Lo Stato Moderno - anno III - n.9 - 5 maggio 1946

' LO ' S T A T O M O It_E R NO 197 INTRODUZIONE ALLA COST11 UENTE 2. Popolo : Governo ~ Stato due1'ila anni, essendo dovuta ad Arisk>tele, il quale accanto a queste tre forme pure di Governo, distingueva tre forme Nell'articolo pubblicato sul numero precedente di.Stato degenerate di Governo, è stata fondamenta-hnente accettata, Moderno, c'eravamo sforzati di esaminare i principali modi sia pure con importanti modificazioni, da generazioni di stu- con cui mi popolo raggiunge una Costituzione,.__edavevamo diosi fino quàsi ai nostri giorni, ed ancora oggi si trova ripor- cercato di studiare le forze storiche che operano sulle As- tata in numerosissimi trattati. semblee Costituenti, forze stor,iohe che molto spesso fanno Ebbene questa divisione ci offre un tipico esempio di si che quello che è un risultato apparente, forma.le di un' As- distinzione puramente formale. Essa, che divide i vari Stati semblea non Q9rrisponda a quello che è il suo reale signifi- . a seconda della persona o del gruppo di persone che si pre- cato politico. · '-- senta come capo dello Stato, considera quindi il solo aspetto Lo stesse si deve dire esaminando le varie Costituzioni. esteriore deUa questione. L'errore fondamentale che si compie solitamente è quello Spieghiamoci çon un esempio: Chi 6i presenta come di esaminare le Costituzioni come un'oper,a puramente forma- Capo de:Jo Stato Svizzero? I trattati concordemente affer– le, come un insjeme di norme giuridiche: è l'errore che è por- mano che Capo dello Stato Svizzero è il Consiglio Federale. tato a compiere -il giurista, di solito primo studioso delle va- Orbene, secondo la distinzione aristotelica, poichè ~ Consi– rie Costituzioni, e ai ,risultati del quale si adeguano molto glio Federale è un insieme di poche persone, evidentemente .spesso gli storici. Il giurista è spinto dal suo metodo d'inda- la Svizzera formerebbe ,una aristocrazia. gine astratto e dogmatico, a vedere i:l lato puramente for- Esaminiamo ora lhvece un esempio di Mona~chia: fa male dell'ordinamento dello Stato; di fronte ad una norma Repubblica Francese. Evidentemente - non lasciamoci de- scritta egli tenterà di sostenerne il valore considerando come viare dal nome di Repubblica e consideriamo che, per Ari– atto illecito qualsiasi atto compiuto contro di essa, fino a statele, monarchico è quello Stato a capo del quale sta una quando non possa dimostrare resistenza di una norma con- sola persona _ fa Repubblica Francesi è una Monarchia; suetudinaria contraria, non diversa da quella che era la monarchia russa sotto gH Chl invece esamini la costituzione dello Stato con oc- Zar prima delle riforme costituzionali del 1905, o da quella che ,hio di storico, chi 'la consideri cioè come qualcosa di conti- era la Germania nazista fino al 1945. Allo Sre6SO modo fo 11uamenteevolventesi, non può dimenticarne le continue mu- Stato Svizzero, tipico esempio di Stato democratico moder tazioni. Per spiegarci con un esempio, ricorderemo come la no sarebbe uno Stato aristocratico nè più nè meno che la Costituzione Albertina prevedeva e regolava una forma di Repubblica di Venezia fino al 1797. Ebene, questi due esem- Governo costituzionale pura, in cui i Ministri concepiti come pi ci mostrano chiarissimamente come il criterio seguito, non segretari del Capo dello Stato avrebbero dovuto essere no- sia, dal punto di vista ,sostanziale, accettabile nel modo i)iù minati e decadere dal loro incarico soltanto in virtù dell,a assoluto. nomina del Sovrano, senza a•lcuna designazione parlamentare. Però per costruire un altro criterio dobbiamo rifarci a Invece è noto come subito la Costituzione Albertina sia stata due concetti essenziali: il conoetto di sovranità e il concetto applicata, come prevedesse un Governo parlamentare, in cui di organo. Definire che cosa sia la sovranità è molto difficile, il Sovrano dovesse attenersi per la designazione dei Ministri dopo che, croYatit la' dottrina che vedeva nello Stato quasi alle indicazioni del Parlamento. Ebbene, un puro giurista sa- un dio, sono crollate anche tutte le dEljinizioni di _sovranità rebbe ,molto imbarazzato a spiegarsi questo. Non 6i potrebbe che su quella dottrina si basavano per stabilire una diffe- parlare, per ciò che concerne ~e prime applicazioni del prin- renza tra lo .S.tato, unico ente dotato del potere d'imperio, e cipio, di una co'nsuetudine, perchè la consuetudine ha' biso- l'individuo o i gruppi di individui che quel potere d'imperio gno di un certo periodo di tempo per formarsi. Si -dovrebbe non possedevano. Qualoosa però di vero, in quelle dottrine per forza parlare di una trasgressione, di una violazione del- c'era. Sovranità è quel potere di comando che pone un Ente lo Statuto Albertino. Ora non pare ,assolutamente il caso di in posizione di supremazia rispetto agli altri, che dà a quel– affermare ciò. Quando si ebbero le prime manifestazioni del l'Ente fa potestà di emanare dei comandi a cui gli altri Enti principio iparlamentare, i contemporanei ebbero la precisa o inqividui devono sottostare. Naturalmente questa sovranità convinzione di non violare lo Statuto, ma d'interpretarlo in no~ deve rimanere nel•vuoto campo deHe astrazioni, ma, e uno 5pirito progressivo, perchè per essi lo Statuto .non era • ciò anche per la sua stessa esistenza, deve esplicarsi in una tanto fa concessione limitata di tafone prerogative spettanti serie di atti. Questi atti .dovranno essere compiuti da indi- a) Sovrano ed il cui esercizio il Sotrano cedeva al popolo, vidui nel ·senso fisico della parola. Gli ùrdividui che agiscono bensì il riconoscimento da parte del Sovrano di taluni diritti per un Ente qual,siasi e che compiono degli atti riferibili im- spettanti al popolo, riconoscimento parziale che non altri- mediatamente a quell'Ente, .si chiapiano organi di quell'Ente. menti avrebbe potuto interpretarsi se non come una prima Questo che si Pl\Ò affermare per qualsiasi Ente, può anche ammissione a cui ,avrebbero dovuto seguirne altre. Ed è per- affermarsi per l'Ente dotato di sovranità. Gli atti in cui si ciò che quando in regime fascista· si sosteneva che le leggi esplica·ìa sovranità saranno materialmente compiuti da alcuni costituzionali del 1925 e del 1926 costituivano un ritorno al individui. Ora, caratteristica essenziale dello Stato moderno regime costituziona:e puro previsto dallo Statuto, si diceva, è che la sovranità appare potenziirlmente accentrata in un trascurando i gravissimi errori formali, una c'Osa"Dettamente unico ente, che è appunto l'Ente-Stato, anche se questo En- contraria a quello che dello Statuto stesso era il principio in- te non può materialmente esercitarla in pieno per mezzo dei formatore. L'introduzione di considerazioni storiche e politi- suoi organi diretti e quindi affidi l'esercizio di parte dei suoi che ci porta anche a modificare talune affermazioni in un poteri di sovranità in maniera anche· permanente a taluni campo importantissimo e più propriamente giifl-idioo: ossia altri enti (Comuni, Prov-ince, Enti. auton~mi, ecc.). Appare in ciò che concerne le Summae divisiones, in cui di solito si perciò evidente come il Capo de!Jo Stato, nella concezione raggruppano gli Stati,, Si parla solitamente di Stati aristocra- modflrna dello Stato, null'altro sia se •non un ~rgano dello tici, democratici, monarchici. La divisiotfe, che ha più di Stato stesso; t'urgano, se vogliamo, prinèipale, ma sempre

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