Lo Stato Moderno - anno III - n.13 - 5 luglio 1946
304 denza e >l'arnmìnistrazione dei tribunali giudiziari. Art. 113. - D Consiglio superiore del– la magistratura esercita il diritto di grama. TITOLO VMI. Delle collettività. locali Art. 114. - La Repubblica fu'ancese, una ed jndivisibile, nconosce l'esistenza di collettività territoriali. Queste collettivutà sono i cormm,i ed i dipa~timenti, i territori e le federazio– ni d'o:tremare. Esse si ammindstrano liberamente in· conformità alla legge na:mona4e. Art. 115. - La deMmitazione, l'esten· sione, il raggruppamento eventuale e l'or,ganizzaz:ione dei oomuni e dei di– partimenti, dei terr.itori e delle federa– moni d'o1tremare sono fisati daUa legge. Atrt. 116. - Le collettività locali sono amministrate nei diyer&i gradi da con– sigli eletti, <ion le modalità ~ate dalle leggi elettorali, a ,suffragio -universa'.e. L'esecuzione delle decisioni dd questi consigli viene assicurata dal loro sinda– co o· presidente. Art.' 117. - Il coordinamento dell'at– tività dei funzionari dello Stato, la rap– presentan7At degli interessi nazionali ed · Il controllo amministrativo delle col!et– tività 4ocali sono ga,rant.iiti, nell'ambito dei dipartimenti, da delegati del go– verno designati dal Consiglio dei mi– nistri. Art. 118. - La legge determinerà le moda,Jità secondo le quali il consiglio generale amministrerà gli affari dipar– timentali. Il Presidente del Consiglio generale, <ion 1l'assistenza dell'ufficio, 9.SSlicurerà·in qualsiasi momento l'esecu– . zione delle decisioni del ronsiglio gene- rale. La -legge determinerà egualmente de modalità secondo le quali funzioneran– no i serviizi locali delle amminJstrazioni centrali in modo da avvtlcinare !'am– minàstra2'Jione ag!i ammimd&trati. .Atrt. 119. - Gli interessi IP'fOPri del territori d'oltremare sono amministrati e gestiti da ,asse!I\blee locali, eleÙe a suffragio universale e driretto, di cui .re– gime elettorale, compo&izrlone 'e compe– tenza sono determinati da leggi speciali che assicurino la libertà del voto. ' I territori clle formano un gruppo od una federazione eleggono un'assemblea la cui e-0mposizione e competenza son-0 fissate da deggi speciali. Art. 120. - Il ministro jncairicato delle questioni deUa Francia d'oltirernaTe è assistito, ,per ogni federazione o gruppo di territori, da un sottosegretad"io di Stato residente. Questi sorveglia l'applicazione delle leggi. Coordina d serrvizi pubblici del– l"Unione francese e controlla il funzio– namento delle <ammin.istraziomi 1oca,!.i. Eg:i è responsabHe del mantenimento dell'orolne e della ditesa d,eJ gruppo o della federazione di territori. Gino e LO STATU MODERNO TITOLO IX. Disposizioni eccezionali Art. 121. - Qualsiasi degge che• pro– clami la Repubblica in pericolo deve essere stata votata daLl'Assemblea na– :monale con la mag~oranza deJ due ter– zi dei deputati. La legge fissa, se è necessario, le con– dizioni nelle quljli sarà ,prolungata la · durata delle funziorui dei deputati, dei consiglieri dell'Unione francese, dei membri del ConsigEo economico e dei membri elettivi del Consiglio superiore della magistratura. Durante il ,periodo d'applicazione del– la legge pTevista al ,pr!mo alinea del pres~te articolo, ,g!i artico:U 83 e 84 ces- sano di essere applicabili. , Art. 122. - Durante i IPeriOdi dJ osti– lità, leggi speciali fissano, se è neces– sario,'Je condizioni nelle quali sarà pro– Lungata la durata delle funziona dei de– putati. dffi consig,lderi dell'Unione fran– cese, dei membri del Oonsi,glio econo– mico e dei membri elzttrlvi del Oonsi– glio superiore della magistratura. Durante i medesimi periodi, l'app'.i– cazione degli artdcoli 83 e 84 è sospesa. TITOLO X. Della revisione della Costituzione Art. 123. - La presente Costit112ione, adotta-ta dal popolo francese, non può essere oggetto di revJsione se non in base a consultaZlione popolare. La revisione ha d-uogo nelle seguenti forme: L'Assemb!ea nazionale, con una deli– berazione presa a scrutiru.o pubblico alla tribuna, a maggioranza dei depu– ta•tn che la compongono, dichiara l'op– portunità deUa revisione deJ.la Costi– tuzione. La deliberazione precisa i rpun4i og– getto -di revlsi,one. •Essa viene s'ottoposta ad una seconda lettura entro ri.l~ermine mililimo di tre mesi.• Dopo questa seconda lettura ,!'Assem– blea nazionale elabora I\.IJ1 pTogetto di legge contenen,te ~e modifiche della Oo– sti tuzion ~- Questo progetto è votato a maggioranza e niel!e il'onne prev.iste per la legge ordinaria. Qu~sto ,progetto di le~ge è sottoposto· a referendum. In caso di adoZlione da parte del po– polo, esso è ,promulgato, come legge co– stntuziona,le, dal Presidente della Re– pubblica entro gli -0tto gi'orni successi– vi alla data del ,referendrurn. Art. 124. ·_ Im caso di O<lC"Upazionedi tutto o di parte del terrdtor:io metropo– litano da parte di forze straniere, non pUÒ essere iniziato nè proseguito alcun proced:mento di revisione. Art. 125. - La. forma reptUbbHcana del governo non può esser oggetto di pro– poota di revisione. TITOLO X.J. Disposizioni transitorie Art. 126. - L lu.fficlo dell'Assemblea nazionale costihuente è incaricato tii as- sicurere la continuità della !'appresen– tanza nazionale fino alla riunione dei deputati adla .nuova Assemblea nazio– nale. Art. 127. - Nel caso di circostanze eccezionali, i deputati dn funzione al– l'Assemblea naziona:e costituente po– tranno, sino alla data prevista nell'ar– ticolo precedente, esser convocati dal– l'ufficio dell'Assemblea, sia su iniziati– va di questo che a domanda del go– verno. Art. 128. - Il presidenté del ,governo provvisorio dehla Repubblica rimetterà le dimis~'oni del governo nelle mani del Presidente della RepubbHca subito dopo la sua elezione da pa,rte dell'As– semblea nazionale, con ,le modalità previste all'articolo 93. ATt. 129.. - L'ufficio dell'Assemblea nai,ionale costituente è dmcm·icato di prepa~are la riunione delle' assemblee istituite dalla presente Costituzione e. in ,narticola,re, di -assicuraN loro, sin da prima della convocazione dei loro ri– ,mettivi uffici, i locali ed i mezzi am– ministrativi necessari ad loro funzio– namento. A.Tt. 130. - I•l Consiglio dell'Unione francese si· ri11Jnirà di pieno diritto su– bito dopo la sua ele1'Jione. Entro :il ter– mine massimo di -tre mesi dal momen– to della riunione dell'Assemblèa nazio– nale, esso potrà d.elibera,re validamen– te dopo che i due terzi dei suoi mem– bri saramno stati proclamati eletti. Art. 131. - Per ~•elezione del primo Consiglio d~ll'Unione francese s' pro– cederà nelfa maniera seguenta: In ogni dipartimento del territorio metropolitano sarà eletto un oolle~o di delegati a suttra~o universale diretto e a ira,ppresentanza proporzionale . Una lo_gj(e fisserà le modalità secon– do le quali saranno Ta.,r.,:{rup.pati, caso oer caso, i colJegi diipart>imentald di de– legati per assicurare !'elezione del Con– sigUo del'l'Uniome :llrancese suMa base de1'la rappresentanza proporzionale. Art. 132 - Fino all'organizzazione clPl Consi~ldo Economico e entro il termi– ne, massimo di tre mesi da,J momento de1la riunione dell'Assemblea naziona– le, si soprassaderà adl'applicazione de!– l'art. 64 della presente Oostit1.12òone. Art. •133_ - Da presente Costituzione ·entrerà in viirore il giorno deJla prima riunione del1l'Assemb'.ea nazionale. L'Assemblea naziomale si riunirà di pieno diri,tto Ll quarto ma,rtedi succes– sivo a,J!e elez<ioni !(emei;aU. Art. 134. - La presente Costituzione sarà promwll;<!Jt.adal presidente del Go– verno <provvisorio della Reoubblica nei due ,giornt~ che seguiranno la data d~lla la proclamazrlone dei ri9Ultati del re– ferencl11m nella fo-nma sel!Uente: • L' A~sembtea Nazi=le ,Costituent.e ha adottato; « Il papoto francese ha approvato; « Il Presidente del Govemo p,-ovvl– sorio deL!.a Repu.bbtioa p,-omtLlga la se· guent,e Costituzione:
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