Vita Nova - anno I - n. 1 - 15 marzo 1925

I I I ,. , ., • ' . , .. • ' , . ' ' • ... -8 integrale dt:l principio. Dò subito un esem- :pio. Pensiamo ·a quei governi che si sono formati negli Stati Italiani n~l~ 59 e n.el, 60, prima del passaggio ·alla -monarchic;tpJemon- , . tese. , · ., Era allora avve·nuto-che quegli staterelli della penisola, per esempio Modena, Parma,- la Toscana, ecc. s'erano obbligati da u_n'alleanza ·con l'Austria, e si capisce, po-ichètutti quei principetti eran legati a d(?ppio filo colla.mo~ narchfa- aspurghese. ~ · Caduti i vecchi governi e sorti i governi . ·proyvisori, questi come - continuatori degli · antichi .Stati -av·rebbero dovuto tenere tali impegni. . , . F;cco l'assurdo. Bisogna fare du~que un.a , riserva e· dire che; quando un determinato patto è stato assunto propriò in considerazione dJ_una particolare forma di governo, talchè ~ si possa pensare che lo Stato non avrebbe contratto q.uell'impegno se avesse p~esuppo-sto un mutamento; caduto . questo presupposto di fatto della ·co11-tinuit~di governo, il patto stesso si rescinde. . Sempre in tema di obbligazioni convenzionali, i Sovieti, per bocca di Cicerin, che si mostrò diplomatico astutissimo, tentarono di disconoscere i deb,iti prebellici, mentre, in quanto ai debiti nuovi, inv·ocavano la impossibilità di pagarli. In· quanto ai d_ebitiprebellici, la delegazione Russa a Genova diceva: non li riconosciamo perchè assunti da_JJn go- ·verno che non ha nessuna continuità con il nostro. E la Francia rispondeva: .Voi dovete pagare perchè non. è il .governo ma lo Stato che vive nella sua. continuità; noi abbiamo prestato. alla Ru_ssìae non allo Zar. Il ragionamento, giuridicamente, è--migliore. o Però Oicerin.ha giocato ttn. tiro un pò bir- . bone cavando fuori un documento dell'assemblea costituente ·Francese dové si d'ice: La Nation ne reconnait pas les dettes des tyrans. Aveva torto, benchè la trovata fosse · a- • • • :. • , • . • • r , \ , - \ • , BibliotecaG· ino Bianco· • • , , • .. . • - ., / - I . ' . . . bile,·.perchè ,non si distrùgge il. principio che-- non già ·il governo, ma lo !?tato_ è il titolare· - delle 0l)bligazioni internazionali; onmedobbiamo-• tener fermo che uri debito di Stato deve es-- se-re sem·pre pagato da un governo. su.cces~ivo._ Anche qui ripeterò. che I in quanto alle·! forme di riconoseimento il 'diritto internazio- • - nale non ..prescrive un protocollo. Gualunque~·. ' manifestazion·e della volontà. è sufficiente ; e si, può spingersi a ·dfre_che anche nel semplice-· tr·attare e conchiudere a'ccordi c'è un ricono-'· scimento implicito.. Ad ese_mpio il pfimo r.icono-- · scimento Ìlostro, itali-ano; del governo 'Russo,_ pòssiamo rjtrov~rlo prima ancora che nel fa--· mos(' trattato d~l 7 Febbraio -1924 nel quale· . - è esplìcito il riconoscimeniQ de iure, nel pre-. cèdente trattato preliminare del 26 Dicem-- · bre 1921 ossia in un semplice atcordo prov..:- • • v1sor10. . Ancora più significativo è l'accettare rap-- · presentanze consolari e diplomatiche. , Da ciò che si è detto non sembra. nean-- che sostenibile la distinzio-nedi comune accezione di un rico.noscimento de facto di fronte · ed in contrapposto ad un· riconoscimento de iure•. Se si parla _d'importanza. politica, ammetto che essa sia ·molto grande; si capisce che· il governo nuovo desidera avere l'attestazione solenne di un riconoscin1ento solenne. de iure. . I - -Ma se si tratta di trovare una differenza· / - " I , giuridica sostanziale fra questi due ricono-· • scimenti, non la vedrei, perchè nel riconoscimento di fa o· si afferma che nel fatto esiste nello Stato estero un'autorità -che può rappresentare la volontà dello Stato; nel così detto riconoscimento de iure se si potesse dire che · ·· quella chP. si riconosce è l'autorità legittima si capir~bbe la differenza, ma siccome sappiamo che il riconoscimento detto de iure non è mai un'attestazione di' legittimità, così in sostanza qu·estosecondo riconoscimento non l1a una natura diversa dal primo. • • • _,, ' - • • • I , • - - , >

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