Lo Stato Moderno - anno III - n.9 - 5 maggio 1946
202 LE:> STATO MODERNO come per es. la stessa Inghilterra, gli Stati Uniti, gli Stati Bal- tici, la Danimarca, la Bulgaria. _ Spesso si è giunti anzi a sopprimere addirittura il matri– monio civile 'o a rendere obbligatorio per i cattolici (ossia per i battezzati) il matrimonio re!igioso. In Italia invece non sol– tanto sussiste ancora ·la possibilità del matrimonio civile ma, sempre secondo una legge surretizia extraconcordataria, an– che i matrimonii religiosi celebrati innanzi a IT\inistri di culti diversi dal cattolico son <trascrivibiliagli effetti civili. Ciò che è carattwistico delJ'Italia (ma non è esclusivo) è il fatto che una volta 1 oelebrato e trascritto un matrimonio re– ligioso cattolico, se sorge questione sulla validità dello stesso, la competenza a eiudicare spetta ai tribunali ecclesiastici e alla autorità giudiziaria dello Stato •altro non resta che pren– dere atto delJii decisione, senza alcun potere di delibazione nè in merito nè in legittimità. A sostegno di questo sistema si è detto che il_ matrimonio religioso consta di due elementi inscindibili: il contratto e il sacramento, e che solo giudice della validità sacramentale non può essere che 'la Chiesa, fa ,quale come può impedire che si contragga un matrimonio religioso così può dichiarare inesi– stente o nullo il matrimonio già contratto. La inefficacia civile di ,questo matrimonio dichiarato nulJo consegue automatica– mente per il solo fatto che tale efficacia non può che riferirsi ai matrimonii validi e validamente contratti innanzi a\ mini– stro del culto cattolico. Al che si è contrapposto, da parte_ degli avversari, la considerazione che per la dichiamzione di nulJità dei matri– monii contratti innanzi ai ministri di culti diversi dal catto– lico è, fuori di ogni dubbio, competente la magistratura delJo Stato e che pertanto il riconoscere la competenza della Chiesa riguardo ai matrimonii contratti dinnanzi ai proprii ministri non solo riguardo ali' efficacia sacramentale ma anche alJa ef- - ficacia civile del vincolo costituisce un ingiustificato privile– gio é soprattutto una grave menomazione alla sovranità giu– risd~ionale delJo Stato. Si potrebbe in altri termini fa~e questa considerazione: fino a che lo Stato accetta di delegare sostanzialm.ente al par– roco (come al ministro di un altro culto) le funzioni di uffi– ciale dello stato civile, .la libertà religiosa non è menomata. Ma quando due. cattolici, sposati in Chiesa, ritenessero di abiurare dalla loro fede (e in libertà religiosa implica anche la Hbertà della aspostasìa e dell'abimia) e intendessero svinco– larsi completamente da ogni dipendenza spirituale con una autorità che essi più non riconoscono, perchè essi non devono trovare nel giudice dello Stato il giudice naturale delJa effi– cacia civtle del loro matrimonio?' E d'altra par.te non potrebbe lo Stato liberamente modi– ficare la sua legisla,zione civile nel senso di introdurre libera– mente cause di nullità o di dissdluzione d~ matrimonio civile dando ai proprii cittadini il cliritto di svincolarsi daJla disci– plina di un ente cliverso dallo Stato e che non può avere pari sovranità? Anche nei paesi ove esiste il divorzio, nessuno vieta ai cattolici di non divorziare, ossia di uniformarsi alla legge re– ligiosa e di seguire il responso dei tribunali religiosi riguardo alfa validità del loro matrimonio. Ma se taluno, anche cattolico, ossia anche battezzato e sposato secondo la fede cattolica, ha contratto un matrimonio che sarebbe nulJo o risolubile secondo Je leggi c;lel16Stato si /edesse interdetto il ricorso al proprio giudice naturale per fare applicare, nei suoi confronti, siffatte leggi, si creerebbe una preminenza ingiustificata del diritto canonico su quello civile. E' vero che si potrebbe rispondere che colui il quale spontaneamente sceglie la forma religiosa si assoggetta spon– taneamente alla disciplina ecclesiastica. · Ma qui non-si tratta di diritti disponibilj e di riconoscere valore villcolani:e assoluto ad un atto di volontà privata: si tratta di vedere se la fogge delJo Stato, in materia matrimo– niale e beninteso riguardante i soli effetti civili del matrimo– nio (esclusa ogni ingerenza nella natura sacramentale del vin– colo) debba essere asso!utamente--imperativa o -debba restitre inapplicata 1>er coloro che si sono sposati in Chiesa, mentre si applica incondizion~tamente per coloro che contr3:ggono il matrimonio innanzi ai ministri di altri culti, anche questi trascritti con efficacia civile. Il matrimonio, anche per ,lo Stato, è una istituzione di diritto pubblico che esso non può rinunciare a regolare per i proprii fini sociali apprezzabili quali quelli della Chiesa. Manca proprio ogni mezzo per rispettare la libertà delle co– scienze in armonia con le esigenze imprescindibi-li della so– vranità, che non tollerano menomazione alla competenza dei giudici dello Stato a favore di àstittlzioni ad esso comunque estranee? 6. - Se consimile questione ·si dibatte con spirito di riva– lità filosofica e culturale fra Stato e Chiesa, essa è veramente insolubile. Non così se si dibatte con spirito pratico, avendo di mira precisamente la conservazione delJa libertà di co– scienza réligiosa e civi-le. E' risaputo che la Chiesa custoclisce la indissolubilità del matrimonio e pone ad 'esso degli impedimenti (e quindi delle ·cause di nullità) in una maniera più ampia e razionale èhe non la stessa vigente legislazione statuale, ma comunque· in forma tassativa, e dietro accertamenti rigorosi. . La tendenza della futura legislazione italiana non sarà c~rto verso un maggior rigore ma, più facilmente, verso una maggiore ampiezza nel riconoscere delle cause' di nullità (o forse anché di dissoluzione) del vincolo matrimoniale. Pertanto uno Stato il quale accettasse senza riserve· i ri– sultati di una decisione ecclesiastica• che ri.conosce la inesi– •stenza o la invalidità di un matrimonio sarebbe certo di non mettere in pericolo ,Ja stabilità dell'istituto famigliare. D'altra parte uno Stato il quale intendesse imporre a due persone dichiarate scio!te dal:la Chiesa gli obblighi della legge civile sul matrimonio farebbe non soltanto cosa improv– vida ma violenterebbe la libertà della coscienza religiosa. Invero due coniugi che hanno ottenuto dalla Chiesa la dichiarazione della inesistenza del vincolo da essi contratto hanno il diritto ed anzi il dovere mo;ale di vivere separati e soprattutto hanno il naturale diritto di contrarré valide nozze con altri. Come si troverebbero essi se il giudice delJo Stato, giu– clicanc;lodi quel matrimonio agli -effetti civili, decidesse per lia validità? Dovrebbero\essi continuare a coabitare insieme ed essere considerati ce,me adulte.ri se invece, legittimamente secondo la loro coscienza religiosa, passassero a nuove nozze? Gli inconvenienti pratici sarebbero tali per cui lo Stato non ha interesse ad essere più rigorista della Chiesa e per– tanto ha interesse ad accogliere senza discussione i responsi del!'autorità ecclesiastica che dichiarano nullo o sciolgono un matrimonio, evitando anche la duplicità di giudizii e l'ipotesi di-contrasti inutili di giurisdizioni e soprattutto di coscienze. Diverso si presenta it:ivece il contrario, ossia il caso nel quale Ja Chiesa a mezzo dei suoi tribunali riconosce valido e quindi indissolubile un matrimonio mentre qùesto, secondo le leggi dello Stato, è invalido o potrebbe essere disciolto. La conseguenza sarebbe che quei due possono contrarre un nuovo matrimonio civile mentre s9no interdetti dal con- trarre quelJo religioso. , Se costoro sono rimasti cattolici e quindi ossequienti alle leggi spirituali della Chiesa, spontaneamente si assoggetteran– no ai suoi _responsi e non si sposeranno civilment~ un'altra volta. Nè lo Stato, per questo·, avrà ragione di dolersi.
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