Lo Stato Moderno - anno III - n.13 - 5 luglio 1946
delle corrispondenti comm45S\oni parla– mentari. Il nuovo gabinetto promuove, entro quaranta giorni dallo scioglimento, le elezioni generali. L'Assemblea naziona1le si riunoisce di pieno diritto il quinddcesimo gi:orno do– po Ja sua eleZiione per eleggere un nuo– vo presidente del Oonsi,gllio dei mini– stri, salvo quanto è detto aWart. 105. Art. 86. - I m~rtistri hanno accesso al– l'AJSsemblea nazionale, alle sue commis– sioni ed agli organi consu1tn.v1i. Essi de– vono essere ascoltati quando lo richie– dono. Possono farsi assistere da commissa– ri designati con decreto. ,An-t. 87.' - Il presidente del Consiglio dei ministri può delegare i suoi poteri a un min,istro. Art. 88. - In caso doi vacanza, per morte o ~ qualsiasi attira causa, i'l Oonsig1io dei ministri inoall'ica uno dei suoi membri di assumere provvisoria– mente la presidenza de'! Consig1io dei ministri. · TITOLO V. Della responsabilità penale dei ministri Art. 89. - I mdndstri sono penalmente ,responsabili dei rea•ti commessi nell'e– sercizio del-Je loro funzionn. Art. 90. - I ministri sono messi in stato d'aocusa d,a1ll'Assemblea naziona– le ,deliberante a soruti<nio seg,reto· ed a maggioranza assoluta dei membri che la compongono, e sono .rinvdati davanti a11a Alta Corte di g:iustizia prevista dal– l'art. 91. I membri titolari e supplenti dell'Alta Corte doi giiustizia non pren– dono parte. a,Jla votazJione e non sono computati ne\l call.colo deJ.la m,aggiio– ranm. Axt. 91. - L'Alta Corte d,i g,i,usti2JÌa è eletta dahl'Assemblea nazionale a.Jl'ini– zio di ogni legislatura. Essa è composta di trenta membri: venti eletti daoi membri delà'Assemblea oon rappresen,tanza proporz.iona,le dei gruppi parrlamentari; dieci eletti a,J di fuori dei membri del-l'Assemblea a maggioranza assoluta. Trenta membri supplenti sono eLetti con le stesse ~odautà. Arrt. 92. - L'organizzazione de~li uffi– ci delil'Alrta Corrte di gi:ustizi,a e l'a pro– cedura da seguire dava,nti ad essa sono determinate da una legge speciale. TITOLO VI. Del Presidente, della Repubblica Arrt. 93. - 11 Presidente delta• Repub– blica è eletto dall'Assemblea nazionale. Questa elezione ha Luogo a scrutin•io pubblico alla trdbuna e richdede la mag– gioranza dei due terza dei deputati com– PQnenti l'Assemblea. Se i tre prrim~scr<U– tinii · non •consentono di rra~giungere questa maggioranza, l 'ele:Zli.one è riman– data aJ giorno dopo. Essa ha luogo al- 1ora nelle stesse forme ed a magg,\oran– za dei tre quinti. B o· LO STATO MODERNO Il P,esidente della Repubblli.oa è elet– to per sette annd. E' rieleggibiJe una sola vo1ta. ' Axt. 94. - Il Presidente de!Ja Repub– blica ,dopo le oonsulta1Jioni d'uso, co– munica all'Assemblea naZJionaile i nomi dei éandidati a1la presidenza del Con– siglio dei ministll'li. Alrt. 95. - EgLi .rappresenta g1i \n te– .essi permanenti de1l'Unione :francese e assiste alle sol~nndtà nalliona•Li. Art. 96. - Egli .nomina Jn sede di Con– siglio dei ministri I consigli.eri di Stato, Il grande cancemere deHa Legion,z d'o– nore, gld ambasciatori e gli i,1wiati stra– ordinari, i residenti generrali e i membri del CqnsigUo superiore della difesa Qa– ziona!e. A,rt. 97. - Il Presidente del1a Repub– blica è tenuto i-nformato d,zi neg_ozia,ti dei trattati, Egli Ii firma e li ratifica. Il Presidente della Riepubblica a<:cre– d.ita g1i ambasciatori e gli in ~a.ti straor– dina,ri presso le potenze strranierre; gli ambasciatori e gli inwatd sitraoroinaTi stranieri sono accredi,ta,ti presso d lui. Arrt. 98. - Il Presidente della Repub– blica dispone delle ilorze annate. Arrt. 9~. - J.l Presidente della Repub– blica presiede il Consig1io dei mi.nistri. Egli fa stendere e conserva i prrocessi verbaJi delle sedute. Art. 100. - Egli presiede con le stesse a,ttri,bu2JÌoni i,l Con-siglio superiore della difesa nallionoa:Je. Airt. 101. - LI Presidente della Repub– blica presiede il Oon~g1io superiore della magistratura. - Airt. 102. : Egli promulga le leggi en– tro i dieci giorni ohe seguono alla loro trasmissione da parte dejl'.Assemblea namonale. Per sorvegl,iarne l'esecuzione, egU firma i decreti d'applicazione. Il terrmfare previsto all'a•llinea prrece– dente è ridotto a due giomi quando è stata dichda.rata l'l\lrgenza. · Ln caso dd mancata promulgazione delle leggi dà parte del Presidente del– la Repubbldca entro i termini previsti, il presidente dell'Assemblea nazdonale procede a detta promulga2lÌone. Ar,t. 103. - Ognl atto del Presidente ·deb1a Repubbld,ca deve essere contro– ilinnato cl'a'Ipresidente ~ Consiglio dei ministri e da un ministro. Airt. 104. - Al massimo trenta giorni e al minimo quindici giorni prima della cessa2lione dei'ipoteri del presidente del.– fa Repub]j]ioa, 1'.AISsemblea lna2lÌonale procede al,l'e-lez,ion,e del nuovo Presi– dente. Axt. 105. - se, <in applicazione del– !'arttcolo precedente, l'elezione deve a– ver luogo in un periodo in cui l'Assem– blea na2JÌOllale è soioJta in conformità degli aTticoli 83 e 84, d ipote,r;i-dèl Pre– sidente della Repubblica in carica sono prorogati fino all'ele2JÌone del ooovo Presidente. La nuova Asseml,lea proce– de all'elezione del nuovo p,residente en– tro qdeci giorni da'1la proprria, e1ezione. 303 In questo èaso il'elezione del nuovò Pre– sidente del Oonsigldo dei mdllJÌStri ha Luogo entro'd dieci ~orn.i che seguono la. elez:ione del nuovo P ,esiden.te della Re– pubblica. Art. 106. - In caso di ,vacanza per morte, dlimissiond o per qualsiasi altra ragione, iii Rresidente dell'Assemblea nazionale assume provvisoriamente le minzioni di Presidente d~la Repub– blica. U nuovo Presidente del!la Repubblica viene eletto entro dieci giorni, salvo quanto è detto ahl'articolo prrecedente. Art. 107. - Il iflresidente della Repub– blica non è responsabile che nel caso di alto tradimento. Egli è messo 5n stato d'accusa da!la Assemblea nazionale e ,rinviato davanti ali' Alta CoTte di @Ìlllstizia oon le mo– dalità ,previste a,U'articolo 90. Art. 108. - I.I .Presidente del,la Repub– blica comunica con il popolo a mezw di messaggi <rivolti all'As6emlbJea nazio– nale. Questi mes.sa -ggi sono letti all'A-s– semblea dal suo ,presidente oon il du– plice assenso di questi e del P,esidente del Consiglio dei Ministrri. Airt. 109. - La carrica di Presidente della Repubblka è ;i,ncompatibile con ogni altra funozione pubbldca elettiva. Art. 110. - I memhru delle famiglie che hanno regnato dn f,ran.aia sono in.e– leggibili alla Presidenza della Repub– blica. TITOLO VJI. Del Consl'gllo Superiore della Magistratura Art. 111. - H Consiglio superiore della Magistratura è coffiP()S:to di dodici membri: il Presidente della Repubblica, pre– sidente; •il guardasigilli, ministro della Giu– stizia, vice-presidente; sei -personalità elette pe,r sei anni da!J'Assemblea 111aziona,Je, a maggioran– za di due terzi, al di iuoI\i dei suoi mem– bri, e sei membri supplenti eletti con le st!esse modaHtà; quattro magistrati eletti per sei an– nd: uno d,li presidenti e dai oonsiglierj della Oorte di OassaZJione, un-0 dai pre– sidenti e dai consiglieri deJJe Corti di Appello, ,uno dai ,presidenti e daj 'giu– d;ci dei tribunali di prima istanza, uno da:i gi,udioi di pace, e quattro membri supplenti eletti .coo tle stesse modalità. Le decisioni del Consigli.o superiore dena magistratura sono prese a mag– gioranza di voti. In caso di pa,rità di voti prevale quello del ,presidoote. Art. 112. - Il F.residente della Repub– blica in sede di Consiglio supeTiore dlel– la magistratura nomina i magistrati, ad esclusione di quelli degli uffici di pro– cura. Iii Consiglio superiore della magistra– tura assicura, con le stesse modalità e conformemente alla legge, la discipld– na di questi magistrati, aa loco indipen-
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