... r . , 4> (\ • - 20 - , I E' assai strano il procedimento dei giudizi ; i processi son fatti di fronte a uomini scelti fra i Longobardi ; ma non c'è l'istrutforia laboriosa. Questi uomini ascoltano le ragioni dell'uno e dell' altro e sentenziano senz'altro. Quando ci sia dubbio si ricorre a prove immediate: una è il giuramento di aver fatto o di non aver fatto la cosa, e l'altra è il famoso giudizio di Dio. - . Di qui la tortura che si è continu:ita fino al 1700 ed oltre. Tutto l'edificio Longobardo, sta ne! mundio. E' il capo di casa che ha il mundio, è il padre che ha la tutela dei figlioli finchè non portino le armi. Per le donne esso dura sempre ; se son figlie spetta al padre, se son mogli spetta al marito, se muore i1 marito spetta aglj eredi ; e se non c' è nessun erede ~ '... . .. . . . ,{' ., • ' J t ibliotec • 1n • 1anco il mundio spetta al re, che lo esercita per mezzo del suo gastaldo. Il mundio è il diritto e il dovere di tutela- . . re la propria famiglia ; e il senso d'onore della famiglia è talmente alto, che lederlo costituisce colpa che può dar luogo alla pena di morte. C'è in tutto• questo una civiltà primitiva che ha infinite manchevolezze; ma c'è anche un'anima più viva, c' é la tutela famigliare, c'é qualche cosa riferentesi all'onore, che entrerà nel diritto nostro, e non era nel diritto romano. Lo stesso periodo Longobardo, pure cosi duro, ha recato qualche cosa a noi che ancora vive : e noi stessi di esso abbiamo portato nella nostra stirpe forme e sentimenti che son dentro di noi e che fan parte della nostra personalità. ' .. ... , •
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