Vita Nova - anno I - n. 2 - 31 marzo 1925

PROF. SCIPIONE GEMMA LA SOVRANAI 'TNELDIRITTOINTERNAZIONALE SERA DEL 24 GENNAIO 1925 . N ELL'UL TIMA nostra riunione abbiamo ve- - duto insieme come si estingue la personalità internazionale, vale a dire come uno stato cessa di esistere quale persona di fronte agli altri sta ti. Ci sarebbe un ultimo caso, un po' strano, per verità, che è rimasto al di fuori del nostro esame; il caso di uno stato il quale, anche volendo, non può sopprimersi, unendosi ad un altro con .cui senta affinità. Ne abbiamo un esempio nell'Austria attuale, che per l'art. 80 del trattato di Versailles deve restare indipendente, cosi com'è. Il caso è abbastanza curioso perchè abbiamo un esempio nel quale la vita e la vitalità di uno stato non soltanto sono garantite, ma imposte dal diritto internazionale: ciò che parrebbe il colmo della precauzione, e quasi un privilegio. Invece si tratta in realtà di una diminuzione di sovranità, perchè nella volontà sovrana che può spiegare uno stato deve comprendersi anche quella rivolta alla sua stessa soppressione, che equivale alla sua fusione o incorporazione con altro stato. Le potenze che hanno scritto questa clausola hanno voluto appu·nto impedire che l'Au- ~tria attu~le potesse unirsi alla Germania. · · La Francia in partic9lare ne fa un dogma della sua politica estera e perciò ha protes_tato contro un articolo, il 61, inserito nella nuova ~ostituzione germanica, che prevedeva la possibilità di una unione dell'Austria agli altri ~tati tedeschi, che oggi compongono il nuovo · impero (Reich). Se debbo dire la verità, io non vedo in questa clausola un capolavoro politico, perchè · penso che quando i tedeschi si crederanno pronti per la rivincita, si troveranno compatti ed uniti tutti quanti sono. S·u questo non c'è ·da farsi illusioni ; ora, che·questa compattezza compaia sotto le vesti di uno stato unico, oppure sotto forma di una alleanza fra Germania ed Austria, probabilmente con -unico comando militare, parmi cosa molto secondaria. Ad ogni modo la statuizione positiva è questa che ho detto e l' ho voluta presentare come speciale figura di diritto. Quando poi uno stato è giuridicamente estinto e c'è un altro che ha pr~so il suo posto, allora sorge un'altra que- ·stione: si tratta di vedere se tra i due enti I Biblioteca a o sia proprio spento ogni nesso di conti~uità, per modo che il nuovo stato nulla abbia a che fare con l'antico, e non gli incomba sopratutto nessun obbligo di quelli che av_ev~ l'antico. _ La questione è assai grave, e l'aveva studiata a lungo anche la vecchia letteratura del diritto internazionale che aveva configurato un rapporto di successione, in certo modo simile a quello che è famigliare al diritto privato, pel quale la persona dell'erede rappresenta la continuità giuridica del defunto, di fronte ai terzi, i diritti e gli obblighi di lui. Si era cosi . affermato che, come nel diritto privato, anche nel pubblico lo stato successore assume la fi.. gura giurid·ica dell'eredr. Ma que&ta equiparazione trova subito un ostacolo nella considerazione che il rapporto di successione nel diritto privato ha due basi, che troviamo mancanti nel diritto pubblico: la legge e la volontà del defunto. Ora nel nostro campo non troviamo una corrispondenza alla legge, per le ragioni dette in rapporto alla · posizione reciproca degli stati, nè, meno che meno, troviamo una corrispondenza alla volontà del defunto. Tutto ciò senza contare che nel diritto pubblico ci si troverebbe imbarazzati a scoprire quello che si chiama il patrimonio del diritto privato, cioè una massa di beni che passa dal defunto all'erede. . - · Non potrebbero considerarsi per tali nè il territorio nè la popolazione, per ragioni che vedremo meglio in seguito, e non si potrebbe quindi pensare che ai beni patrimoniali dello Stato, i quali hanno dato appunto occasione a distinguere due personalità..: la personalità politica dello Stato in senso stretto e la sua p~rsonalità come ente patrimoniale. Si è detto che l'ente patrim•oniale, ossia lo stato-fisico,·ha un'individualità a sè, diversa da quella dello stato politico e che solo quest'ultimo resta completamente soppresso, tantochè per tutte quelle cose che si riannodano. alla sua vita politica si tronca ogni nesso di continuità. In quanto lo stato è titolare di diritti patrimoniali, una continuità non si può negare, onde si trasmettono le obbligazioni di ordine patrimoniale, se nonchè si possono fare delle riserve anche su questo punto di vista poichè la stessa distinzione di una doppia r

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