confini Biblioteca G"no -Bianco territoriali ; quindi sarebbe erroneo proclamare in senso assoluto che la sovranita è strettamente territoriale. D'altra parte, anche di fronte agli stranieri, lo Stato potrà pretendere ubbidienza, ma non illimitata, perchè non tutto da essi potra · pretendere, e precisamente non potrà disciplinare quei rappprti che sono colh;gati colla loro cittadinanza. Perciò bisogna anzitutto sapere chi è cit- . tadina e chi è straniero, la qual cosa parrebbe molto semplice, ma non lo è per quello che sto per dire. Ogni Stato, per la reciproca indipendenza, è competente a determinare con criteri autonomi la appartenenza delle persone allo Stato stesso. Ora vedete subito che se tutti gli Stati_ fossero d'accordo nei criteri determinatori di questa appartenenza, ogni questione sparirebbe. Ma questo accordo non sussiste, e di qui le possibili incertezze e divergenze. Dirò anzitutto che in fatto di appartenenza allo Stato ci s·ono ·due criteri estremi, che però nessuno Stato applica integralmente perchè sarebbero eccessivi e di impossibile applicazione pratica. Si contrappone cioè un jus sanguinis, ad un jus soli. Uno Stato può partire da questa concezione : data una cittadinanza originaria, tutti i discendenti del cittadino sono cittadini. E' il criterio che è accolto dal legislatore italiano, quantunque con temperamenti. Vi leggerò sol-

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