Vita Nova - anno I - n. 6 - 15 giugno 1925

• , • • - 47 • rio autonomo quelle norme che gli sembrano più adatte alle particolari condizioni del lavoro e del capita-le nazionale. L'azione internazionale è qui necessaria mente soltanto sussidiaria, ma tuttavia utilissima perchè dai confronti e dalle esperienze permette di rilevare sia urta gerarchia di bontà intrinseca nelle verie leggi, sia alcuni elementi unitari che potranno formare ,la base di unificazioni più vaste, sia la possibile estensione dell' indennità d'infortunio . a nuove. categorie di lavoratori. L'organizzazìoQe internazionale del lavoro ha rivolta in particolare la sua attenzione alla disformità di trattamento tra i lavoratori dell'industria e quelli dell'agricoltura. I primi generalmente sono coperti dall'assicurazione, i secondi no : ora la l_ogica pura non riuscirebbe a spiegare questa contraddizione e sopra di questa si è richiamata l'attenzione degli Stati nella terza sessione della conferenza .internazionale tenutasi in Ginevra nell'ottobre 1921. Gli Stati dov·rebbero impegnarsi di estendere a tutti i salarjati agricoli il beneficio delle leggi e dei regolamenti che hanno per oggetto di indennizzare le vittime d'infortuni sul lavoro o in occasione di esso. Senonchè l'Italia aveva già anticipato i deliberati diGinevra provvedendo, fin dal 1917 (D. L. 23 · ag.) nella sua legislazione di guerra contro gli infortuni sul lavoro agricolo per quanto Io consentivano le particolari condizioni dell'agricoltura italiana e il carattere saltuario di una parte dei lavori agricoli. Un decreto del1' 11 Febb. 23 tien conto dell'esperienza dei • • • prtmt ann1. In un altro punto l'Italia aveva già sopravvanzati gli incita1nenti internazionali: nelle provvigioni per lenire quella piaga della disoccupazione che la guerra aveva reso dappertutto tanto grave e che ora per fortuna da. noi si è molto attenuata. A Washington fu posto il principio che ogni Stato contraente debba istituire un'organizzazi-one di .servizi pubblici per il collocamento dei disoccupati, ma a ciò in Italia s'era già pensato, appena finita la guerra (decreti 17 nov. 1918, 6 febbraio e 29 dicembre 1919) e più tardi con le assicurazioni. . . Si vede pertanto che, nel suo complesso, l'attività dell'organizzazione internazionale è sopratutto di coordinazione e di stimolo. L'a- , zione statuale e l 'interstatuale in certo modo si integrano e si completano : ~alora. l' una precede l'altra e da ciò eh~ alc_un1S_tati hann~ già fatto, si trae l'esempio dt ct? ~he. altri possono fare; talora in vece 1~ ob1ez_1one1 le difficoltàposte innanzi da altri che s1 trovano , ibliotec Gin.o ■ 1anco I in condizioni meno favorevoli, inducono ad imporre su larga scala regole comuni assolute. Vi é poi un punto di singolare importanza attorno al quale sino ai nostri giorni l'azione internazionale· si è fatta debolmente sentire, ed è quello che concerne l'uguaglianza di trattamento fra i lavoratori nazionali e gli stranieri di fronte a ·quel qualunque regime che uno Stato ha creduto di adottare nei rigu_ardidelle persone e · delle opere dei salariati. Mentre, sia pure con nuove riserve dopo la guerra, era riuscito a generalizzarsi il principio dell'uguaglianza, dello straniero col cittadino nel godimento dei diritti civili e quest'uguaglianza o per atti interni o per reciprocità diplomatica, poteva dirsi· quasi dappertutto garantità, troviamo ancora spesso, nei singoli diritti nazionali, delle eccezioni odiose proprio per le persone · dei lavoratori. A questi non sono sempre assicurati. i benefizi del diritto locale, mentre nei trattati di commercio, ad es:, non si dimentica mai di assicurarli ai commercianti. Così vediamo talora che in quei paesi ove purè si trova giusto di indennizzare l'infortunio permanente mediante una pensione, la si tronca agli infortunati stranieri quando cessino dal risiedere nel paese o, quanto meno, la si capitalizza in .una somma fissa corrispondente, di solito, a un breve numero di annualità. Ragione principalissima: non si vuole che il denaro nazion1Ie destinato all'indennità vada a finire fuori del paese pretendendosi, con una certa gretteria, che la pensione d'indennità sia consumata nel luogo dove è stata pagata. Ma è facile v~dere che q11esta concezione non collima punto con un fondamentale precetto di giustizia il quale esige che, una volta riconosciuto il diritto ne11a vittima e nei suoi parenti, esso sia effettivamente soddisfatto. · Cosi in quelle assicurazioni oggi diffuse in quasi tutti gli Stati civili , che si sogliono intitolare ·contro l'invalidità e la vecçhiaia, parrebbe che la, logica non dovesse lasciar posto che a due soluzioni entrambe molto nette: o _esimere i-1 salariato straniero dall'ob- ,bligatorieta che si pretende · per il cittadino oppure, chiedendo a lui gli stessi oneri del cittadino, trattarlo poi anche in tutto· alla pari . quanta ai diritti. Ma non si può dire che a questa logica, che è anche pura giustizia, si siano strettamente attenuti i sistemi positivi cui parve meglio parificare bensì gli operai stranieri ai cittaçlini quanto al contributo, ma differenziarli poi più o meno quanto al godimento della pens·ione e alle sue garanzie. Onde s'era vista la Germania rendere l'o.. · I .. • , • • • I •• •

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