Lo Stato Moderno - anno II - n.10-11 - 5 luglio 1945
100 LO STATO MODERNO - 5 LUGLIO 1945 nlstrazione _fiduciaria, nell'adempiere le sue funzioni, può: a) esaminare· le relazioni che le vengano sottoposte dall'autorità ammi– nistratrice; b) accettare delle petizioni ed esa– minarle consultandosi al riguardo con l'autorità amministratrice; e) stabilire delle visite periodiche al territorio affidato rispetitlvamente in amministrazione dopo aver stabilito il tempo deH'lspezlone d'·accordo con l'au– torità amministratrice; e d) adempiere queste ed altre fun– zioni secondo quanto prescritto dagli accordi di amministrazione fiduciaria. Articolo 88. Il Consiglio per !'•amministrazione fi– duciaria formulerà un questionarlo sul progresso• politico, economico, sociale ed educativo degli abitanti di ogni ter– ritorio affidato in amministrazione, e l'autorità amministratrice di ogni ter- .rltorio che cade sotto la competenza . -deU'Assemb1ea Generale farà una re– lazione annuale atl'Assemblea Gene– rale in base. a tale questionario. .Articolo 89. 1) - Ogni membro del Consiglio per l'amministrazione fiduciaria avrà di– Titto ad un voto. 2) - Le decisioni del ConsigUo per llamministral!Ìone fiduciaria saranno :prese a maggioranza di voti dei mem– .bri presenti e votanti. Procedura Articol.o 90-. 1) - Il Consiglio per l'amministra– zione fiduciaria adotterà le proprie norme di procedura, comprese le mo– dalità di nomina del presi.dente. 2) - H Consiglio per l'amminlstra– -zlone fiduciaria si radunerà secondo ·1e -disposizioni previste dat propri regola- menti, che dovranno contenere delÌe disposizioni per la convocazione di riu– nioni a richiesta della maggioranza dei ·suoi componenti. Articolo 91. Il Consiglio per l'amministrazione fi– duciaria dovrà avvalersi, se del càso, dell'assistenza del Consiglio Economi– co e Sociale e degli enti specializzati per tutti quel problemi al quali fossero rispettJivamente interessati. CAPITOLO XIV La Corte Internazionale di Giustizia _ .Articolo 92. La Corte Internazionale di Giustizia .sarà Il principale organo giudiziario .delle Nazioni Unite. Esso funzionerà in .conformità con questo capitolo che si fonda sullo statuto della Corte penna– nente per la Giùstizia internazionale e forma parte integrante della presente Carta. Articolo 93. 1) - Tutti i membri delle Nazioni u– nite sono ipso facto firmatari dello Sta– tuto della Corte l,nternazionale di Giu– stizia. 2) - Uno Stato non membro delle Nazioni Unite può accedere allo Sta– tuto della Corte Internazionale di. Giu– stizia secondo le condizioni, da deter– minarsi caso· per caso, dell'Assemblea Generale su raccomanda~ione ·del Con– siglio per la Sicurezza. Articolo 94. 1) - Tutti i membri delle Nazioni U– nite si impegnano di uniformarsi alle decisioni prese dalla Corte Internazio– nale di Giustizia su. tutte le vertenze di cui fossero parte in causa. 2) - Se una qualunque delle parti in causa mancasse di soddisfare agli ob– blighi ad essa imposti 1n seguito a giu– dizio della Corte, l'altra parte può ri– correre al Consiglio per la Sicurezza, che ha facoltà, se· Io ritiene ·necessario, di fare dell~ raccomandazioni o deci– dere circa le misure da prendere per– chè il giudizio sia eseguito. Articolo 95. Nulla· nel presente •Statuto» impe– dirà ai membri delle Nazioni Unite di affidare la soluzione deHe loro vertenze ad altri tribunali in virtù di accordi già esistenti o che possano essere con: elusi in avvenire . Articol_o 96. 1) - .L'Assemblea Generale per conto del Consiglio di" Sicurezza potrà chie– dere a-na Corte in-ternazionale di Giu– stizia di dare un parere su qualunque problema legale. 2) - Anche altri organi e enti spe– cializzatt delle Nazioni Unite, i quali possono in qualunque momento essere a ciò autorizzati da1l'Assemblea Gene– rale, possono chiedere il parere della Corte su questioni legali che sorgono nell'ambito delle loro attività. Articolo 97. CAPITOLO XV Il Secretaria&o Il Segretariato si comporrà di un Se– gretario generale e del personale di cui avrà bisogno l'organizzaz-ione. Il Segre– tario generale sarà nominato dall'As– semblea Generale su raccomandazione del Consiglio per la sicurezza. Egli sarà il principale funzionarlo amministrati– vo del1'011ganizzazione. Articolo 98. Il Segretario Generale esplicherà le sue funzioni in tutte le sedute dell'As– semblea Generale, del Consiglio per la Sicurezza, del Consiglio Economico e Sociale, del Consiglio per l'Ammini– strazione fiduciaria, ed esplicherà al– tresl tutte quelle altre funzioni che gli siano affidate da questi organi. n Se– gretario Generale farà all'Assemblea Generale una .relazione annuale sul la– voro svolto dall'organizzazione. Articolo 99. H Segretarlo Gener-.ile farà presente al Consiglio per la Sicure221a qualun– que problema possa, ,a suo avviso, mi– nacciare li mantenimento della pace e della sicurezza lnternazlona,Ie. Articolo 100. 1) - ·Nell'iadempimento dei loro do– veri il Segretario Generale ed i suoi collabora tori non solleciteranno o rice– veranno istruzioni da nessun governo e da nessun'altra autorità estranea all'or– ganizzazione. Essi si asterranno da qua– lunque azione che possa menomare la loro posizione di funzionari internazio– nali responsabili so~ di fronte alla or– ganizzazione. 2) - Ciascun membro delle Nazioni Unite. s'impegna a rispettare il carat– tere esclusiV'amente internazionale delle mansioni del Segret:ario Generale e dei suoi 'cd1baboratorl e di non cercare di inNuenzarli nell'adempimento delle loro mansioni. Articolo 101. 1) - Il personale del sègretariato sa– rà nominato dal Segretario Generale secondo le norme stabilite da.l!l'Assem– blea Generale. 2) - Appositi funzionari saranno as– segnati in VÌJa permanente al Consiglio Economico e Sociale, al Consiglio per l'Amministrazione !fiduciaria e, secondo le -necessità; agli altri organismi delle Nazioni Unite. Questi funzionari faranno parte del Segretariato. 3) - La principale considerazione nel– l'impiego del personale e nellia determi– nazione delle condizioni di servizio sa– rà la necessità di garantire la maggiore efficienza, competenza ed integrità pos– sibili. Sarà poi tenuta riel dovuto conto l'importanza deij'assunzione del perso– nale, che dovrà avvenire secondo criteri geografici U più possibilmente estesi. CAPITOLO XVI Disposizioni varie Articol.o 102. 1) - Ogni trattato ed ogni accordo internazionale cui 11.ovessero accedere i membri ·delle Nazioni Unite dopo l'en– trata in vigore del presente Statuto sa– ranno inscritti tra gli Atti· del Segre– tariato e pubblicati a cura di que– st'ultimo . 2) - Nessuno dei contraenti· di un .trattato o ·accordo internazionale del genere di quelli sopra citati che non sia stato registrato in conformità alle disposizioni del ,paragrafo 1) di questo
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