L'Unità - anno VI - n.50 - 13 dicembre 1917

.- 322 che di~pone di per~onale soeclalizzato, di far sor– gere ili tin dnlo te-rnifne una Cassn mutua in ogrii ,·egiono che r.e ma.ncasse, assolvendo la gestione ,iutonoma e decentrata di quelle regioni nelle quali una Cn:,sa Mutua libera non tosse riescita a :.ir marsi. Siccome, l)Oi, è bene che i 11schi degli in– fortuni va.do.no ripartiti su vasta scala, le s10,;ol" Casse regionali - tanto quelle libere, quanto quel le gestite dalla Cassa Nazionale - si poteva.no ob– bligare a cedere il 25-50 iper cento cfei loro attarl, cioè a riassicurarsi presso Ja Cnssa azionale. Ma una soluzione di questo genere non conve n(va o.quelle C11sseMutue Infortuni -Operai, di cui i lettori dell'Unitd (26 a;prile e 28 giugno 1917) co– noscono le male 1alle, ma che godono di polenh com1>licit.ànelln mala vita politica e burocratica. E mentre la ttrow11legge, utilizzando la esperienza doi tredici anni Jii vita della legge sugli infortur,: operai é delle Mutue agricole libere, avrebbe po· tuto risolv~e nel miglior modo crvesto proble[l\!1, si è avuto invece che il legislatore ha piegalo sotto 10' influén.ze interessate degli Ist.ituti assicuratori! Solo così si spiegano gli atteggiamenti contrad· cl~ttori dei vari oroge(ti di legge, che son passa.ti nella legge attua.le , e le disposizioni deliberata– mente confusè e ii;sufficienti di essa. li progetto Nitli creava dei Consorzi obbligatori muto!. L'idea del decentramento, che animava ,1 prcrg,etto, era liuona; ma non teneva in alcun con to le reali condizioni de,! paese, le ini'ziative già spontaneamer,to sorte pc-r aJ1slcuro.re i contadini contro gli infortuni, e i preoedenU poco lodevofi dei Sintiacati Mulul infortuni operai. Inoltre il [)rogcUo ora talmente schematico e pieno di , . ·cune, che avro.bbe portato appunto alla istiluzion, di organizzazioni ton dissimili da quei Sindacati Mutui per gl-i infortuni degli operai che hannll commesso finora, indisturbati, ogni sorta d'abu• li p,ogeito Do-Naya, qua.le fu pTe~entato nel giu gno scorso al Senato, accordava invece il mono polio degli infortuni agricoli alla Cassa Nazionale Ir,fortuni; ma faceva sussistere anche Je Casse Mu– tuq Agriéole esistenti in Italia tino al 31 dicembre 1913. Ma poichA durante ( lavori a.I Senato si fecero sentire le inf~uenze dei Sindacali Infortuni degli opçra.i, che s.i, dpromèttevano di estendere la lor" atiivÌtà p,ar11ssitaria agli infortuni agricoli, ecco che il decrelQ luogotenenziale all'art. 4 affid : bensì temporane4mente la gestione delle Assicu · ra,zjQni agricole alla Ca,ssa Nazionale Infortuni, ma altart. 5, l'affida t~mporaneamente anche agii " enl~ esercent.i prima del 24 marw 1917 in moda e-1clusive Q prevalente le assicurazioni sul lavor,1 in agr_icoltura ». Siccome le Casi,e ~utue Agricole, che come. s'P detto, ,gesti;va.nobene,, ~a tempo, spontanea.mette, gli intortunL agricoli, erano poche, e tutte ,fondate pr.ima del 1912, iJ legislatore non aveva che a no– minf).rle per metterle accanto alla Cassa Nazionale. Jnvece, con la formula generica cosi adottala si I) aperfra ],a via rul. Sindacati Mutu,i che gestiscono gli in1ortuni per gli operai. Alcuni dl questi, a~prof\1- tando della dizione « esclusivo o prevalente », .i rip 1 qxnetlen(lo~i p.i ottenei;e <;> pi;ima o poi una in- ' te,rpre\azione e$tensiva all'aggettivo prevalente. b,ann\> il\comi,nciato ad a.ssu~e,re infortuni agri– coli, sperando di spogliare i, proprietari di terre, come hanno finora spogliato i proprietari di inàu st~ie. Altri Sindacati Mutnri pe,r gli infortuni degli bpera.l, poichè u' lcglslalore ha I esteso Il termiM fino a.I 26 marzo 1917, hanno flgUato in fretta e furia degli "enti, che brume ttAte le caratteristiche ma'!eflbhe dei padri, e clle dovrebbero pirovvedOTe agli iti 1 fottuni agricoli. E' q,.tèsto' il caso del Sinda· cafo 'Italiano per gli irtforluni degli operai, ch 0 ha crealo 1'« Italia Agricola 11, Sindacato per gli infortu~i dei contadini. I metodi sono gli ste'>Si· si. attitanò I soci I CO.TI ptoiriessà. di premi bassi, salvo poi, l{a le ampie ).a.cune e i privilegi della legge a trova.re ' modo di compiere i più inverasi mili abusi a danno aei soci. ., . . Insomma, messa fra l'intluenza della Cassa Na- zionale Infortuni , che a.spira al monopolio degl: infortuni Jagricoli e che trionfava nel progetto De Nava, ·e"tra lo inhuenze dei Sindacati Mutui In 1 fortuni ol)erai, a cui''dava causa vinta !'or,. Nitti, la legge luogote'nerltiale ha diviso fra i concorrenti la focnccia ... temp<iraneat'nente. E il peggio è rhe," con 11 ca:rdttere dl 1 p:rovvlsor!età che hanno le di- j ,, L'UJllTA sposirioni citate, il legislatore rinuncia a dare nor– me precise, tanto per gli enti privati quanto per la Ca,,~a :S:azior.alc; tutti rima.ngono liberi di far,J quello che vogliono; e non ci vuol molto a preve– dere quale uso la.ranno della loro libertà i Sinda– cati Mutui Infortuni operai, dati i lorg precedenti Immaginarsi, per esempio, che pasticci avver ranno nella fissazione delle tariffe in base alle <>PO· cio cli coltivazione ed al costo medio della mano d'operai Il sls~ma semplicissimo di aumentare di ur.a dota a.liquola la imposta fondiaria erariale è stato sostituito con questo sistema, che richie derà il lavoro di chi sa quante commissioni, ap 1>untoper dar modo al parassitismo degli Istituti assicuratori di farsi avanti attraverso i lavori com– plic11li di queste commissioni, nelle quali entre– ranno senza dubqio elementi politici e bu:rocraticl salariali dagli Istituti assicuratori. I lettori tengano presente quanto noi abbiamo già detto nell'U11itd del 26 aprile scorso a proposi!> dei Sindacati Mutui Infortuni, ed in {>artic9iare del p.rjvilegio fiscale ad essi concesso, per il quale i Sindacati possono riscuotere i contributi dei Joc! con le norme delle imposte. Allora abbiamo docu– mentalo che, per le lacune della legge, per la man– canza di termini e di penalità, quel privilegio dà iuo00 a gravistimi abusi. Ebbene i rtifetti d,tla leuoc suuli infortuni operai sono passati aggra- • vati, nella nuova legge sugli infortuni ~gricoli. La legge sbrig11, gesto delìcatissimo argomento cor, que~a• fugace disposlz.ione dell'art. 7: " I ruoli · per la riscossione dei contributi sono compilati per ogni compartimento· dal locale ufficio dell'Istituto di assicurazione e sono resi -.esecutivi dal Pre· letto 11. Nei limiti di questa nebulosa disposizione i Sindacati hanr.o mano libera dl saccheggiare i soci. E' il trionfo dell'àffarismo. La• liquidazione dell'indennità, Questa influenza dell'affarismo degli Istituti as– siçurato.i si è esercitalo. nelle norme, che riguar– dano la liquidazione delle inliennit.à. • L'art. 10 ciel decreto dispone: " Le indennità NJl inabilità temporanea soto liquidate dagli uffici di ciascun Istituto assicuratori!, con le norme 1Ji1e saranno stabilite dagli Istituti stessi e a>pprovate dal Ministero industri~ e commercio 11. Ciò significa rimetter~! all'arbitrio più assoluto degli Istitu_ti assicuratori! E continua l'art. 10: « Le altre in · dennilà sono liquidate colle norme stabilite dal regolamento da Comitali' all'uopo istituiti presso le sedi' di ciascun- comparliment9 di assicura"Lionc e presso gli uffici di ciascun lstituto assicuratore che saiTa.nnodeterminali con decreto del Mini~tero industria commercio e lirvpro d{ concerto (?!) col Ministero di agrkoltura. Ogni Comitato di liquida– zione è composto di un presidente noininato nal– l'Istitutp assic'uratçre, di ui. rappresentante delle aziende e di un rawrese,ntante dei lavoratori, l'uno e l'altro nominati di comune acoorqp d~ ,.. .,., stri (?) predetti 11. Sotto l'apparenza di da.re gua.r.antigie a.i lavo– rntorl della. terra 11ell'aftermazione del loro il.iritlo alla indennità, qui si fa unll burletta. Il presidenlr della Commissione liquidatrice, che ha quindi ili fluenza maggiore degli altri due membri è no mitalo dall'Istilutò assicuratore! Uno dei ~embri è nominato dai proprietari, che nella liquidazione I delle indenni'tà non hanno alcun interesse a favo– rire i lav.,ratori, .anzi hanno l'interesse di tar,i amico l'Isl\tuto assicuratore, perchè - entro il JL mite massimo di L. 1,75 ad ettaro - sia clemet:e nell'applicazione dél premio di a.ssicurazi-0ni. Co~i il lavoratore è in minoranza di fronte due membri della Commissione. Inoltre le sedute si tengoM nella sede dell'Istituto assicuratore, cioè in a.n,– biente ostile all'operaio. E 1>0r giunta, lo _stesso a-rticolo 10 dispone che, flnchè il Comitato ptedetto nor,· ha esaurito il pr, cedimento <1J. liquida.2:ione, non è consentito alle parti di iniziare giudizio dinanzi alle commissiu· ni anbitrali. Cioè, se l'infortunato vede che il Comi– tato gli nego. i suoi diritti, non può iniziare pro– cwimento a.!1b1lrQlle, che. quando piacerà al Comi– tato di f\n.ire la ,pratica. Nessuna limi, tazione di questo genere esiste nella legge 1904, per gli operai delle'!ndustrie, ! quali liquidano l'indennizzo diret– tamente con l'Islltuto Assicuratore, o adiscono la via giuaizlala. ·. Più grave è qua.nto stabilisce il decreto-legge 23 agosto 1917 per il raso di controversie sul diritto all'inderu..ilà da parte dei cont!!dini e sut là li<1uidazione di esse, e di controversie che mi– rano a stabilire n chi va attribuita. l'indennità. Tutte queste controversie saranno giudicate da commissioni compartimentali arbitrali compostP di cinque membri: a) un giudice di tribunale " il pretore, dove non v'è lribur:.ale; b) due samta ri " non stipendiali dagli istituti assicuratori 11, c) un rap1>resenlanle delle persone soggette al– l'obbligo dell'assicurazione; d) un rappresentante delle persone assicurate. Tutti i commissari sono nomina(! dal primo presidente della Corte d'a_p pelle. \ C01,tro le c'ecisioni delle Commissioni comparti– mentali arbitrali è ammesso ricorso alla Com· missione centrale, istituita tn Roma p:resso !I Mi· nistero dell'Industria C. e L. e composta: a) di un consigliere di Cassazione; b) di due fun::ionar, superiori: uno del Ministero dell'Industria C. e L. e uno 'del Ministero di Agricoltura; c) di du~ sanitari che abbiano speciale competer.za " non stipendiali dagli Islituli Assicu:ratori 11; d) dJ un rappresentante dei proprietari; e) di un rappre· sentante dei contadini. Questi due ultimi rapp,:c scntanli sono nominali dal Ministero deir•Indu stria C. e L., di conçerto col ;\1inistero di Agricol lura.. Contro le decisioni di questa CommissioM non è ammesso ricorso. Dunque i gradi di giurisdizione sono due, men– tre gli operai, che possono usufruire della procP dura normale, godono di tre gradi di glurisdizic, ne. Perchè quest'altra inferiorità per i contadini? Il difetto foildamenta.le sta, poi, nella dedìcianza di nru-me sicure, che regolino la scelta delle Pjlrs, • ne ohe devono giudicare, e la procedura;dei nuovi enti giurisdizionali. Delle Commissioni arbitrali compartimentali, fa:i par(ç due medici. Ma, son mediai, non savi:an– no fare i giudici: dovrebbero dare u'n voto ~or.– suliivo, non deliberativo. E che serietà c'è é. dire 'che " non devono essere stipendiali dagli istituti assicura.tori 11?Chi accerterà la loro posizione di fronte agli istituti assicuratori? Come potrà il Pre– sidente della Corte d'Appello, che li nominerà, sa pere dei loro eventuali, prudenti, rapporti cogli istituti assicuratori? Nella Commissione Centrale, poi, che ci stauY,o a iare i due alti bu:rocratici nominati ual Mini stero nell "Industria e dell'Agricoltura? Occorrereb– be che fossero giuristi o ,gente competente ~n ~a– teria. Ànche in questo caso si vede che nessuntt legge si può fare in Italia se non si paga una de– ~ima.· ai cotnmei;dalori romani, introducendone qualcuno in qualche commissiope a guadagna,: gettoni di presenza. L'art. 1~ del decreto dispone: " Sono nulle di diritto le obbligazioni contratte per rimunera.zio· ne dei loro servigi presso ~li inlermediari, che, mediante compensi, abbiano preso inteil'8SSe alla li· quida.ziote o al pagamento <lelle indepnit.à~ Tal• disposizione non si applica agli istituti di patro– nato e di assistenza 11.- Questi istituti dovrebbt:– ro nascere con lo scopo di prestare la loro opera ai lavoratori colpa.ti da infortuni; possono chiedère l'approvazione del loro alto costitutivo al Ministro dell'Industria C. e L.; e hanno l;i. capacità giuri- . dica· pe,· compiere " tutti .gli atti necessari al ra!, giungimenlo della loro fir,alità 11, stando in gtu dizio r>er la tutela dei dirilt.ì e 1>er la difesa àe1 la– voraµ>ri colprti da _infortunio (art. 14). Dunque, niente più avvocati, in difesa dei contadini in1or• lunali. Molti avvOC8't.infortunisti a'\"~vano commesso c<>- s) gravi a.bil;i e una ~osì sfacciata opeljl, di sfrut– tamento, che si reclamava uta legge la quale li– mitasse rigorosamente i compensi degli àvvocat! " con :!orli penalità punisse i pocQ scrupolosi. Ed ec– co che la legge attuale abolisce senzl&itro gli avvo– cati. F~ice Italia.I Ma prepara, temiamo, in ,real· tà, un regime di speculazione _intorno agli info, _tuni agricoli, più grave dell'ati11ale sugli inforl>rni . operai. Siccome molti nosLri conta.diti non hanno sufficiente istruzione e possibilità per difendersi dinanzi alle Commissioni arbitràli, è da aspet ta:rsi il sorgere di molti Istituti di Patronato ... a servizio degli Istituti Assicuratori, composti di le– gulei, della peggior specie, a.i quali esclusivamen- •

RkJQdWJsaXNoZXIy