Lo Stato Moderno - anno III - n.8 - 20 aprile 1946
,4 LO STATO MODERNO- 173 dell'azione quotidiana. Fin tanto che i programmi riman– gono incerti, l'azione politica 'non /potrà avere la 1W-tficiente elasticità per affrontare la lotta net campo tattico senza pre- - giudicàre gli obiettivi strategici; l'azione politica resterà irre– tita tra le equivoce ,preoccupazioni fa1<orendoil gioco , dei partitt più spregiudicati. . ' Fatta -eccezione per quello comunista, ogni altro par– tito è diviso in due tendenze che divergono verso sinistra e verso destra. Tanto -che, nella ,polemica spicciola, .che ogni giorno si rinnova davanti aN.' opinione pubblica, i Ji.ie termini cli destra e c{i fascismo hanno finito per ident;ficarsi in una medesima accezione. Pure, riandando la storia del. ventennio, non è difficile mettere in luce i molteplici elementi costretti nel fascio dalla dittatura mussoliniana. Anche nel fascismo si può e si deve distinguere '!fila sinistra da ttna destra, e la critica antifa– scis.ta P}!P.. be1J dg-re rilievo al paternalismo demagogico e · diséducativo di quella· non meno che allo spirito reazionario ed alle mene imperialistiche cù questa. ," .. La polemica fra sinistra e destra finisce, così per assu- mere aspetti pericolosi, nella loro equir;ocità, nell'interno di ogni partito, inceppando l'azione ed intorbidendo le iliee. La democrazia cristiana riesce a salvarsi da questo pericolo per il cemento 'fideistico che rinsalda le diverse tendenze in un preciso programma che l!a mantenere Ìa sua continuità at– traverso tutti i compromessi deJl' azione quotidiana. Ciò che manèa agli altri partiti è proprio la certezza di un programma che non si smarrisca negli opportuni adatta– menti dell'azione politica che cleve essere necessariamente elastica. Non serve de~unziare l'impreparazione politica del no– stro proletariato, che ama lasciarsi abbacinare dai logori w– strini della demagogia avveniristica; non sérve muovere ac– cuse contro la piccola e la media borghesia già abbastanza bistmttate. A che giova recriminare e rimpr,gverare, per chi non sa intraprendere un'opera a largo respiro, in profondità, per chi non l!a assumersi l'ingrato ,compito d'educare il iceto operaio e di rieducare i ceti medi ad _una rpiù sana vita po– litica. EJ.!NESTO BASSANEJ.LI I INTRODUZIONEALLA'COS~ITUENTE I - . 1. - Esperienze storiché Fra pochi mesi il popolo italiano .sarà finalmente chia– mato a foggiare la ~ua costituzione. " - Non è senza emozione che ,ci preparariamo a quest'atto ch'clfinalmente sancirà il diritto del nostro popolo a regolar– si da se stesso, che stabilirà anche., form;lmente i-1 principio della s't>vranifàpopolare -2.. diciamo anche formalmente per– chè ormai, per quello che attiene alla ,sostanza anche lo Sta– tuto Albertino negli ultimi anni prefascisti veniva concepito non c9me una elargizione del sovrano di una parte dei propri diritti, ma come un riconoscimento, da parte dell-a corona, dei di-ritti spettanti al popolo. Il ,popolo italiano, .che nell-a sua storia ha tanti esem,pi- di assem1'lee-costituenti, non ne aveva ancora avuta una da quando raggiunse la unità. E' quindi naturale che a questa Assemblea .guardiamo con ansiosa emozione. Alle parole.I.« Assemblea Costituente » è ricollegato il principio della affermazione della sovranità popolare. La pa– rola stessa « Costituente » ci richiama alla cosidetta conce– _zione democratica .del diritto costituzionale (affermatasi, in contrapposizione alle concezioni moderate, nel secolo XVIII, soprattutto in Francia per influsso <lelle dottrine Giusnaturali– stiche): concezione seconda la quale il popolo "solo avevii ~l diriho -di darsi una costituzione. Questo diritto ei-a fondamen– talmll_r;tte inalienabile: l'Assemblea Costituente aveva il com– pito di esercitarlo, ,ponendo o meglii, dichiarando dei princi– pi che erano assoluti e immutabili. 'Nettissima quindi, secondo questa concezione, la diffe– renza fra Jegge Costituzionale e legge ordi,paria. La legge or– dinaria, posta dal potere _legislativo, era caratterizzata dalla sua mutabilità: gH stessi· organi costituzionali che l'avevano posta potevano annu!larla o rnodi.ficarla. La legge costituzionale, posta da un potere costituente, ossia· dall'assemblea costituente, diretta emanazione del po– polo ,poteva essere modificata solo dal potere costituente. Quindi era assolutamente fuori luogo concepire, nell'ordina– mento dello stato, quattro poteri: il costituente, l'esecutivo, il legislativo, 'il giudiziario, posti sullo stesso piano: in rea-ltà– si concepiva -un potere sovr.aordinato agli altJ:i, il potere co– stituente; diretta emanazione della sovranità popolare: po– tere ohe si esplicava in un atto (la costituzione) protetto da fortissime garanzie circa la possibilità .di modificazione; ed l, altri tre potere subordinati, dipendenti dal pot~ costituente che si esplicavano in atti i quali potevano essere mòdificati con mqlta maggiore facilità e dagli stessi organi che li avevano posti. Questo ci spiega la concezione, altrimenti assolutamente incomprensibile delle cosidette costituzioni rigide. Ohe cosa si intende per costituzione rigida? S'intende una costituzione che per precise statuzio~i non può essere modificata se no.n da determinati organi e seguendo alcµne determinate cautele (voto dato dalle camere riunite, referendum .popolare ecc) cautele tutte che tendono a f~ dipendere i inutamenti co– stituzionali da una pronunzia del .popolo, ossia dì colui che ha già ,posto la costituzione, volendosi che ogni mutamento segua ad una reale modificazione deJ-Jacoscienza p@polare, e non dipenda da pressioni di gruppi o da imposizioni di mi– noranze. Quali siano stati i pericoli di questo secondo modo di vedere; quanto grande fosse nelle costituzioni cosidette fles– sibili la possibilità di colpire i diritti di libertà,. che più ge– losamente averebbero dovuto essere difesi, mediante il rag– giungimento di una maggioranza parlamenta~ da parte di gruppi o .partiti che avevano quìndi la possibilità di modifi– care la costituzione con una legge ordin:fria, ce lo mostra la istoria più· recente di Europa'. , La costituzione rigida dunque con una maggiore effi– cacia tutela Je libertà popolari. Ed è notevole vedere come anche -le oostituzioni flessibili tendessero in qualche modo a garantirsi contro i troppi facili cambiamenti costituzionali. Così in Italia prima che il regime fascista abrogasse fn pratica notevole parte della costituzione albertina, era invalsa r opi– nione che la,-nostra gostituzione non fosse una costituzione flessibile, come a prima vista poteva apparire, bensì una costituzione semi' rigida, -in cui talune guarantigie, foncla– mentali non avrebbero ,potuto essere violate. Normalmente quan<lo si parla di ~ssemblea costituente si pensa ad una assemblea dai lavori dena q-ua'le risulta la co– stituzione dello stato. Da un pun~ di vista formalistico e giuridico ciò può essere esatto, non certo da un punto .di vista storico. E-samim1te storicamente le costituzioni ci ap– p~iono sancire taluni principi affermatisi lenta.mente in se- coli di elaborazione. 1 Questo appare evidente a chi ·esamini la costituzione
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