• .Scie.nzaPolitica . PROP. GIUSEPPI! SAITTA LE FORME STATALI SERA DEL 25 FEBBRAIO 1925 N 01 parlando delle forme statali abbiamo detto che esse, in sè e per sè considerate, sono delle astrazioni, ma altro è considerare le forme statali in sè e per sè, altro è considerarle storicamente. Prima però di scrutare le forrne prin~ipali che lo Stato ha assunto nel corso della storia, è necessario che noi ci sbarazziamo di una teoria molto diffusa nella scienza politica, cioè. della teoria dei poteri dello Stat0, la quale risale nientemeno che ad Aristotile, che distingueva u.n potere che delibera sugli affari pubblici, un secondo potere che esercita le rnagistrature, e finalmente. un terzo che rende giustizia. Questa triade politica attraverso i secoli si è conservata. Lo stesso Locke, il pensatore e politico_inglese, nella sua celebre opera intitolata « IL GOVERNO CIVILE», distingue difatti tre poteri dello Stato : il potere legista- , tivo, il potere giudiziario, il potere federativo. Nè il Montesquieu, autore dell'opera intitolata « DELLO SPIRITO DELLE LEGGI », fa un progresso sulle vedute di Locke, almeno sotto questo punto di vista. La differenza fra il Locke ed il Montesquieu, consiste soltanto in un mutamento di nome, vale a dire che mentre il Locke distingue un potere giudizia-· rio, un potere legislativo, un potere federativo, il Montesqujeu divide questi poteri in legislativo, giudiziario, esecutivo. Questa famo~a teoria dei poteri tracciata cosi dal Montesquieu è rimasta nella legislazione e quindi nella politica moderna. Ma quello che è anche più notevole è qy_esto: che il Montesquieu dice che i poteri debbono essere assolutamente divisi, perchè : altrimenti la libertà non avrebbe nessun senso o nessun significato, e cita come esempio classico l'Inghilterra, ma a torto perchè, proprio ai tempi del Montesquieu, la costituzione politica inglese era ben altra da quella da lui presen!ata o immaginata* Contro questa· teoria dei poteri noi osiamo risolutamente affermare che essa è priva di un serio fondamento scientifico. Difatti se la volontà politica che circola attraverso l'org~ nismo d~JJo Stato è unica, unico deve essere il potere. Non si è detto ripetutamente che nella vita statale ciascun individuo opera per tutti e tutti operano per ciascun individuo? Ora, se è così, noi non possiamo più parlare nè di un potere legislativo scisso da un po-- tere esecutivo, rié di un potere esecutivo scisso da un potere giudiziario. Tutti questi tre poteri in sostanza costitui_sconoun unico poterr. Più fondata invece sembra l'altra _distinzione o meg!io l'altra divisione dei poteri de)lo· Stato in costituzione ed amministrazionec Si dice che la costitnzione del1o Stato riguarda la natura o l'essenza di esso, mentre l'amministrazione è una cc,sa tutta pratica, ttuta economica, e con1e tale bisogna nettamente distinguerla dalla costituzione. Anche questa divisione a noi sembra errata, perchè realmente la Economia o la Amministrazione deJio Stato non può prescindere in nessun momento dalla costituzione di esso. Certo si può osservare che le cosidette finanze o la cosidetta distribuzione dei tributi è una cosa che non intacca menomamente la costituzione di uno Stato ; ma la verità invece è precisamente l' opposta, perchè la distribuzione delle imposte, o dei tributi, costituisce un elemento necessarissi1no della costituzione BibWot ca Gino. • 1anco -
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