Vita Nova - anno I - n. 6 - 15 giugno 1925

• I , • • - 46 - • - _,. \ .. - • " inferiore. agli anni 18 e questa regola parve troppo severa e pericolosa _per le industrie di certi paesi, onde il Giappone e l' Inghilterra, ' almeno per l' India, non · la ratificarono,-e in · I.talia si dubitò che potesse avere conseguen- .. ze troppo gravi, tanto più che la nostra legge 10 Nov. '907 vieta il lavoro notturno soltanto a chi non ha ancora compiuto i 15 anni. · Ma la convenzione stessa ammette una larga elasticita nella sua applicazione,. abbassando il limite d'eta dai 18 ai 16 anni quando "per circostanze particolarmente gravi l'interesse pubblico - lo esiga,, (Cfr. il nostro R. D. 29 marzo 1923 n. 1021). · Così i progetti di Washington hanno compiuto il loro ufficio di daré un modello unitario suscettibile· però. di varianti e deroghe a cui gli Stati non· avrebbero- saputo o voluto rinunziare. L'attività statuale degli ultimi decenni non solo s:era rivolta a contrastare il deterioramento fisico della persona per eccesso o cattive condizioni 'di lavoro, 'rna altresì a prevenire quelle infer1nità che più facilmente si a·ssociano all'esercizio di alcune industrie. Su quelle infermità la prassi medica aveva già richiamata l'attenzione dei pubblici poteri di- .. mostrando come certi mestieri, sia per esigenze genèfali nel loro esercizio, sia per cause specifiche, diano· luogo, oltre ad un professionale habitus corporis, a particolari malattie conosciute e descritte sotto il nome di malattie del lavoro. A questi avvertimenti ha fatto seguito un'azione legislativa, per vero frammentaria e disuguale, in materia di industrie insalubri. Essa rivela in ogni modo la tendenza degli Stati· di non lasciar più alla sola previdenza privata la difesa contro i danni temuti. E qui pure entrano in causa fattori internazionali perchè è raro, per non dire impossibile, che una pr~scrizione legislativa intesa a salvaguardare l'operaio da un avvelenamento industriale, non conduca a un aggravamento economico ·nell' esercizio dell' industria. O venga infatti direttamente colpito l'operaio, che se ne I - rivarrà çon un aumento di salario, o lo sia ·t'industriale, che ripercuoterà alrr1enoparte de-I suo· sacrifizio sui consumatori, il prodotto inI dustriale verrà a costare di più, ossia, in ultima .analisi, lo Stato che avra preso i provvedimenti più severi per la tutela dei lavoratori, pagherà la sùa previdenza con un peggioramento nelle condizioni di lotta sui mercati internazionali e la concorrenza straniera, sem- . pre_ in agguato, potrà rendere la posizione dei suoi lavoratori molto peggiore di .quello • ' ... ·Biblioteca Gino Bianco ché sarebbe stata sénza alcuna legge protettiva.. Ecco perchè ogni Stato è riluttante a prendere provvedimenti senza avere garanzia . che anche gli altri Stati ne prendano di simili ; ecco perciò la necessità. di un accordo in- , ternazionale il qual-ealla sua volta è reso difficile da ciò, che un esperimento legislativo non riuscito può sempre essere rimediato a volontà, mentre l'impegno internazionale rende un eventuale errore, irreparabile. Questo spiega perchè una proposta di proibizione del fosforo nella fabbricazione di tutti i prodotti infiam-mabili·,non sia passata nella convenzione di Berna (26 Settembre 1906) se ~on limitatamente· all'industria dei fiammiferi e, anche in tali limiti, solo. alcuni Stati - tra i quali l'Italia - vi abbiano. aderito ; questo spiega quanto siano state vivaci le ·discussioni prima a Washington nel 1919 ·e ,poi a Ginevra nel '921 circa l'impiego del piombo nelle industrie. Ne uscì un disegno di convenzione per il ·quale ogni Stato ratificante s'impegna a proibire l'uso della biacca e del solfato di . piombo nei lavori di -pittura salve opportune ·deroghe e riserve malgrado le quali però molti Stati sono fino ad ora riluttanti alla ra- . tifica. L'Italia ha dato la sua con D. L. 20 .marzo 1924. Senonchè non soltanto in materia di igiene operaia e di tutela immediata della persona fisica s'era applicata l' attenzione del legi- . statore, chè gli ulti~i decenni hanno condotto . in tutti i paesi civili ad una radicale trasformazione nei rapporti tra il prestatore ed il locàfore di lavoro. Senza risalire alle ·cause intrinseche del· mutamento si può dire che, . mentre era principio di comune accezione che la persona la·quale prestava il proprio lavoro, sopportasse essa sola il rischio degli infortuni c·on le relative conseguenze di malattia, mutilazione o morte, oggi è quasi dappertut.: to riconosciuto che l'infortunio non debba gravare soltanto sul salariato, ma lo debba anche assumere l' imprenditore o sotto forma di re~pohsabilita professionale o sotto quella di assicurazione obbligatoria. Quest'ultima è la più diffusa e lo è per mezzo di leggi che sono appunto denominate leggi sugli infortuni del lavoro o sulle assicurazioni contro gli inf-ortuni. Ma nell'emanare queste leggi ogni Stato ha inteso disciplinare rapporti e interessi eminentemente nazionali, sia col tutelare la vita, la salute e il benessere di una larga parte della propria popolazione, sia col garantire buone condizioni di esistenza alle industrie del paese. E in tale disciplina ogni Stato prescrive con criteI

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