Lo Stato Moderno - anno III - n.13 - 5 luglio 1946

302- LO STATO MODERNO 1 DOCUJlfENT AZIONE ' LA COSTITUZIONEFRANCESERESPINTA IL 5 MAGGIO1946 TITOLO III. Della discussione e deila votazione delle leggi Art. 66. - Solo l'Assemblea nazionale ha il diritto di Iegitferare. Essa non può delegare a nessuno, in tutto in parte, questo diritto. Sa,lvo disposi~ione oontrarùa, le leggi della Repubblica son-o app1iea-bili nei ·dipartimenti e territ.ori d'oltremare. Art. 67. - I trattati diplomatici rego– larm-,!/(\te ratificati o pubblicati hanno forza di legge. Sailvo claJUSola contraria, essi si appJ.icano di pieno diritto a tutti i dipartimenti e territori d'oltremare. Art. 68. - I trattati relatiV:i ailla orga– nizzazione internazionale, i trattati di pace, di commercio, i tratflati che im– pegnano le finanze delilo Stato, quelli relativi allo stai.o deJJe persone e al di– ritto di proprietà dei francesi all'estero sono definitiVi solo dopo essere stati vo– tati dall'Assemblea nazionale. Nessuna cessione, nessuno scambio, nessuna an– nessione di territorio può avere luogo se non in virtù di una legge. Art. 69. - L'Assemblea nazionale vota il bilancio. I suoi membri hanno l'ini– ziativa delle spese. Art. 70. - L'iamniistia può essere ac– cordata solo a mezzo di una legge. Ai"t. 71. - H Consiglio de!J' Unione :6rancese è composto da consiglieri eletti dai consigli genern·1i dei dipartimenti del territorio metropold tano e dai con– sigli generali o dalle assemblee terri– toriali dei dipartimenti e dei territori d'oltremaire. Art. 72. - H Consi~io dell'Unione fu-an~ese viene eletto per quattro anni. Le sue sedute sono pubbliche e i re– soconti in extervso sono pubbldca-ti in un~ . bollettino speciale. · Il Consiglio 'dell'Unione tmncese sie– de contemporaneamente alil'Assemb:ea nazionale. Esso non può prolnmgare la sua sessione al di là del termine previ– sto per la seconda lettura dei testi che gli sono sottoposti. Art. 73. - Il Consig]d.o del!' Un-ione francese esamina, per dare il • suo pa– rere 1 i progetti e le prQpOSte dd legg-~ che gli sono inviiati sia su sua doman– da, sia dal Oon9ig1io dei ministri o dal– l'Assemblea nazionale. Esso dà il suo parere entro i-1 mese che segue la tra– smissione dia parte dell'Assemblea na– zionale. Quando l'Assemblea nazionale ha d>ichiarato l'urgenza, <il Consiglio dell'Unione ~an<:ese dà i,! suo parere nello stesso termine previsto per i di- G a e (continuazione e fine de! numero precedente) battiti dell'Assemblea nazionale secon– do i,l regolamento di questa. Se iJ parere cl.e! Consiglio dell'Undone fram:ese è confurrne, o se non è stato dato nei ter!TlJÌJli prevdsti dall'alinea precedente, la legge è promUilgata se– condo il testo votato da-ll'A:ssemblea nazionale. · Se J,1 parere non è conforme, l'Assem– blea nazionale esamin:i il progetto o la proposta di legge in seconda lettura. Essa statuisce decflinitivamente e sovra– namente sug,li·emendarnenti proposti dal ConS'iglio dell'Uni-one ft'ancese. .A!rt. 74. - Non danno luogo a nessuna az:ione i discorsi temuti in seno al Con– sigli-o dell"Undone wancese, così come i rapporti e qualsiasi altro documento stB.mpato pr>..r ordiine d'ei Consiglio deil– l'Unione .francese. Ne55un consigliere, può, per tutta la du.ra4a del suo mandato, essere perse– guito o a11Testato per materia penale se non con l'autorizmzione del'l'Assemb;ea nazionale, concessa su pru-ere del Con– sig:fo dell'Unione nncese, salvo iftcaso di flagrante de!Jitto. I.;a detenzione o il proceddmento penale a carico di un çon– :,igliere è sospeso se l'Assemblea naz:o– nale lo rkhiede. I consiglieri dell'Unione francese per– cepiscono un'indennità tissata dalla legge. Art. 75. - I m~bni del Oonsiglio del– l'Unione francese non possono far par– te del Consigldo economioo. TITOLO IV. Del Consiglio del ministri" Art. 76. - Il presidente del Consigl:o dei ·minist.'1i viene eletto, a-Ll'dnizio d• ogni legislatura, dall'Assemltea nazio– nale, a scrutinio pubb!Jico ed a ma,g– gÌora,nza asso1uta dei deputa•t:i. Ugualmente avv,iene nel corso de:Ia legislatura, in caso di vacam.a per mor– te, ddmissioni o qua,lunque altra causa, · salvo quanto è detto aw.'artico:o 88. Art. 77. - Il presidente del Oonsigl:b ed i mindstri da Lui scelti sano nomi– nati con decreto del presidente del-la Repubblica. Art. 78. - Il presidente del Consiglio dei ministri assicuro l'esecuzione delle leggi_. EgLi nomirni a tuttd gli impieghi ci– vili e rn,i,litari, sa1vo quelli prev,isti da– ~li articoli 77 e 96. Gli atti del presidente del Consig!Jio dèi ministrj, prev,isti nel,presente arti– colo, sono controfirmati dai ministri competenti. ATt. 79. - La struttw·a, la composi• zione ed il programma del gabinetto sono sottoposti all'Assemblea nazionale, che accorda o rifiuta la sua liiducia. L'Assemblea deve essere convocata a questo scopo aJ più tacdi H quarto gior– no successivo alla costituzione del ga– binett.o. ATt. 80. - I ministri sono coUegial– mente ,responsabiJi, dd fronte all'Assem– blea na~ionale, della- poldtica generale del gabinetto ed indhridua.lmente dei loro atti persO'l'la!i. Art. 81. - I.;a questione di fiducia 'n')n può essere posta che dopo de-1iberazione dei Ooooigl,io dei ministri; può essere posta soltanto dal presidente dei Con– siglio. La vota~ione swla questione di J\idu– cia non può aiver luogo prima che sia trascorso un g•-:>rno intero da che essa è stata pro.posta all'Assemblea. Essa ha luogo a SC.l'Utiin.iopubblico. La fidu'6a non pui. essei rifiuta,ta al gabinetto se non con la maggioranza, assolruta dei deputati all'A.ssemblea. Questo ri.f:uto comporta le dimdssio– ni de1l'in1>ero gabinetto. Art. 82. - Il voto da parte de11a As– semblea naziona.le di una mozJione di censura comporta le dMillissioni dell'-in– tero gabinetto. Ta'le voto non può a-ver luogo se non due gdorni interi dopo il deposito de·11a mozione. Esso ha luogo a scrutinio pub– blico a!Ja trdbuna. La mozione w• censura ,può essere a– dotta1'a solo a ma~oran.21a assoluta dei deputati aU'Assemblea. Art. 83. - L'Assemblea na:IJÌonale ha il d1ritto di pronunziare· il suo scdogli– menito, con una deMberamone votata a maggioranza dei due terzi dei deputati. Airt. 84. - Se nel corso di una stessa sessione •annualle si verificano due cri– si mdnisteria,l.i nell'1e oondi:1'lioni previste dag1i articoli 81 e 88, Io scioglimento del!' Assemblea na2lionale potrà essere deciso dal Consig!Ji,o dei ministri, pre– vio parere del presidente dell'Assem– blea. Lo scioglimento 'sa<rà pronunciato, conformemente a questa decisione, con decreto del ~ente della Repubblica. Questa disposi:1'lione non è applicabile durante la prima metà delJa legislatura. Airt. 85. - Il presidente delfa Repub– blica designa com.e nuovo presldQ!te del Conru,glio dei ministri d<1 presidente del– la Assemblea nazionale. Questi costi– tuisce il gabinetto assegnando i di:iversi d!~rtimenti milllisteria,11 ai presidenti

RkJQdWJsaXNoZXIy