Vita Nova - anno I - n. 3 - 15 aprile 1925

. . LAVORO .E P~OQUZIONE .. . . if Problemi commirciali. ed· agricoli· - Anagrafe commerciale Il nuovo ordinamento· delle Camere di Commercio, approvato col R. Decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750 e reso esecuti_vocol R. Decreto 4 gennaio 1925, n. 29 ha modificato anche le norme che disciplinano la presentazione della dichiarazione di esercizio commerciale e industriale e la tenuta del registr9 delle Ditte. In applicazione di tali nuove norme, dal I O marzo al 30 aprile corrente anno, è aperto il termine utile perchè chiunque, sia individualmente, sia in società con altri, · eserciti industria o commerci9, compreso il commercio tem'poraneo e girovago, presenti una denuncia di iscrizione a ciascuna Camera di Commercio nel cui Distretto venga svolta comunque una attività commerciai~ o industriale. Sono tenuti a pre3enlaretale domanda non solo coloro che non sono ancora i&crittialla Camera di Commercio, ma anche tutte le altre Ditte e Società che &itrovanogià regolarmente denunciate ed i&crittealla Camera di Commercio mede&ima. Sono pure tenuti, in vilitÙdell'art. 52 del Decreto-legge 8 · maggio 1924. n. 750, a· presentare domanda. di iscrizione· , gli esercenti di aziende airarie soggette alla imposta di ricchezza mobile nella categoria B. .. Le Ditte inadempienti alla presentazione o ·alla· ripeti- . zione della domanda saranno passibili delle penalità stabilite dalla legge e come è più sotto indicato. Per la presentazione della domanda occorr~ tener presente quanto segue : Le denilncie· debbono essere f~tte per iscritto, in carta libera uclu&i1'ament~ su moduli gratuitamente dalla Camera di Commercio, o direttamente alla Camera stessa o per il tramite <Jegliuffici comunali. : La denuncia va presentata alla Camera di Commercio, ancorchè il domicilio del Titolare della Ditta o la seqe della Società siàno altrove._In caso di più esercizi commerciali o industriali la denuncia deve essere fatta a tutte le altre Camere nella cui circoscrizione si trovano gli esercizi stessi. La denuncia deve contenere .tutti i dati prescritti, come ·è richiesto nei moduli forniti dalla Camera a seconda dei singoli casi. La denuncia incompleta è con&iàerata come . . non pre&entata. ·La denuncia dei mediatori, dei sensali e degli . intromettitori, ·deve indicare distint~mente i generi•trattati e contenere gli estremi della licenza di cui alr art. 72 della legge di Pul>blica Sicurezza. • . - La dequncia dei ·rappresentanti di commercio deve contenere anche l'indicazione delle Ditte rappresentate; e, per . . ciascuna di queste, deve essere allegata la dichiarazione di rappresentanza della Ditta con l' indicazione d_elleeventuali . facoltà accordate per l' assunzione dei contratti e per I' incasso delle falture. -- _ Le denuncie di esercizi industriali debl>ono contenere anche i dati riguardanti il numero medio deglÌ operai impiegati ; la specie e quantità delle forze mot~ici impiegate. Le· Ditte che hanno rappresentanti sono tenute ·a denun- ,.. ciare le generalità dei r~ppresentanti stessi, con le rispettive sedi e zone di attività. . . Le firme opposte nelle dènuncie deb~ono essere autenticate dal •Sindaco del Comune o da un Notaio. L'auten- , ti~azione può anche essere fatta dal Segretario della Camera o dall' impiegato addetto al servizio delle denuncie delle Ditte, previo accertamento della identità personale dei firmatari. Nel registro d~lle Ditte, esse sono contraddistinte con , un numero d'ordine progressivo. All'atto della presentazione di una denuncia di iscrizione la Camera rilascia una riicevutaprovvisoria ; dipoi, constata la regolarità della denuncia, la sostituisce con una ricevuta '-definitiva, portante il numero d'ordine di iscrizione. T aie numero, con decorrenza dal I ' gennaio 1926 e sotto la comminatoria di una _ammenda non eccedente' le lire 500, deve essere riportato in ogni contratto scritto stipulato nel- , l' _interesse della Ditta, in ogni atto, lettera, pubblicazione ed annunzio che ad essa si riferisca, collà indicazione della Camera di Commercio presso la quale essa è iscritta. . L•omissione o il ritardo nella presentazione della denuncia sono puniti colla ammenda da lire 20 a lire 800. La falsa denuncia è punita con un•ammenda non inferior.e a lire 400. Il Presidente della Camera è tenuto a deferire i contravventori alla Autorità giudiziaria per gli effetti di legge. Prima però di deferir!i alla Autorità giudiziaria il· Presidente li inviterà a fare, entro il termine di dieèi giorni dalla data dell' invito, l'oblazione stragiùdiziale. L• oblazione non sarà àccettata se, nel caso di omissione, il contravventore non avrà d,imostrato di avere soddisfatt~. ali' obbligo della ~enuncia. L•oblazio~e sarà di lire I O per il ritardo nella presentazione e di lire 50 . per I' omissione della · denuncia. Sono· esclusi dal beneficio della oblazione i casi di falsa denuncia. , • I 42 Bibli . teca Gino Bianc

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