Lo Stato Moderno - anno II - n.10-11 - 5 luglio 1945

LO STATO MODERNO - 5 L-UGLIO 1945 99 esposti nel primo articolo dell'attuale statuto, saranno: • a) favorire la pace e la sicurezza internazionale; b) promuovere il progresso poli– tico, economico, sociale e culturale de– gli abitanti dei territori sotto ammi– nistrazione fiduciaria, H loro progres– sivo avviamento ad una forma di auto– governo o di Indipendenza secondo le particolari condi:iaoni di ciascun paese e delle popolazioni che lo abitano, e le libere manlifestazioni della volontà del popoli interessati, secondo, i termini di ogni ~ccordo .per l'amministrazione fi– duciaria; c) incoro,ggiare il rispetto dei di– ritti umani e delle libertà fondamen– tali per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, e incora.ggiare il riconoscimento della interdipendenza dei popoli di tutto il mondo; d) assicurare a -tutti i membri delle Nazioni Unite e al loro ci,ttadini ·un trattamento egu~le nelle questioni so– ciali, economiche e commerciali, e an– che eguale trattamento nell'ammini– strazione della giustizia, senza pregiu– dizio per il conseguimento dei prece– denti obiettivi e subordinatamente a quanto disposto nell'articolo 80. t'lrticolo 77. 1) - n sistema dell'amministrazione · fiduciaria sarà applicato a quei ,territori deJ,le seguenti categorie che possono esservi sottoposti mediante accordi di amministrazione fiduciaria: a) territori attualmente sotto man– dato; b) territori che possano essere-stac– cati dai paesi nemici in conseguenza della seconda. guerra mondiale; e) territori sottoposti a tale sistema per Iniziativa di quegli stati che hanno la responsabilità della loro amministra– zione. 2) - Sa-rà oggetto di un successivo accordo quali territori delle precedenti categorie saranno posti sotto H sistema di amministrazione 'fiduciaria ed a. qua– li condizioni. Articolo 7 8. II sistema di amministrazione fidu– ciarta non si applicherà ai territori che fossero diventati membri del•le Nazioni Unite, e le cui relazioni saranno fon– date sul ,rispetto del principio dell'egua– glianza di sovranità. Articolo 79. Le condizioni di amministrazione fi– duciaria di ogni territorio da assegnare a1 sistema di amministrazione fiducia– ria, compreso ogni eventuale cambia– mento o emendamento, saranno stabi– lite di comune accordo dai paesi inte– ressati, comprese le potenze manda– tarie nel caso di territori tenuti sotto mandato da un membro delle Nazioni Unite, condizioni che saranno appro- vaite secondo quanto disposto negli ar– ticdli 83 e 85. Articolo 80. 1) - A meno di accordi stipu'latl in convenzioni singole di amminis~one fiduciaria, giusta· quanto stabilito dagli articoli 77, 79 e 81, per assegnare ogni territorio al sistema di amministrazione fiduciaria e fino a quando tali accordi non siano stati conclusi, nulla in questo capitolo dovrà essere Interpretato in senso tale da alterare in alcun modo i diritti di .un qualunque stato o popolo, o le condizioni degli strumenti interna– zionali esistenti dei qua,li I membri del– le Nazioni Unite fossero firmatari. · 2) - II paragrafo 1). di questo articolo non dov,rebbe essere Interpretato nel senso che possa dar adito a differi– mento o posposizione nel negoziare o concludere accordi aventi lo scopo di -assegnare I territori sottp mandato, o altrimenti amministrati, al sistema di amministrazione fiduciaria come previ– sto daU'artlcolo 77. Articolo 81. ' L'accordo per l'amministrazione fi- duciaria dovrà in ogni caso compren– dere le condizioni alle quali il territorio fiduciario sarà amministrato e desi– gnare l'autorità la quale eserciterà l'amministrazione del medesimo. Detta autorità, d'ora innanzi chiamata auto– rità amministratrice, può essere rap– presentata da uno o piu stati o dal– l'org,anlzzazione stessa. AT'.ticolo 82. In ogni accordo fiduciario possono essere designate una o più zone stra– tegiche che possono comprendere una parte o tutto il territorio sotto ammi– nistrazione al quale l'accordo si applica, senza a-lcun pregiudizio dell'accordo o degli accordi stipulati secondo quanto previsto dall'articolo 43. Articolo 83. 1) - Tutte le funzioni del,le Nazioni Unite relativamente alle zone strate– gi-che, compresa l'approvazione delle condizioni degli accordi di amministra– zione collettiva e del cambiamenti o emendamenti che vi venissero appor– tati, saranno esercitate dal Consiglio per la Sicurezza. 2) - Gli obiettivi fondamentali af– fermati nel!l'articolo 76 saranno appli– cabili agli a)Jltanti di ogni zo~a stra– tegica: 3) - Il Consiglio per la Sicurezza si avvarrà, subordinatamente ·alle dispo– sizioni degli accordi di amministra– zione fiduciaria e senza pregiudizio per le considerazioni di sicurezza, dell'-ap– poggio del Consiglio per l'Amministra– zione fiduciaria, per esercitare quelle funzioni delle Nazioni, Unite sotto il sistema di amministrazione fiduciaria relative al problemi politici, economici, socia-li ed educativi nelle · zone stra– tegiche. Articolo 84. L'autorità amministratrice avrà R dovere di far si che Il territorio am • ministrato abbia parte 'nel manteni– mento della pace e della sicurezza in– ternazionale. A questo fine l'autorità amministratrice può far uso di forze armate volontari~. di facilitazioni e di 13ssistenza del paese amministrato nel– l'adempiere le obbligazioni assunte dal– l'autorità amministratrice nei confronti del Consiglio per la Sicurezza, come pure nel compi ti della difesa locale e dell'osservanza della_ legge e del man-· tenimento dell'ordine nell'ambito del territorio amllJ.illltil'llto. !Articolo 85. 1) - Le f:unzioni delle Nazioni Unite relativamente agli accordi di ammini– strazione fiduciar-ia di tutte quelle zone non definite •strategiche•• compresa 1 l'approvazione de1le condizioni deg-1! accordi di amministrazione fiduciaria e dei cambiamenti o emendamenti da apportarvi, saranno esercitate dall'As– semb'lea Generale. 2) - l\l Consiglio per l'Amministra– zione fiduciaria, che opera alle dipen– denze dell'Assemblea Generale, assi– sterà quest'ultima nell'adempimento di queste !unzioni. CAPITOLO XIII Il Consiglio per l' Amlnlstrazione fiduciaria \ Articolo 86. Composizione 1) - Il Consiglio pe,r l'Amministra– zione Hduclal'ia sarà composto dei se– guenti membri delle Nazioni Unite: a) quei mèmbrl che amministrano ~rritorl a!Ildati a·lla amministrazione fiduciaria; J b) i membri menziOillatl nomin.al .:. mente nell'articolo 23 che non ammini– strano dei tel'ritori ad amministra-· zione fiduciaria; e e) tanti membri eletti per la du– Tata di tre· anni da•tl'Assemblea Ge-: nera~e quanti sono necessari per assi– curare che i-1 numero totale del mem– bri del Consiglio di amministrazione !fiduciaria sia div.iso in misura propor– zionale tra quei membri de'lle Nazioni Unite che amministrano dei territori -col sistema fidu_ciario e quelli che non esplicano funzioni del genere. 2) - Tutti gli stati membri del Con– siglio per l'Amministrazione fiduciaria designeranno ciascuno una persona ap- • positamente qualificata a rappresen– tarli nel Consiglio. Funzioni e Poteri Articolo 87. 1) - L'Assemblea Generale e, sotto il suo <;ontrollo, Il Consiglio per l'Ammi-

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