Lo Stato Moderno - anno II - n.10-11 - 5 luglio 1945
98 LO STATO MODERNO - 5 LUGLIO 1945 Funzioni e poteri ATticolo 62. 1) - Il Consiglio Economico e Sociale può compiere od iniziare studi ~ rela- .. :zioni che si riferiscano· a questioni in– ternazionali economiche, sociali, cultu– rali, educative, sanitarie •o di genere -consimile, e potrà fare delle raccoman– dazioni riguardanti tali questioni alla Assemblea Generale, ai membri delle Nazioni Unite cd agli enti specializzati. 2) - Il Consiglio Economico può fare delle ral!tomandazioni allo scopo di pro– muovere il rispetto e l'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamen– tali per tutti. 3) - Esso può preparare progetti di eonvenzioni da sottomettere all'Assem– blea Generale riguardo a questioni di sua competenza. 4) - Può indire, in conformità ai rego– lamenti· delle Nazioni Unite, delle Con– ferenze internazionali su questioni che rientrano nella sua competenza. ATticolo 63: 1) - Il Consiglio Economico e Sociale -può prendere degli accordi con qualsia– si ente di cui all'articolo 57, definendo · le condizioni secondo le quali l'ente -potrà venir messo a contatto con le Na- -zioni Unite. Tali accordi saranno sog- getti a ratifica da parte dell'Assemblea Generale. 2) - Esso potrà coordinare le attività degli enti specializzati a mezzo di con– sultazioni e raccomandazioni agli enti e di raccomandazioni all'Assemblea Ge– nerale ed al membri delle Nazioni Unite. ATticolo 64. 1) - Il Consiglio Economico e Socia!e -può prendere disposizioni opportune per ottenere dagli enti specializzati delle regolari relazioni. Esso può prendere accordi con i membri delle Nazioni U– nite e con gli enti specializzati allo sco– po di ottenere rapporti sull'attività svolta· per attuare le sue raccomanda– zioni e quelle fatte dall'Assemblea Ge– nerale per problemi che ricadano entro la sua competenza. 2) - Esso può comunicare all'Assem– blea Generale le sue osservazioni ri– guardo a questi rapporti. ATticolo 65. . , Il Consiglip Economico e Sociale può ·fornire informazioni al Consiglio per la Sicurezza ed assisterà il Consiglio per la Sicurezza dietro richiesta di questo. ATticolo 66. 1) - II Consiglio Economico e Sociale ·svolgerà ·le funzioni di stia competenza -per quanto riguarda l'attuazione delle -raccomandazioni fatte dall'Assemblea Generale. 2) - Esso può, con l'approvazione del– l'A-ssemblea Generale, compiere servizi a richiesta di membri delle Nazioni Unite e a richiesta degli enti specia- 1izzatl. 3) - Esso adempirà alJe .altre funzio– ni che sono specificale lh altri punti del presente Statuto o che gli possano· venire assegnate dalJ'Assemblea Ge– nerale. ATticolo 67. 1) - Ogni membro del Consiglio Eco– nomico e Sociale potrà disporre di un voto. 2) - Le decisioni del Consiglio Eco– nomico e Sociale saranno prese dalJa maggioranza dei membri presenti e vo– tanti. Articolo 68. Il Consiglio Economico e Sociale Isti– tuirà delle Commissioni nei campi eco– nomico e sociale e per la promozione dei diritti umani ed inoltre quelle Com– missioni che possano essere necessarie per l'ad~mpimento delle sue funzioni. Articolo 69. 11 Consiglio Economico e Sociale in– viterà qualsiasi membro delle Nazioni Unite a partecipa.re , senza diritto di · voto, _ahle.sue deliberazioni su qualsiasi questione che interessi particolarmente quel membro. ATticolo 70. 1-1 Consiglio Economico e Sociale può prendere dei provvedimenti affin– chè i rappresentanti deg'li enti specia– lizzati partecipino, senza voto, alle sue deliberazioni ed a quelle delle Commis– sioni da esso istituite, ed affinché i suoi rappresentanti partecipino alle delibe– razioni degli enti specializzati. Articolo 71. Il Consiglio Economi'co e Soci,a-le può prendere gl,i accordi opportuni per con– sultarsi con le organizzazioni non go– vernative interessate a-ne questioni che rientrano sotto la sua competenza. Ta,li accordi possono venire presi con organizzazioni internaziona'li e qualora sia opportuno l::on organizzazionf na– zionali previa consultazione con i mem– bri delle Nazioni Unite interessate. Articolo 72. 1) - Il Consig!.io Economico e Sociale adotterà nonne sue proprie di pro– cedura compresa quella riguardante la nomina del Presidente. 2) .- Jll Consiglio Economico e Socia,le si riuni.rà come necessal'io, secondo i suoi ,regdlamenti i quali comprende– ranno le disposizioni per indire delle rillP•ioni dietro richiesta della maggio– ranza dei -membri. Articolo 73. I membri delle Nazioni Unite i quali hanno od assumono il compito di am– ministrare territori la cui. popolazione non ha ancora raggiunto i-1 pieno au– togoverno, riconoscono il principio che gli interessi degli abitanti dei territori vengono prima di ogni altra considero- zione, ed accettano come sacro incarico l'obbligo di promuovere al massÙno entro i li'l1iti del sistema di. pace e di sicurezza internazionale istituito dal presente Statuto, il benessere degli abitanti di tali territori, e, a ta,J fine si impegnano: a) ad assicurare, con il dovuto ri– spetto per la cultura del popoli in pa– rola, il loro progresso poli,tico, econo-· mico, sociale ed educativo, U loro giusto trattamento e -la protezione contro gli abusi; · . · b) a svi-luppare l'autogoverno, a prendere in debita considerazione le aspirazioni politiche dei popo1i ed as– sisterli nel progressivo sviluppo delle loro :libere istituzioni politiche, a se– conda delle circostanze particolari d,l ogni territorio o popolo e dei vari stadi del loro progresso; c) a promuovere la pa~ e la si– curezza internazionale; d) a promuovere misure costruttive di svi,iuppo, ad incoraggiare i lavori di ricerca e a coHaborare l'uno con l'altro e, quando e dove risulti· opportuno, co~ g'li enti intern 1 azionaU specializzati per il pratico raggiungimento dei fini so– ciali economici e scientifici enunciati in questo artieolo; e) a trasmettere regolarmente alla Segreteria Generale, a scopo informa– tivo, e con le limitazioni che. possono venir richieste da considerazioni di si– curezza I! costituzionali, le informazioni statistiehe o aHre informazioni di na– tura tecnica, riguardanti le condizioni economiche, sociali ed educative nei ter.ritorl per cui essi sono rispettiva– mente responsabili, eccezione fatta •di queUi a cui 'si riferiscono i capitoÌI XII e XIII. Articolo 74. I membri delle Nazioni Unite si tro– vano. d'accordo che la loro politica nei riguaroi dei territori a cui si riferisce questo capijolo non meno che ·nei ri– guardi del loro propri territori metro– politani, deve basarsi sui principi ge- , nerali del buon v.icinato, con debita considerazione degli interessi e del be– nessere del resto del mondo nel'1e que– stioni sociali, economiche e commerciali. ATticolo 75. L'organizzazione de1Je Nazioni Unite stabilirà fiOtto la sua autorità un siste– ma di amministrazione fiduciaria in- · ternazionale per l'amministrazione e il controllo di quei territori che potranno venire inclusi in detto sistema con suc– cessivi accordi indiv,iduali. Quesbi ter– ritori saranno d'ora innanzi ·definiti· • com~· territori di amministrazione fildu- . ciarla. Articolo 76. I fini fondamentali del sistema di . amministrazione fiduciaria, in confar-.· mità degli scopi delle Nazioni Unite·
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy