- 12 -. , non interrompere le comunicazioni diplomatiche del Pontefice, come Capo della Chiesa, con ·quegli stati che intendono mantenerle con lui. Ogni stato può considerare la chiesa cattolica sotto 9iversi punti di vista: se nello stato esiste un sistema giurisdizionalista, esso pub considerare la chiesa come uno strumento dello stato, se uno Stato vuole la libertà e l'uguaglianza reciproca, lo può f~re, se vuole ignorare la Chiesa lo può fare del pari. In quanto uno stato intenda avere rapporti colla Sar.ta Sede, l'Italia certamente non lo può impedire, perchè offenderebbeun diritto di quello Stato, mentre d'altra parte impedirebbe l'esercizio di una funzione spirituale, cattolica, cioè universale. Questo principio lo ha tanto tenuto fermo, che persino in tempo di guerra, quando rappresentanti di potenze · belligeranti contro di noi erano in Roma presso la Santa Sede non è stato certamente il governo Italiano che li ha mandati via. (Ad esempio il Ministro di Baviera, il Ministro di Ausfria-Ungheria, sono rpartiti essi medesimi di ·toro volontaria iniziativa, perchè han capito che la loro situazione poteva c!ar luogo per lo meno a dei- sospetti). Confido· pertanto di aver dimostrato che c'è la possibilita che uno stato sia soppresso, malgrado la volontà propria. Possiamo anche avere la soppressione di uno· stato col concorso della propria vo)ontà e qui abbiamo due forme tipiche: l'annessione e la fusione. Abbiamo l'annessione quando uno stato volontariamente si incorpora con un altro; ossia la personalità f dello stato incorporato sparisc~ee resta solo quella dello stato incorporante. Nella tusiune avviene una cosa diversa: scompaiono ci·oè tutti e due gli stati che precedentemente erano due persone internazionali e -forn1anouna cosa diversa che non è nessuno dei precedenti; for1nanoun organismo nuovo. Questo si vede specialmente in quelle Federazioni nelle quali degli stati, che erano dapprincipio indipendenti, rinunziarono alla propria vita indipendente appunto per formare e costituire un organismo nuovo. A questo proposito si è molto discussa dal punto di. vista giuridico, la formazione· del Regno d'Italia. Il Regno d'Italia al momento della sua formazione era il vecchio Piemonte ingrandito, ed era uno stato nuovo rispetto al quale il Piemonte stesso non era differente da altri antichi stati, come il Ducato di Parma, di Modena, di Piacenza, Ja Toscana, '.il Regne di Napoli. . · Politicamente, non c'è-dubbio sulla scelta ~a darsi alla seconda interpretazione. Il popolo Italiano voleva ordinarsi a Stato nazionale e iblioteca Gino Bi neo voleva perciò la soppr~s.sione .di 9uei vecch! Stati che erano dispot1c1 e per giunta .legati a do1ppio filo. con l'Austria. Giuridicamente · la cosa è però più discutibi~e perchè_la !orma appare quella o di una ce~s1one ter~1tona~e !l di una annessione, in seguito ad atti pleb1sc1-' tari. : Se qualcuno a questo punto chiedesse donde sorgeva il diritto di ·u~a m_an!festazione plebiscitaria in regimi a~solut1?tait c1~èda no.. n permettere questa man1festaz1one dt volonta, osserverei che il regime assoluto, era, nel fatto caduto colla caduta dei vecchi governi; 'se normalmente è vero che al plebiscito non si può dare altro significato che quello attribuitogli da una legge preesistente che gli conferisca competenza decisoria, vi sono dei casi di necessità nei quali esso assume più ampio significato. Si può osare un paragone coll'organismo fisico; quando in esso u·npar~ ticolare organo non esercita come dovrebbe o non esercita del tutto delle funzioni alle quali sarebbe destinato, c'è un altro organo che lo sostituisce più o meno bene affinchè l'organismo si salvi. Cosi avviene negli organismi sociali e negli Stati. l nostri plebisciti furono appunto organi improvvisati da circostanze eccezionali per la libera esplicazione della volontà delle popolazioni italiane. Essi rappresentano il valido substrato reale sul quale potè co- · · struirsi lo Stato italiano. Ed infine vengo al caso dello smembràmento di uno Stato. Può darsi che uno Stato scompaia perchè si divide. Non basta però che delle parti dello Stato se ne stacchino la-· sciandolo sussistere in confini più ristretti. Bisogna che nulla più ne rimanga e allora abbiamo la vecchia personalità statale che si estingue, e in suo luogo se ne costituiscono delle altre. E' precisamente quello che è accaduto per l'Austria-Ungheria, la quale per effetto della guerra e dei conseguenti trattati ~ scomparsa dal novero degli Stati, mentre, tn suo luogo, ne sono sorti dei nuovi. Una questione particolare si è fatta per l'Austria ·essendosi domandato: che cos'è l'Austria attuale? E' la vecchia Austria sminuita rimpiccio!ita fin che,si vuole, ma sempre la ~tessa, o è invece un altra cosa, ossia uno Stato nuovo come tutti gli altri che presero il posto dell'antica Monarchia? · Sembra sia questa la soluzione che si deve preferire, poichè il tratta!o di San Germano, il quale fu firmato anche dall'Austria attuale, dice espressamente che l'a·ntica monarchia austro-ungarica ha cessato di esistere ed include proprio l'Austria tra quegli Stati che sorgono dallo smem6ramento di essa (art. 203). ·
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