Tali bollette pertanto debbono es.sere conservate dagli interessati per un periodo di cinque anni. Potranno tuttavia tener luogo delle accennate bollette, agli effetti della prova di cui trattasi, le fatture estere o un duplicato .di esse, a condizione che sulle medesime venga fatto apporre a cura delle parti il timbro a calen· dario· dell' qfficio di dogan" che ha- riscosso la relativa tassa di scambio, e siano sulle stesse indicate dagli importatori gli estremi della relativa bolletta doganale. Si avverte infine che le fatture provenienti dall'estero, quando la tassa è stata corrisposta in modo virtuale all'atto dell'importazione, sono esenti da ogni tassa di bollo, .a condizione che sulle stesse siano richiamati dagli importatori gli estremi dèlla relativa bolletta doganale sulla quale è stata liquidata la tassa di scambio. Alla stessa condizione sono esenti da ogni tassa di bollo i duplicati delle dette f-itture poste in essere per usodegli importatori e sempre quando sia da escludersi che si riferiscano ad un successivo sçambio delle merci relative. Assegni bancari. --· Gli assegni bancari, fino ad ora soggetti alla tassa fissa di centesimi 20, dal I O aprile 1925, saranno soggetti, anche se provenienti dall'estero, alla seguente tassa di bollo: . da Lire una a Lire. I00. . . . . . Cent. 1O da oltre Lire 100 a Lire 1000 . » 50 oltre Lire I00 . . . . . . . . . . , Lire 1.- · Sono eccettuati gli assegni circolari e gli assegni bancari emessi sopra banche, istituti di credito e sui banchieri. Estratto conto. - Dal I O aprile viene da 1O a 20 centesi,ni la tassa di bollo sulle estratti di conto, lettere di. accreditamento e di mento in conto corrente. La tassa è dovuta esemplare. portata copie ed addebita- . per ogni Documenti per le Case madri e le filiali. - Dal I O aprile 1925 le note, conti, fatture, distinte e simili documenti contenenti l' indicazione del valore della merce, rilasciati nei rapporti fra le Ditte commerciali o industriali e le proprie filiali, succursali, rappresentanze, depositi e stabilimenti che $i trovino nelle condizioni stabilite dallo art. 7 della legge dalla tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273, sono soggette a tassa di bollo nella seguente misura. Quando la somma : . · supera Lire I e non Lire 100 tassa Lire O.IO » >> I00 e non » 1000 » » 0,50 » » I000 . . . ·. . . . . . . » >> I.00 Lo stesso trattamento si applica agli anzidetti documenti provenienti dall'estero quando non si riferiscono a merci soggette a tassa di scambio. *** Col primo marzo 1925 si è aperto il periodo di presentazione delle denuncie agli effetti d~Ha « Imposta complementare sul Reddito » istituiJa con Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3062. L'obbligo della dichiarazione è stabilito per tutti i contribuenti il cui reddito, cumulato con quello della moglie e dei figli minorenni, raggiunga la somma di lire seimila. Gli stampati per le denunzie, possono richiedersi agli uffici distrettuali delle imposte del Regno e anche presso tutti gli uffici municipali dei singoli Comuni. Il termine utile per la presentazione della denuncia scade il 31 maggio 1925. Le sole persone fisiche~ e non gli Enti morali e collettivi rispondono di questa imposta. Il marito risponde anche per la moglie ; se questa è separata, la tassazione é pure separata, rispondendo la mosliedei redditi di cui dispone. Bib ioteca Gino Bian o ,,. Gli stipendi, i salari e le pensioni d'impiegati dipendenti da Società ed Enti collettivi, gli assegni, le azioni e le obbliga;zioni della società sono redditi che si tengono a calcolo in confronto dei percipienti, per essere .tassati al nome di chi ne ha disponibilità. I redditi si valutano nel seguente modo : in base anzitutto a tutti i redditi dell'anno antecedente a quello della . dichiarazione. Dice la legge, che: per la prima applièazione, i redditi dominicali di terreni si valutano sulla base del corrispondente estimo catastale, aumentato in ragione di un . coefficiente di variazione, che sarà annualmente fissato con decreto ministeriale, in relazione alla valutazione della moneta. Per i redditi dei fabbricati, o sulla base dell'imponibile già accertato per la relativa imposta, o sul valore ·locativo presunto (fabbricati occupati dallo stesso proprietario) dedotto un quarto per i fabbricati il cui reddito non sia· ancora accertato definitivamente. Per i redditi di ricchezza mobile, in base al reddito netto. accertato agli effetti dell •imposta; e quando trattisi di redditi non ancora definitivamente accertati, in base all'ammontare netto, per cui dovrebbero accertarsi ai fini dell' imposta. Concorrono a formare il reddito complessivo, anche quelli che per leggi speciali sono stati dichiarati esenti dalla imposta. · · · · Dal complesso di questi redditi si detraggono le spese e. perdite sopportate nell'anno per la produzione dei singoli redditi : le imposte e tasse, compresa quella sul patrimonio dovute allo Stato ed agli Enti locali e Consorzi, ma non la complementare e relativa sovrimposta. Non sono a~messi · gli oneri che rientrano tra quelli già detraibili ai fini del1' imposta. - · L'imposta patrimoniale si· detrae in quanto sia stata effettivamente corrisposta nell'anno, sui risultati del quale si commisura il reddito. Non si detraggono invece le spese destinate ad aumento del patrimonio e gli investimenti dei capitali. Per i debiti contratti per l'affitto 'e per il miglioramento · di un fondo è ammessa la detrazione oltre agli inte-ressi anche dèlla quota annua di a1nmortamento, quando l'annualità c<;>mplessivanon ecceda' lire 500. · _ Non si deducono le spese per il mantenimento ed abitazione· del ·contribuente e persone con lui conviventi e quant •al~ro è semplice erogazione del reddito. Si .detrae invece dal reddito complessivo, depurato di tutte le anzidette spese ammesse in detrazione, un ventesimo del reddito per ciascun componente la famiglia, escluso il contribuente ed il coniuge. La somma detratta a questo tit-olo non potrà però eccedere lire 3000 per ogni persona a carico. Per famiglia si. intendono tutte quelle persone le quali, essende unite da vincoli di parentela od affinità col contribuente hanno diritto agli alimenti secondo il Codice civile, e semprechè dimostrino di esercitare il diritto medesimo. Quando il recldito netto complessivo al lordo delle detrazioni suindicate non supera le lire 6000, e quando pure essendo superiore non si raggiungono 3000 imponibili dopo le detrazioni stesse, si è esenti daHa complementare. Ecco le aliquote che sul reddito imponibile al netto delle quote di detrazione per i carichi di famiglia di cui innanzi, si applicano : al reddito di lire 3.000 il tasso proporzionaledell' 1,- per cento » >> 5.000 » » » 1.22 » >> >> 10.000 >> » » 1,61 >> » » 20.000 » » » 2, 12 » » >> 50.000 >> )) >> 3,05 >> >> » I00.000 » >> » 4,01 » >> » 200.000 » » » 5,28 » » » 500.000 >> >> » 7.60 » » >> 1.000.000 » » » 1 o.- » 41 - •
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