Lo Stato Moderno - anno III - n.8 - 20 aprile 1946
174 LO STATO MODERNO americana. Anzitutto i princ1p1 fondamentali che regolano la costituzione americana non si sono certo affermati solo nei lavori dei due 9ongressi: le colonie che forP1avano fa con– federazione del!'America del nord avevano per secoli lottato per far valere, nei rapporti con la madre patria i principi de– mocratici .della libertà dell'autogoverno. Per questi principi le colonie si erano ribella te dall'Inghilterra ed avevano con– dotto la guerra di liberazione. In •secondo luogo la costituzione americana, pur rima– nendo sempre fedele ai pripcipi 'fondamentali da essa affer– mati con tanta energia, e cioè ai principi democratici, ha po– tuto, in poco meno di due secoli di laboriosa trasformazione esse.e applicata in maniera tale da costituire qualche cosa di nettamente diverso da .quello che essa era originariamente. Gli autori della costituzione americana si erano resi conto delle gravi imperfezioni del lavoro da essi compiuto: ed è strano notare che le più ~re' critiche al loro operato siano partite proprio -eia essi, uomini di solidissimo senso morale, dai forti principi democratici, e dotati di una buona cultura politica e giuridica. Orbene, grnn parte di qÙelle critiche, ed erano critiche quasi sempre fondate, furono superate dalla energica ed intelligente opera di adattamento che in quasi due secoli migliaia di uomini di stato americano compirono nei riguardi della loro costituzione pf!/1 renderla sempre più adatta a fronteggiare le esigenze della pratica quotidiana. L'America quindi ci insegna che ,più che di un unica asemblea le costituzioni sono frutto del laborioso travaglio politico di generazioni. Quello che si affsrma comunemente a ,propooito dell'Lnghilterra deve esse quindi ripeuto, con al– trettanto fondamento per la seconda grande naziohe anglo– sassone. La stesso cosa si può affermare riguardo alla costitu– zione francese. L'affermazione potrebbe sembrare un po' audace a chi parta dai concetti tradizionali della storiografia; a chi pensi a!l'opera dell'~blea .costituente francese come diretta ad affermare in senso rivoluzionario e nonostante le sue proteste d'ossequio 'alla corona ed ai poteri costituiti i dirilti della sovranità popolare. Ma una tale osservazione in realtà è superficiale. Se è vero che rispetto ai precedenti organi di governo esistenti in Francia fa nuova assemblea assunse il carattere di una as– semblea rivoluzionaria, non è meno vero che questo riguarda non tanto i principi di costituzione da introdurre, principi che oramai si erano affermati nella classe politica francese; quanto la forma con cui simili affermazioni potevano avere efficace applicazione, forma che necessariamente assumeva, rispetto allo stato assoluto preesistente, il carattere di una riaffermazione rivoluzionaria. Non è quindi -9pportuno so– pravalutare l'importanza di una assemblea costituente, come è anche assolutamente fuori luogo sottovalutarla, L'assemblea costituente non può che avere un vafore di un mezzo per affermare determinati principi: ma se questi principi non sono conformi alle esigenze storiche e politiche della nazio– ne, o se la nazione stessa non .trova attraverso la formazione di una sal<la coscienza democratica, la forza di sviluppare i principi contenuti nella costituzione; la costituzione stessa avrà una vita necessariamente effimera, anche se da ·un pun– to di vista tecnico e giuridico essa sia COll)_pilata in modo im– peccabile. La storia francese ci insegna col susseguirsi di varie costituzioni che la Francia non cµ-a ancora matura pér uno sviluppo veramente democratico e quindi pacifico dei principi contenuti nella costituzione del 1791 ma iri' pari tempo ci insegÒa che la fondamentale affermazione del dogma ~ella sovranità popolare in essa contenuto era prmai qualche cosa di acquisito definitivamente nella coscienza del popolo fran cese, tanto che, salvo brevi periodi di ritorno a principi as- solutistici, essa fu costantemente mantenuta dalh, varie co– stituzioni che si alternarono in Francia. La stessa constatazione si può fare in senso contrario osservando i lavori della assemblea costituente di Weimar. Dire che la Germania fosse matura per uno sviluppo democratico è sulla base di quei lavori, quaicosa di insoste– nibile. lin essi avvenne lo strano fenomeno per cui un' assem– blea democratica fu in realtà in gran parte dominata dai partiti delle tendenze più conservatrici e ,5pesso anche asso– lutistiche, che si erano trasformati, con un semplice cambia– mento di etichetta, in partiti dalle denominazioni democrati– che e progressive. Eppure la costituzione di 'Weimar, a cui collaborarono avendovi parte importante, insigni storici e giuristi portati dalla loro mentalità aperta di studiosi e dalle loro esperienze culturali ad una concezione democratica, riu– sci una solenne affermazione dei principi della democrazia; e fu dal !Punto di vista tecnico-formale una opera insigne. Ma la nazione germanica si rivelò nettamente immatura per l'a– dozione dei principi in essa esposti; si rivelò assolutamente aliena dall'aplllicare i veri principi di un autogoverno popo– lare. Che lo spirito tedesco o meglio lo spirito prussiano che purtroppo si era imposto alla gloriosa tradizione europea cli Goethe e di Bèethoven fosse nettamente contrario ai principi democratici, era una verità- <la molto tempo riconosciuta. E quindi la 1 nazione tedesca fu per pochissimo tempo fedele alla nuova costituzione. La costituzione- di. Weimar ci ha richiamati ad un'altro problema fondamentale, Vi sono teoricamente due modi di concepire un ·potere dell'assemblea costituente come vi sono in realtà due funzioni, una principale e l'altra secondaria, dell'assemblea. · Alcwù concepiscono l'assemblea come un gruppo di persone che si occupano di 1 foggiare la nuova costituzione dello stato e compiono questo ·lavoro al di fuori di ogni preoccupazione di governo e di comune legi.Eerazione. E' quindi necessario che i precedenti organi di governo conti– nuino a funzionare ed amministrino la nazione fino a quando entrerà in vigore a<l una data prestabilita la nuova costi- tuzione. , ' , Per altri invece la costituente, espressione del potere sovrano di auto--governo del popolo, riassumere in sè neces– sariamente tutti i poteri, anche se taluni di essi ve~gano eser– citati indirettamente, per mezzo dei vecc:hi organi, Soltanto con l'entrare in vigore de!J.a costituzione i tre poteri, il legi– slativo, l'esocutivo e il giudiziario verrjlbbero affidati a taluni organi in via permanente, mentre il potere costituente ri– marrebbe nelle mani del popolo. La storia ci mostra numerosi casi che si avvicinano a 'queste due ipotesi limite, perchè forse mai si sono verificati i casi estremi. E' infatti praticamente impossibile che una assemb'iea costituente non sia portata ad esercitare in qualche modo una autorità nel governo del paese, come è pratica– mente impossibile che i vecchi organi costituzional:i non continuino ad esercitare, almeno in parte le· loro funzioni. Pensi~o ad es001pio all'assemblea costituente francese, la quale awebbe dovuto limitarsi a <lare alla.Francia una nuova costituzione, mentre il..,sovrano avrebbe dovuto continuare ad esercitare i suoi compiti EbbE:ne,Tassemblea costituente, con decise prese di posizione rivoluzionarie,. assunse ed in effetto esercitò il potere. D'altra parte le assemblee costituenti del primo dopo– guerra, che in .sosllanza, assumendo i poteri in uno stato crollato o in via di formazione avrebbero dovùto esercitare la pienezza gei poteri, non ,poterono del 'tutto impedire ai vecchi organi statuali od ai govel!Ili provvisori di governare in buona parte il paese. _ La questione, per quel che riguarda l'Italia di .oggi, si è molto semplificata con fintroduzione <lei referendum fian-
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