Lo Stato Moderno - anno III - n.4 - 20 febbraio 1946

t.O STATO MODERNO 71 G 1 U.D I C 1 ELEGGIBILI ? • Il programma recentemente accettato e sanzionato dal V Congresso del Partito Comunista a Roma contiene un espli– cito accenno ad una riform_a audace del potere giudiziario: l'e'.eggibilità del giudice. Affidare la scelta dei magistrati ad un corpo e!ettorale. non è esperimento nuovo. Ci basta accennare al!a Costituzione francese del 1791: in omaggio a:Ia rigida app:icazione del principio deI:a separazione dei poteri era ritenuto inammis– sibile che i tito!ari de:Ia potestà giurisdiziona!e fossero scelti dal potere esecutivo, per cui giu<lici e pubblici accusatori dovevano essere eletti dal popo!o, titolare e depositario deJ.:a sovranità, che del pari e'.eggeva i componenti l'assemblea le– gislativa. Sistema questo modificato dalla costituzione del– !' anno VIII che affidava al Primo Conso!e la -sce:ta dei giu– dici, eccettuati solo i giudici di pace {equivalenti all'incirca ai nostri pretori) che venivano eletti dai cittadini, ed i consi– glieri cli Cassazione la cui sce!ta spettava al Senato. Nella costituzione belga rimase una traccia del principio deJ:a e!eggibi'.ità dei giudici: i consiglieri di Cassazione ven– gono sce:ti dal Sovrano in due liste di candidati presentatigli dalla Camera e dal Senato; e i consig!ieri di Appello vengono da lui scelti da a:tre du&liste presentategli dalle stesse Corti di Appe:Jo e dai Consigli Provinciali. Senza addentrarci nell'esame minuto di altre legislazioni (accenniamo so'.o che in numerosi Stati della Confederazione Nordamericana la sce!ta dei giudici spetta al corpo e!etto– ra:e), osserviamo che nello Statuto a!bertino, che pure si ispirò per tanti riguardi alla costituzione be:ga, non vi è traccia a!cuna dell'e:eggibi:ità dei magistrati. Per l'art. 69 i giudici sono nominati-dal re, nel cui nomé la giustizia viene ammi– nistrata: formula di indubbio sapore medioeva!e in cui soprav– vivono le vestigia del giudice come • ufficia!e » del monarca. E' auspicabi:e che nel nostro nuovo assetto istituzionale !"Ordine Giudiziario assurga, formalmente e sostanzia:mente, a potere costituiiona'.e, accanto agli organi costituzionali legi– s!ativi ed esecutivi, e che fina'.mente si chiarisca l'ambigua situazione, soggettiva ed oggettiva, de!la cosidetta « ammini– strazione giudiziaria ». Ma a nostro giudizio l'introduzione del criterio della eleggìbùtà deve considerarsi come un esperimento rivo:uzio– nario troppo perico:osamente audace per i reali benefici che potrebbe apportare. Tralasciamo pure le diffico:tà di accìimatare nel nostro ambiente sociale e giuridico una magistratura e:ettiva, benchè non siano trascurabi:i le considerazioni storicistiche in un mondo cu:tura!e e inte!lettuale, qual'è la società italiana, che aJ:o storicismo antiraziona!istico si è sempre abbeverato. Esaminiamo il prob:ema sotto il profilo pratico dei pregi e dei difetti <li una ta:e ardita innovazione. Premettiamo che il sistema deJ:a eleggibi:ità <lei giudici presenta indubbiamente suggestiv 0 i a:lettamenti per uno Stato democrat:co. Si dice che in tal modo il giudice meg:io rispec– chierà que!!a sensibùtà equitativa popolare che sempre deve guidare il suo inte!letto pur nei meandri del tecnicismo giuri– dico. Si sostiene che g:i :ettori potranno con la loro scelta affidare a persone ~i loro assoluta fi<lucia un compito così de:icato e che ibtere.~a direttamente tutti i cittadini qual' è l'amministrazione d;a]a e;iustizia. Ma francamente a.canto a questi vantaggi, forse più ap– pariscenti che· sostanzia:i, si riscontrano deg:i inconvenienti mo:to seri. Il giudice, pur dovendo rispondere alla nazione ed alla pubblica opinione del!'equità dei propri atti, non deve essere assoggettato ad una forma di contro:Jo che possa risolversi in una ptessione su!!a sua libertà di coscienza e di <lecisione. Ora o il corpo e'.ettora:e che sceg'.ie il giudice si disin– teressa, dopo l'avvenuta e:ezione, del:'eletto, in quanto cioè il giudice venga eletto a vita: ed in tal caso i vantaggi del– !' e:eggibilità verrebbero in gran parte a cadere, così come cadrebbero nei riguardi <li un deputato e:etto a vita, senza possibi:ità per i suoi e!ettori di controllarne e giudicarne pe– riodicamente l'operato a mezzo de!le nuove convocazioni dei comizi elettorali. Oppure il giudice (come il deputatol, deve perio<lica– mente presentarsi al vatio del corpo e'.ettorale: ma a!lora il magistrato ben potrebbe, per ingraziarsi g:i e:ettori, assumere ne!le sue funzioni atteggiamenti ispirati più da demagogia che da giustizia. E' fatale che il giudice per la natura stessa della sua funzione si crei involontariamente innumerevoli nemici (di cui eg:i neppure sospetta l'esistenza!) perchè ogni litigante cre– derà sempre di essere dal:a parte della ragione (e ciò è uma– no) ed ogni volta che il giudice riso:verà una lite, si farà a!meno un nemico: il soccombente. Senza poi par;are della posizione altrettanto o più delicata del giudice pena!e. Non sarebbe pericoloso incentivo a mercanteggiamenti di coscienza il sottoporre periodicame~te il magistrato ad un esame da parte del corpo e:ettorale, che spesso nel proprio giudizio può lasciarsi impressionare da e:ementi superficiali o da impressioni momentanee? E' certo poi che un corpo e.'.ettorale non appare l'organo più idoneo a riconoscere le qua:ità necessarie per il buon giu– dice e a valutarle in un giudizio <li scelta fra ,più candi<lati. Le qualità del buon giudice sono spesso poco appariscenti, poco avvertibi.!i da:Ja massa, spesso distratta e non sempre sensibi:e alle sfumature. Si correrebbe il rischio di vedere riuscire e:etti uomini più dotati per la vita po!itica che per il :avoro giudiziario, di avere giudici brillm.li in luogo di giudici giusti; e magari di far entrare nella casa <li Temi, sotto l'onesto mantello democratico, la demagogia stessa, mezzana di tutte 1e dittature e di tutti g'.i arbitri. Infine è noto che nella vita moderna è richiesta o_gnj giorno di più ne: giudice una preparazione tecnica adeguata. Nè qui si vuol sostenere che il giudice debba essere un puro « tecnico del diritto » che si gingilla col Corpus Juris, con Cuiacio o coi broccardi! Ma è certo che la nostra civiltà, sempre più esigente nelle specia:izzazfoni, vuole che il giu– dice sia, vo!ta a vo:ta, un esperto in medicina legale e in infortunistica, in psicologia e in prob:emi del lavoro, in ma– teria commercia:e e in antropologia. Questa preparazione scientifica, che in avvenire dovrà essere più curata per ele– vare la capacità inte!:ettuale dell'Ordine Giudiziario, e forse per permettere la creazione del « giudice speciaHzzato » auspi– cato da quel grande conoscitore de::e au'.e giudiziarie che fu Enrico Ferri, è inamissibi'.e ne::'ipotesi di giudici popolari, e:etti per b;evi periodi di tempo, incerti sempre su una pos– sibi:e ma noò sicura rielezione. Come potrebbero giudici del genere dedicarsi con serenità di spirito alle cure e ag:i studi del loro altissimo ministero? Non sarebbero forse più preoc– cupati di campagne elettoraHstiche e di favori da distribuirsi per accattivarsi il voto del corpo e'.ettorale? Se mai l' e:ezione popo'.are potrebbe essere ~iservata per que'.la categoria di giudici per così dire « periferici.,. che eser– citano la loro funzione in ogni Comune, e per 1 quali si ri-

RkJQdWJsaXNoZXIy