Vita Nova - anno I - n. 2 - 31 marzo 1925

. . LAVORO E PRODUZ'IONE • • I . ' .. Problemi commercialied _agricoli . . . . Tasse di bollo e imposte sul reddito . Riportiamo le principali modificazioni ~pportate alla · tassedi bollocolRegio Decreto-Leggeindata5 marzo 1925 · n. · 258 e che entreranno in 'Vigorecol I O aprile specialmente in quanto interessanodirettamente i commercianttDal 1 ° aprile 1925 la tassa di bollo sulle quietanze doganali è dovuta nella seguente 1nisura: fino a 100 lire, tassa fissa centesimi 20. Quando la somma superi le lire 100, ma non le lire 100.000, per ogni I000 lire, o frazioni di 100 lire, tassa proporzionale di centesimi 60, -con l' arrotondan1ento a lire I, quando l' importo complessivo della tassa presenta da ultimo la frazione di lira. Se la somma supera le lire 100.000, tassa fissa di cent. 60. Per determinare l'importo delle bollette in base allo elemento del cambio agli effetti della applicazione della tassa, il rapporto fra la éarta-moneta e l'oro è fissato nella ragione costante di uno a quattro. ·. Le boneue di legittimazione per il trasporto di generi di privative e di prodotti soggetti a imposta di fabbricazione, sono soggette alla tassa di bollo nella misura fissa di cent. 30. .' ' A decorrenza dal 1 ° aprile 1925 le tasse di bollo sugli scambi per le merci importate dall'estero viene riscossa dagli Uffici di Oogaga su tutte indistintamente le materie greggie, le mer'ci, i prodotti e gli animali importati dal1' estero. La tassa di scambio sulle importazioni viene riscossa dalle Dogane, comunque le importazioni vengano effettuate, e quindi anche quando trattisi di importazioni effettuate da ditte nazionali od estere, o a mezzo di pachi postali. Per quanto riguarda le importazioni effettuate da ditte estere è da tener presente che per tutte le importazioni effettuate personalmente da ditte estere o da ditte nazionali, ancorchè lo scopo ·dell' importazione sia quello di tentare la vendita nel Regno delle materie, merci o prodotti importati, -la tassa di s~ambio viene riscossa dalle dogane in via definitiva, e nessun rimborso compete per quella parte delle dette merci che venga riesportata per non avere trovato esito nel Regno. · La tassa di scambio sulle importazioni viene riscossa dalle dogane avuto· riguardo al fatto obbliettivo dell'importazione, e quindi anche quando l'importatore o destinatario agisca J)el Regno come filiale, agente, rappresentante della ditta estera spe·ditrice o abbia comunque rapporto di dipendenza cou essa. · La ·tassa viene del - pari riscossa dalle dogane anche quando trattisi di merci e prodotti appartenenti ad aziende all'estero di proprietà di ditte nazionali e da queste . importate. ' t da tener presente inoltre che agli effetti dell' applicazione delle varie aliquote della tassa di scambio è com- , pletamente estraneo il concetto di materia prima, e che pertanto i prodotti ed i semilavorati sono soggetti alla tassa di scambio di lire 1 per cento, o 2 per cento se si tratta di prodotti di lusso, ancorchè possano considerarsi come materie prime per la lavorazione e preparazione di altri prodotti. Per le importazioni di bestiame vaccino, ovino e suino vivo o ma~ellato, và tenuto presente c~e in virtù del decreto - Ministeriale 9 agosto 1924 n. 46874, la tas~a scambio su ~detto besliame è dovuta nella misura di· lire 1 per cento, una' sola volta, e che viene' riscossa ali' atto della macellazione del detto bestiame. Così la importazione del bestiame medesimo vivo, sono'. esenti dalla tassa di scambio. . Quando invece si tratti di importazione di· bestiame macellato (esclusa la carne congelata che è esente) è dovuta la tassa di ·scambio di lire I per cento, a norma dell'art. 18, n. 11 della Legge della tassa sugli scambi, tassa che dovrà essere regolarmente riscossa dalle dogane all•atto della importazione. . Per le importazioni di animali di'Versidai vaccini, ovini e suini, resta ferma l'applicazione della tassa di scambio nella misura di lire I per cento, da riscuotersi dalle dogane ali' atto della importazione. Per le importazio~i di vini, mosti e uve da vino, poichè con decreto Ministeriale in data 26 settembre 1924, numero 47295, è stato disposto che la tassa di scambio sulle vendite di vini, mosti e di uve di vino, nella misura ridotta di cent. 50 per cento si deve riscuotere ali' atto del pagamento del dazio di consumo relativo, così sulle importaztoni dèi detti prodotti non è élovuta tassa di· scambio. Nella parola vini non rientrano però i vini spumanti, soggetti al momento dell'importazione alla tassa dì scambio di lire 3 per cento. Sono invece da considerarsi vini agli effetti della citata disposizione, oltre i vini comuni, compresi il mezzo vino, 'il vinello, la posca e l'agresto, anche i vini fini tipici e speciali contenuti in fusti o in bottiglie di vetro, compresi il vermouth ed il marsala. ,, Il decreto s~ccitato contiene poi una innovazione circa i generi e prodotti esenti dalla tassa di scambio. Infatti mentre prima tali prodotti erano esenti sempre; ora tale esenzione· cessa quando i prodotti sono destinati ad usi industriali diversi da quelli preveduti per J' esenzione. In tal caso i detti generi prodot.._ti sono soggetti alla tassa di scambio di cent. 50 per cento. T aie trattamento hanno quindi ad esempio : il riso e l' orzo destinati alla fabbricazione della birra, il .melazzo destinato ali' estrazione dell'alcool, la benziua ed il petrolio destinati ad usi divervi dalla combustione, il sapone: da bucato per usi industriali, etc. . - Nel caso pertanto di importazione di detti generi e prodotti da parte di ditte fabbricanti che notoriamente li impiegano in usi diversi da quelli previsti per l'esenzione, le dogane liquidano e riscuotono la tassa di scambio nel1' accennata misura di cent. 0.50 per cento; Gli importatari di materie greggie, merci prodotti ed "nimali soggetti a tassa di scambio, nelle dichiarazioni di importazioni devono designare le merci importate indicandone anche il valore, ed a richiesta della dogana, devono produrre, insieme alla dichiarazione accennata, anche la fattura del venditore estero od altro equipollente documento, del quale la dogana può esigere la vidimazione ·da parte della competente autorità consolare italiana. Anche tale fattura od equipollente documento deve contenere 1' indicazione del valore della merce importata. La prova dell'effettuato pagamento in modo virtuale della tassa di scambio ali' atto della importazione è costituita dalla bolletta doganale sulla quale la tassa stessa viene liquidata dalle dogane. - 40 - .. .Biblioteca Gino s·a CO

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