Vita Nova - anno I - n. 1 - 15 marzo 1925

, . • I . , f I - • ; , • - PROF. SCIPIONE -GEMMA • I I ' • . . L'_ATTRil3UZfONDE Ll"APERSON}\LITAIN' TERNAZIONALE , ' · · SERA DEL 20 DICEMBRE 1924 ' . D ÈLINEATI, nell' ~ltima nostra riunione, i · caratteri fondamentali della società inter- ·nazionale, avevo notato come essa sia oggi una .-società di coordinazione, e come i membri che la compongono_siano gli Stati, (tanto più forti organismi e -più validi ·se sono nazionali} i quali, ·reciprocamente si attribuiscono ·1a responsabilità ossia la soggettività di diritti ·e di doveri. ·GH Stati sono oggi i membri della· società ·internazionale,_analog·amente a ciò che avviene nei rapporti privati, ~nei quali le persone sono membri· ~i una soçietà particolare; quindi è lo stato che noi abbiaf11o di_nanzi agli occhi · come soggetto di diritto internazionale. Nella sua· completa. eyoluzione lo Stato non può prescindere -da tre elementi che si possono qualificare così: un elemento personale (una popolazione} in contrapposto al quale sta un elemento territoriale cui si è già accennato quando si è parlato dei caratteri geografici distintivi delle nazioni.· · C'è infine un elemento formale, vale a dire ·un determinato ordinamento · politicò. ·Quale sia questo ordinamento, quale forma esso abbia è indifferente per noi,.perchè questa è una questione della quale si occupa il diritto interno. Questi elementi _che ho solo sommariamente accennati sono necessari per l'esistenza, dirò così materiale, dello Stato,· per la sua esistenza di fatto alla· quale però non equi-vale l'esistenza di diritto. Anche nel diritto interno accade qualche -cosa di simile: Noi siamo persone per natura, ma però non basta la sola natura fisica· ossia il fatto deJJa nostra reale esistenza: essa ci darà il substrato naturale necessario per la nostra personalizzazione perchè non si può personalizzare il nulla ma noi siamo s·oggetti di diritto, cioè siamQ P.ersone dal punto di v:sta giuridico, perchè una legge ci ricon-osce questa qualità; altrimenti la nostra sola esistenza non basterebbe. Qui mi si potrebbe osservare che nei diritti moderni, ad ognuno è riconosciuta la ' anco personalità, e questo è verissimo; è un canone ac,cettato in tutte le leggi civili. _ Ciò non toglie però che, c.oncettualmente, le due cose restano distinte: c'è una personalità di puro fatto ed una personalità di puro diritto attribuita dalla legge (tant'è vero che abbiamo· avuto dei periodi storici, nei quali non a tutte le persone fisiche era attribuito la personalità giuridica) ed abbiamo delle persone giuri·diche cui non corrisponde· una ·personalità fisica (ad esempio le fondazioni). ,. Questa posizione si riafferma anche nel . diritto internazionale, con questa.<iifferenza che a· noi privati il riconoscimento ce lo dà il po- , tere pubblico al quale noi siamo soggetti, mentre nel diritto internazionale, dove un potere superiore non esiste, il riconoscimento non può essere dato che· -reciprocamente da tutti i vari membri che compongono là società in- . ternazionale. .Ecco dunque che, sotto questo punto di vista, non troviamo una posizione. troppo dif-- ferente nei due campi. Da quel che ho detto· deriva una distin:- zione molto importante dal punto di vista della politica; la distinzione fra lo Stato reale e lo Stato apparente. . Per il diritto internazionale uno Stato riconosciuto è perfettamente uguale ad un altro Stato riconosciuto. Ciò che non toglie che si possono trovare dei riconoscimenti che chiamerò artificiali e che vi può essere in questo senso uno Stato apparente destinato ad una vita grama, ad una vita misera, ad una morte precoce. Si sono riconosciuti degli aborti di Stati prima della guerra (es. l'Albania} e dopo la guerra (Hegiaz Panama ecc.) Ed è questo che ci deve indurre in una persuasione, in un concetto sul quale insisterò spesso, che un popolo, non crea un organismo vitale se non riesce a darsi una struttura statale tale da corisentirgli di affermare il proprio io e di imporre la propria volontà al di fuori, per compiere . la propria missione nel mondo. Ma di fronte al diritto gli Stati adunque per il fatto del riconoscimento acquistano la personawtà. , ,. - I , • .

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