Vita Nova - anno I - n. 1 - 15 marzo 1925

r , • 6 -- ·•. J C'è quindi anche la possibilità, che. uno Stato sia riconosciuto da alcuni e non da ·altri, e quindi che esso sia persona giuridica soltanto entro una determinata cerchia di Stati e non lo . sia al di fuori di questa cerchia, perchè uno Stato è persona solo di fronte agli Stati che l'hanno riconosciuto. · Questa questione 5i riconnétte con un'altra molto più larga, quella cioè appunto della universalità o della. particolarità del diritto internazionale ed è questo un punto sul quale c'è stato un fortissimo disaccordo1 specialniente fra i. cultori del diritto naturale e quelli che seguono Ie teorie del diritto positivoSecondo i primi il diritto internazionale sarebbe ·un dirjtto unico, uniforme~ universale, perchè i suoi principii sono dedo.tti dalla ragione pura, e dovrebbero essere applicati a .tutti gli Stati dél _mondo,senza distinzione. ., Ma m.eglio risponde alla realtà storica ed alla realtà attuale ir pensare che com.e abbiamo delle cerchie di Stati differenziati .nella loro· evolH.zione,così anche abbiamo delle norme che si adattano ad un gruppo determinato di Stati, e non· si est~ndono ad un altro. Così troveremo un gruppo di Stati che chiameremo civili senza restrizioni, che seguono fra di loro delle regol~.che non e-stendonoagli Stati meno · ·. civili, e meno che mai a tribù· selvagge del tutto;· e. si capisce, percnè il diritto è bilaterale, e quindi soltanto tra gli Stati che di- . . .mostrano· di conoscere certe norme e di saperle applicare, soltanto trà q'uelli si p_uò , parla re di norme di diritto. · Con questo non intendo· però di giungere al la conclusione che verso i popoli meno civili - futto sia lecito. Ma questa è una questione diversa poi-. chè entriamo allora, in un apprezzamento morale. Possiamo dire che il popolo civile deve sempre comportarsi per tale perchè moralmente segue un imperativo categorico, cioè assoluto. Lo Stato civile con un atto di autolimitazione impone, a se· stesso, certe restrizioni alla propria condotta, ma il diritto invece e- . teronomo, onde le sue regole sono attuate col presupposto della reciprocanza. A,nche nei rapporti speciali, vediamo per esempio una unione postale, una unione telegrafica, una unione sanitaria, ecc. che fissano delle norme ' le quali valgono limitatamente' a quella cerchia di Stati che appartengono all'unione postale, telegrafica, sanitaria, e così via, dunque ·non si può dire che ci sia un diritto internaziona.le, unico, uniforme, universale, ma piuttosto tante norme internazionali ognuna delle quali è rac~ BibliotecaGino Bianco - chiu~a entro una determinata cerchia di· Stati.- •Piuttosto si puo dire che oggidì la diffu-- sione della civiltà, che va sempre aumentando, porta ad una uniformità sempre· maggiore, per cui molte differenze di religione e di razza che agivano fortemente in--altri tempi, oggi, hanno perduto molto della loro importanza. La questione del riconoscimento è importante per gli Stati di nuova formazione e pa_rticolarmente per queglf Stati che si sono formati a spese di altri, perchè fin che si tratta ~ di uno Stato nuovo ma che non disturba lo· statu:-quo precedente la questione politica non, sorge. Si avrà soltanto un apprezzamento da parte dei terzi sulla consistenza e vitalità del nuovo Stato. Ma diversamente avviene per quegli Stati che si sono formati a spese d'altri, o perchè· hanno· spezzato una compagine statale precedente· o perchè si sono formati annettendosi provincie di Stati precedentemente riconosciuti. ·Ne abbiamo esempi in quei mov~menti coloniali nei quali antiche colonie di un vec- . chio Stato si sono voii.ttestaccare per formare·· - un organismo nuovo. Così ftt per le colonie· inglesi eh~ hanno poi fondato il primo nucleo- .degli Stati Uniti, così fu più tardi per le co~~ Ionie- iberiche dell'America meridionale. In questi casi la questione· diventa 'moltodelicata -rispetto ai terzi perchè un riconoscimento prematuro da loro parte può conside- · rarsi un illecito intervento. " Anche il Regno. d'Italia .s'è fotmato a. spese di altri. Stati, che prima erano pure riconosciuti come Stati legittimi. Che ·cosa è-- avvenuto nel 1860? Quando il Cialdini passò· nell'Umbria e invase il territorio della Santa Sede ci furono reclami· diplomatici contro il _ Piemonte e il governo _francese ritirò in segno di protesta il proprio ambasciatore da Torino. Più tardi, quando si trattò di accettare i fatti compiuti, un riconoscimento del Regno d'Italia non venne contemporaneo e collettivamente, ciò che dim.ostra trattarsi di un apprezzamerito · differente da Stato a Stato, ed autonomo per ciascheduno . Non è necessaria una forma particolare di riconoscimento, a differenza del diritto privato nel quale un corpo morale non diventa persona se non è riconasciuto in quelle forme - che sono volute dalla legge. Basta invece qualsiasi manifestazione di volontà per la quale uno Stato mostri di vo-· lersi comoortare verso un nuovo organismo · come verso un'altro Stato a sè pari. (Ad esempio l'invio di agenti diplomatici, il_ concludere un trattato solenne ecc.) Talvolta è=

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