• I ' r , . ·t1n congresso di Stati che mostra tale volontà. . Berlino nel 1878 ha riconosciuto l'indipendenza -dei principati balcanici, che prima erano soggetti alla Turchiat e via dicendo. Qui ·p·ossiamo ·dire che un' atto· solenne, jl patto della società delle nazioni, ha riconosciuti non soltanto i membri primitivi, ma ha riconosciuto successivamente anche gli altri Stati, tantochè oggi , .per quell'atto noi éi:bbiamo urta specie di stato civile internazionale, ossia 56 stati che_rispettivamente si riconoscono come membri di una ~ocietà. Ciò non toglie che vi siano altri Stati ch·e ·restano. fuori deJla società delle nazioni, e che tuttavia non possono dirsi Stati •riconosciuti, come ad esempio gli Stati Uniti, la Germania, ·1a Russià, ecc. Più delica·ta della questio.ne ,del riconoscimento di un .nuovo Stato è quella •del riconoscimento di un nuo\:o governo in un ·vecchio stato. . Qui il. significato giuridico è differente. I_l rico.nosci_mento dello Stato dà la per- ~onalità internazionale a1 nuovo organismo. Qui invece non si crea nulla di nuovo: Jo Stato resta quello che era prima, la Russia, ;ad esempio, ha mutata tutta la propria struttura i,olitica, ma non è sparita per questo dal novero degli Stati riconosciuti. Riconoscere un nuovo governo Significa pichiarare che il mutamento no.n impedisce di rtontinuare con quelln Stato le relazioni pre- ,cedenti; non riconoscere un nuovo governo :~igrtifica troncare le relazioni diplomatiche.· Quindi un'altra cons_éguenza ·ne deriva: che gli Stati esteri non possonq fare nessuna .dichiarazione di legittimità del nuov-0 governo. Questa questione della legittimità di un _governo rivoluzionari.9 (badate, e per tale intendo qualunque governo anche non popolare çhe abbia_ sovvertito l'ordine giuridico prece- .dentemente stabilito) è una delle più ,controverse poichè il diritto internazionale non è competente ad emettere 11èssrina dichi-arazione in proposito. Soltanto il diritto può legittimare quel µuovo ordinamento giuridico che vien creato a spese dell'ordinamento antico, ossia· la legittimazione si fa ncll 'interno di ogni Stato, · mentre nessuno Stato estero è competente a .dare un giudizio di legittimità~ A torto dunque· si parla di legittimità internazionale a questo proposito, perchè se si. ammette che un governo estero possa riconoscere legittimo il governo di un altro paese, allora, sem•pre per quel principio della bilateralità che vedemµio, si dovretibe dir--e·ct1e esso ha anche il diritto emettere una sentenza di illegit!jm1tà, ossia di r 7dichiarare non legittimo un determinato gcv~rno_ estero. Cosa la quale offenderebbe la sovrq-- nità statuale. ,. Quindi riconoscere un. governo estero .significa soltanto dare un giudizio .di fatto sulla consistenza di quel governo, e valutare se ·esso sia atto a porre in essere e a manife·stare .la. volontà di quel determinato Stato. ' Trattare con un governo nuovo· signifi~a riconoscere nelle persone che lo rappresentano . la capacità di essere portatrici di volontà statuale. Detto questo dobbjamo anche aggiungere che non esiste una regola di diritto internazionale che imponga· o vieti il riconoscimento , di un governo estero. Possono e·sistere invece ·· delle r·egole particolari che valgono limitatamente a quegli Stati che si sono vincolati. Potrebbe pure darsi the _ UflO Stato si fosse impegnato verso l'estero ad avere o a noQ avere una determinata forma di governo o a non avere, sul trono o al governo, certe determinate persone. Ma se prescindiamo da questi esempi particolari_ resta l'apprezzamento libero; ciò che non significa capriccioso. Di solito si pesano prima tutti i fatti concomitanti, cioè la vita e la vitalità del nuovo governo, la sua durata, la resistenza alle forze contrarie ecc. Queste circostanze· saggiamente .vagliate potranno indurre uno Stato a dare o a rifiutare il proprio riconoscimento. Talora si pensa anche ad una difésa còntro un_ pericòlo che può venfre di fuori e ·si rifiutano riconoscimenti di governi che si presumono ostili. Ma c'è sopratutto un altro criterio dedotto dalla ricerca se il nuovo governo abbia la volontà e la possibilità -di adempiere ai doveri internazionali dello Stato che esso rappresenta. Questa è una questione gravissima che è sorta anche in- occasione dei riconoscimenti dei Sovieti. Ptima di tutto ci si può chiedere, il governo nuovo dovrà osservare i trattati precedentemente conchiusi dal governo antico? P~r regola generale, bisognerebbe rispondere ~ffer- - mativamente perc;hè lo Stato resta sempre il medesimo nella sua identità per quanto pro~ fondi siano i mutamenti ~he sopravvengono. Siccome un governo precedente ha i.mpegnato non già le persone dei governanti, che passa no, ma lo Stato che è perenne, si deve dire che qualsiasi governo successivo è obbligato a tener fede ai patti èonchiusi dal governo precedente. _ . Ciò a rigor di logica. Se non che vengono pure spontanee delle considerazioni che per lo ·m_eno debbono far dubitare dell'applicazione • r .. . - , I ' - •
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